Contributi per la riconversione e ristrutturazione dei vigneti

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vinoTERRITORIALITA’: nazionale
BENEFICIARI: sono beneficiari del premio per la ristrutturazione e la
Beneficiano, altresì, del premio coloro che detengono autorizzazioni al reimpianto dei vigneti valide, ad esclusione delle autorizzazioni per nuovi impianti di cui all’articolo 64 del regolamento.
Rientrano tra i beneficiari di cui al precedente comma i seguenti soggetti: a) gli imprenditori agricoli singoli e associati; b) le organizzazioni di produttori vitivinicoli riconosciuti ai sensi dell’articolo 157 del regolamento; c) le cooperative agricole; d) le società di persone e di capitali esercitanti attività agricola;
e) i consorzi di tutela autorizzati ai sensi dell’articolo 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238.
ATTIVITA’ AMMESSE: Le attività di riconversione e ristrutturazione ammissibili sono: a) la riconversione varietale che consiste:1) nel reimpianto sullo stesso appezzamento o su un altro appezzamento, con o senza la modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite, ritenuta di maggior pregio enologico o commerciale; 2) nel sovrainnesto su impianti ritenuti già razionali per forma di allevamento e per sesto di impianto e in buono stato vegetativo. b) la ristrutturazione, che consiste: 1) nella diversa collocazione del vigneto attraverso il reimpianto del vigneto stesso in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l’esposizione che per ragioni climatiche ed economiche; 2) nel reimpianto del vigneto attraverso l’impianto nella stessa particella ma con modifiche alla forma di allevamento o al sesto di impianto; c) il miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti anche attraverso azioni di razionalizzazione degli interventi sul terreno e delle forme di allevamento. E’ esclusa l’ordinaria manutenzione.
CONTRIBUTO: Il sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti può essere erogato nelle forme seguenti:
a) compensazione ai produttori per le perdite di reddito conseguenti all’esecuzione della misura;
b) contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione.
La compensazione delle perdite di reddito, di cui alla lettera a), può ammontare fino al 100% della perdita e non può comunque superare l’importo massimo complessivo di 3.000 €/Ha.
Il contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione, di cui alla lettera b), è erogato nel limite del 50%, elevato al 75% nelle Regioni classificate come meno sviluppate.
Le Regioni stabiliscono la modalità di erogazione dell’aiuto e la comunicano al Ministero.
DOMANDE: le domande di aiuto sono presentate, anche per il tramite dei CAA, presso l’Organismo Pagatore competente in relazione alla Regione o P.A. di ubicazione delle superfici per le quali viene richiesto l’aiuto, ferma restando la competenza alla costituzione ed all’aggiornamento del fascicolo aziendale. La domanda di aiuto è presentata all’OP entro il 30 giugno di ogni anno.

RICONVERSIONE E RISTRUTTURAZIONE DEI VIGNETI

Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l’applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti.

BENEFICIARI

Sono beneficiari del premio per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti, previsto nella normativa comunitaria citata, le persone fisiche o giuridiche che conducono vigneti con varietà di uve da vino.

  • Beneficiano, altresì, del premio coloro che detengono autorizzazioni al reimpianto dei vigneti valide, ad esclusione delle autorizzazioni per nuovi impianti di cui all’articolo 64 del regolamento.

RIENTRANO TRA I BENEFICIARI I SEGUENTI SOGGETTI:

  • a) gli imprenditori agricoli singoli e associati;
  • b) le organizzazioni di produttori vitivinicoli riconosciuti ai sensi dell’articolo 157 del regolamento;
  • c) le cooperative agricole;
  • d) le società di persone e di capitali esercitanti attività agricola;
  • e) i consorzi di tutela autorizzati ai sensi dell’articolo 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238.

Gli aiuti sono erogati dall’OP direttamente al singolo beneficiario, conduttore di azienda agricola, in regola con le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di potenziale viticolo.

  • In particolare, ai sensi dell’articolo 50 del regolamento delegato, il sostegno non è concesso ai produttori che coltivano impianti illegali e superfici vitate prive di autorizzazione di cui rispettivamente agli articoli 85 bis e 85 ter del regolamento (CE) n. 1234/2007 e all’articolo 71 del regolamento.
  • Il conduttore non proprietario della superficie vitata, per la quale presenta la domanda di premio, deve allegare alla domanda il consenso alla misura sottoscritto dal proprietario.

DOMANDE

Le domande di aiuto sono presentate, anche per il tramite dei CAA, presso l’Organismo Pagatore competente in relazione alla Regione o P.A. di ubicazione delle superfici per le quali viene richiesto l’aiuto, ferma restando la competenza alla costituzione ed all’aggiornamento del fascicolo aziendale.

  • Pertanto, se un produttore intende beneficiare dell’aiuto relativo alla misura in questione per superfici ubicate in diverse Regioni, dovrà presentare una domanda per ciascuna Regione, all’Organismo pagatore competente per tale Regione.

LA DOMANDA DI AIUTO È PRESENTATA ALL’OP ENTRO IL 30 GIUGNO DI OGNI ANNO.

  • Tale termine rappresenta la data limite e gli OP, sentite le Regioni, hanno la facoltà di anticiparlo secondo le loro precipue necessità organizzative, curandosi comunque di garantire l’apertura dei propri sistemi informativi per consentire la presentazione delle domande in congruo anticipo rispetto alla scadenza prescelta.

ISTRUTTORIA E GRADUATORIA

Le Regioni esaminano le domande sulla base dei criteri di ammissibilità ed eleggono a finanziamento le domande risultate ammissibili.

  • Se il budget a disposizione per la misura non dovesse essere sufficiente a soddisfare tutte le domande ammissibili, si applica il criterio del primo arrivato/primo servito o del pro-rata.
  • Le Regioni effettuano la scelta con proprio provvedimento motivato.
  • Le Regioni che applicano i criteri di priorità secondo quanto previsto al comma 4 dell’articolo 2 del citato DM n. 1411 del 3 marzo 2017, dopo aver esaminato le domande sulla base dei criteri di ammissibilità indicati al precedente paragrafo, attribuiscono alle stesse i punteggi sulla base della ponderazione assegnata ai criteri di priorità individuati.
  • Se a seguito dell’istruttoria di cui al precedente comma, le domande risultate ammissibili superano la disponibilità finanziaria assegnata ad ogni Regione, sono ammesse al contributo tutte le domande fino ad esaurimento del budget disponibile.
  • A parità di punteggio viene adottato il criterio del richiedente anagraficamente più giovane e, in caso di società, l’età del proprio rappresentante legale.

ATTIVITÀ AMMESSE

Per Operazione si intende l’intero progetto oggetto di domanda di sostegno che viene presentato dal richiedente l’aiuto ai fini della partecipazione alla misura in questione.

  • Tale Operazione contiene una o più Attività ammesse dalla regolamentazione comunitaria come indicate all’articolo 5 del DM.

LE ATTIVITÀ DI RICONVERSIONE E RISTRUTTURAZIONE AMMISSIBILI SONO:

  • a) la riconversione varietale che consiste:
    1) nel reimpianto sullo stesso appezzamento o su un altro appezzamento, con o senza la modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite, ritenuta di maggior pregio enologico o commerciale;
    2) nel sovrainnesto su impianti ritenuti già razionali per forma di allevamento e per sesto di impianto e in buono stato vegetativo.
  • b) la ristrutturazione, che consiste:
    1) nella diversa collocazione del vigneto attraverso il reimpianto del vigneto stesso in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l’esposizione che per ragioni climatiche ed economiche;
    2) nel reimpianto del vigneto attraverso l’impianto nella stessa particella ma con modifiche alla forma di allevamento o al sesto di impianto;
  • c) il miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti anche attraverso azioni di razionalizzazione degli interventi sul terreno e delle forme di allevamento. E’ esclusa l’ordinaria manutenzione.

SUPERFICIE MINIMA PER LE OPERAZIONI

La superficie minima oggetto dell’operazione di riconversione e di ristrutturazione ammessa al beneficio dell’intervento comunitario è di 0,5 ettari.

  • La superficie minima, per le aziende che partecipano a un progetto collettivo o che hanno una superficie vitata inferiore o uguale ad un ettaro, è di 0,3 ettari.
  • Le Regioni possono derogare ai predetti limiti, con la determinazione di cui all’articolo 2, comma 2 del citato DM n. 1411 del 3 marzo 2017.

CONTRIBUTO

Il sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti può essere erogato nelle forme seguenti:

  • a) compensazione ai produttori per le perdite di reddito conseguenti all’esecuzione della misura;
  • b) contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione.

La compensazione delle perdite di reddito, di cui alla lettera a), può ammontare fino al 100% della perdita e non può comunque superare l’importo massimo complessivo di 3.000 €/Ha.

  • Essa è calcolata sulla base dei criteri definiti dal decreto direttoriale 8 marzo 2010, n. 2862, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 2010, e successive modificazioni.
  • Non è riconosciuta alcuna compensazione finanziaria per le perdite di reddito qualora siano utilizzate autorizzazioni al reimpianto non provenienti dalle operazioni di ristrutturazione e riconversione, o l’azione è realizzata con l’impegno ad estirpare un vigneto.

Il contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione, di cui alla lettera b), è erogato nel limite del 50%, elevato al 75% nelle Regioni classificate come meno sviluppate, in una delle seguenti forme:

  • 1) sulla base dei costi effettivamente sostenuti e nel rispetto dei prezzari regionali, fino al raggiungimento di un importo massimo di 16.000 €/Ha;
  • 2) sulla base di tabelle standard dei costi unitari, elaborate secondo le modalità stabilite all’articolo 24 del regolamento di esecuzione, e, comunque, con riferimento ad un importo medio per ettaro fissato, sulla base di analisi dei costi effettuate da Istituti di settore a livello nazionale, in 13.500 €/Ha, elevato a 15.000 €/Ha nelle Regioni classificate come Regioni meno sviluppate, tenendo presente quanto disposto dell’articolo 44 del regolamento delegato e dell’articolo 24 del regolamento di esecuzione.

Le Regioni stabiliscono la modalità di erogazione dell’aiuto e la comunicano al Ministero.

  • Esse sono responsabili per eventuali difformità rispetto a quanto stabilito all’articolo 46 comma 6 del regolamento, riscontrate dagli auditors comunitari nel corso delle prescritte visite di controllo.
  • Al fine di sostenere la viticoltura in zone ad alta valenza ambientale e paesaggistica le Regioni possono elevare gli importi di cui alla lettera b), punto 2, fino al raggiungimento dell’importo medio di 22.000 €/Ha, elevato a 24.500 €/Ha nelle Regioni classificate come regioni meno sviluppate, sia che il pagamento avvenga sulla base delle tabelle standard dei costi unitari che sulla base dei costi effettivamente sostenuti.
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