Contributi per lo sviluppo delle aziende agricole e delle imprese in Calabria
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Articolo del

E’ in fase di registrazione il decreto di inerente il PSR Calabria 2014-2020 , Reg.(UE) n. 1305/2013 (ART.35), Misura 6, Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese , Intervento 06.04.01 “Sostegno ad interventi di diversificazione e multifunzionalità delle imprese agricole”. Annualità 2017 che dispone la proroga termini fino al 10.03.2018..
Gli investimenti sostenuti nel quadro del presente intervento, art. 19(1)(b) del Reg. 1305/2013, non devono consistere nella creazione di una attività agricola o in un sostegno ad una attività il cui prodotto è un prodotto elencato nell’Allegato I del TFUE.
L’INTERVENTO SOSTIENE:
-lo sviluppo di attività legate all’agricoltura sociale ed alle fattorie didattiche, anche in considerazione del contributo di queste attività al miglioramento dei servizi disponibili per le popolazioni delle aree rurali;
– la creazione di piccoli impianti di trasformazione e/o spazi aziendali per la vendita di prodotti aziendali
– nonché gli agriturismi anche in risposta al miglioramento dell’offerta turistica e alla crescente domanda di nuovi servizi (turismo eco-sostenibile, enogastronomico, sportivo, esperienziale, benessere e cura del corpo, ecc.).
BENEFICIARI: i beneficiari del sostegno sono le imprese agricole.
DE MINIMIS. il sostegno è concesso ai sensi del regime “de minimis”.
CONTRIBUTO: ciascun proponente potrà presentare un progetto di investimento, tenendo conto del rispetto dei massimali previsti per gli interventi sotto riportati, per una spesa non superiore ad euro 400.000,00 ed una intensità di aiuto non superiore al 50% corrispondente ad un valore massimo di euro 200.000 di contributo pubblico.
MASSIMALI: i progetti di investimento dovranno essere redatti tenendo conto dei seguenti massimali di progetto:
– agriturismi, max € 100.000,00; – piccoli impianti di trasformazione e/o spazi aziendali, max € 100.000,00;
– fattorie sociali, max € 100.000,00; – fattorie didattiche, max € 100.000,00.
DOMANDA: scadenza proroga al 10 marzo.

Intervento 06.04.01: Diversificazione delle attività agricole

Gli investimenti sostenuti nel quadro del presente intervento, art. 19(1)(b) del Reg. 1305/2013, non devono consistere nella creazione di una attività agricola o in un sostegno ad una attività il cui prodotto è un prodotto elencato nell’Allegato I del TFUE.

L’INTERVENTO SOSTIENE:

  • lo sviluppo di attività legate all’agricoltura sociale ed alle fattorie didattiche, anche in considerazione del contributo di queste attività al miglioramento dei servizi disponibili per le popolazioni delle aree rurali;
  • la creazione di piccoli impianti di trasformazione e/o spazi aziendali per la vendita di prodotti aziendali non compresi nell’allegato I del Trattato (a prescindere dall’input, quali ad esempio: prodotti per la cura del corpo, compost, resine, coloranti naturali, prodotti forestali, ecc.)
  • nonché gli agriturismi anche in risposta al miglioramento dell’offerta turistica e alla crescente domanda di nuovi servizi
    (turismo eco-sostenibile, enogastronomico, sportivo, esperienziale, benessere e cura del corpo, ecc.).

BENEFICIARI

I beneficiari del sostegno sono le imprese agricole.

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

L’impresa agricola che presenta una domanda di sostegno deve possedere i seguenti requisiti:

• ubicazione in area C o D, per come indicato al precedente punto 3;
• prevedere investimenti che interessino beni immobili di pertinenza dell’attività agricola. Non sono ammessi interventi aventi ad oggetto immobili che ricadano al di fuori dell’azienda agricola;
• regolare iscrizione al Registro delle imprese della Camera di Commercio – sezione speciale agricola;
• per le imprese agricole costituite nella forma di società di capitali, esercizio in forma esclusiva dell’attività agricola risultante dall’atto societario;
• per gli agriturismi in attività al momento della presentazione della domanda di sostegno, dimostrazione del possesso nell’anno precedente di un volume di affari, derivante esclusivamente dall’attività agrituristica, non inferiore a € 5.000,00.

BUSINESS PLAN

La domanda di sostegno dovrà essere corredata dal documento di business plan redatto utilizzando il servizio Business Plan On Line secondo il modello semplificato, accessibile a tutti gli utenti abilitati al SIAN attraverso il portale “ www.sian.it ” esplicativo del piano degli investimenti, organico e funzionale, che illustri ed argomenti, almeno:

1. la situazione inziale dell’azienda agricola;
2. la descrizione dell’attività proposta e del progetto imprenditoriale per lo sviluppo dell’attività di impresa, con la definizione delle tappe essenziali e degli obiettivi di sviluppo;
3. i nuovi prodotti/servizi implementati ed offerti;
4. l’analisi del mercato e relative strategie di intervento;
5. gli aspetti tecnici;
6. gli aspetti di sostenibilità ambientale;
7. gli aspetti economico-finanziari.

COSTI AMMISSIBILI

  • a) investimenti per il miglioramento di beni immobili.
    Non è ammessa la realizzazione di fabbricati ex novo compresi gli interventi su unità collabenti nonché gli aumenti di volumetria fatta eccezione la realizzazione di vani tecnici.

– Non sono ammissibili al sostegno le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria senza che tali interventi siano giustificati nel dettaglio dal Business Plan come necessari e funzionali al fine di aumentare la potenzialità aziendale in termini di qualità e quantità dei servizi offerti.

– Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria sono, in ogni caso, escluse per gli immobili destinati all’esercizio dell’attività agrituristica;

  • b) acquisto o leasing, di nuovi macchinari, attrezzature, impianti ed arredi;
  • c) investimenti immateriali quali programmi informatici, brevetti, licenze e marchi commerciali a condizione che siano strettamente collegati all’intervento;
  • d) spese generali collegate agli investimenti di cui alle lettere a) e b), come onorari per professionisti e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità.
    Le spese generali sono ammesse nel limite del 9% della spesa totale ammissibile dell’intervento agevolato, secondo la seguente ripartizione:
    • per spese tecniche, max il 6% per interventi che comprendono la progettazione e la direzione dei lavori
    • ovvero max il 3% nel caso l’investimento riguardi unicamente impianti, macchinari e attrezzature;
    • per altre spese generali, non ricomprese nel punto precedente, sarà riconosciuta una percentuale max del 3%.”
  • I ”contributi in natura” sotto forma di fornitura di opere, beni e servizi, per i quali non avviene un pagamento e non sono supportati da fatture ed altri titoli di spesa, possono essere considerati ammissibili se vengono rispettate tutte le condizioni previste all’articolo 69 (1) del Regolamento (UE) 1303/2013 e riportate nella sezione 8.1 del PSR.
    – Le prestazioni volontarie non retribuite non sono ammissibili per le opere di edilizia.
    – Ai fini del rispetto dell’effetto incentivante degli aiuti, non saranno ammissibili le spese sostenute in data antecedente la presentazione della domanda di sostegno.

CONTRIBUTO

Il sostegno è concesso ai sensi del regime “de minimis” di cui al Regolamento (UE) 1407/2013.

Ciascun proponente potrà presentare un progetto di investimento, tenendo conto del rispetto dei massimali previsti per gli interventi sotto riportati, per una spesa non superiore ad euro 400.000,00 ed una intensità di aiuto non superiore al 50% corrispondente ad un valore massimo di euro 200.000 di contributo pubblico.

MASSIMALI

I progetti di investimento dovranno essere redatti tenendo conto dei seguenti massimali di progetto:

  • – agriturismi, max € 100.000,00;
  • – piccoli impianti di trasformazione e/o spazi aziendali, max € 100.000,00;
  • – fattorie sociali, max € 100.000,00;
  • – fattorie didattiche, max € 100.000,00.

VERIFICHE

Ai sensi del nuovo Regolamento sul funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (Legge 234/2012 e Decreto MISE 31 maggio 2017 n. 115) nei confronti di ciascun beneficiario saranno effettuate le verifiche collegate all’aiuto individuale ricevuto (divieto di cumulo – artt. 13 e 14 e rispetto della regola in tema di aiuti illegali oggetto di decisione di recupero – art. 15).

DOMANDA

Scadenza proroga al 10 marzo.2018.

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