Contributi per l’insediamento dei giovani in agricoltura
La Regione Marche ha approvato il bando per sostenere i settori del Made in Italy

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PSR SOTTOMISURA 6.1. – Aiuti all’avviamento per l’insediamento di giovani agricoltori. Annualità 2017.
AMBITO TERRITORIALE: la Misura si applica su tutto il territorio regionale.
NOVITA’: tra le novità del nuovo bando, l’aumento di un anno del limite di età per beneficiare dei contributi, passato dai 40 anni non compiuti, ai 40 compiuti.
BENEFICIARI: possono presentare domanda i giovani che si insediano per la prima volta in un’azienda agricola in qualità di capo azienda, di età non superiore a 40 anni al momento della presentazione della domanda di aiuto.
OBIETTIVI: La misura intende favorire l’insediamento di giovani agricoltori per garantire il ricambio generazionale nelle imprese agricole marchigiane.
RISORSE: Euro 8.000.000,00 sottomisura 6.1; Euro 13.300.000,00 sottomisura 4.1; Euro 5.000.000,00 sottomisura 6.4.A.
ELEMENTO FONDAMENTALE dell’insediamento è la realizzazione di un piano di sviluppo che garantisca una innovazione aziendale, sia essa tecnologica o no, ovvero orientata alla competitività o alla tutela dell’ambiente o alla prevenzione o mitigazione dei cambiamenti climatici.
CONTRIBUTO: La misura prevede la concessione di un aiuto all’avviamento per l’insediamento di “giovani agricoltori” che si impegnano a proseguire l’attività agricola, in qualità di capo azienda, per almeno 8 anni dalla decisione individuale di concessione del sostegno.
AIUTO ALL’AVVIAMENTO: è diversificato in base alla situazione socio economica delle aree oggetto del primo insediamento del giovane imprenditore: – 50.000,00 Euro / beneficiario per insediamenti in aziende ubicate in aree C3 e D; – 35.000,00 Euro / beneficiario per insediamenti in aziende ubicate in altre aree.
CONTRIBUTO: il massimale stabilito in termini di contributo pubblico che per la 4.1. all’interno del pacchetto giovani è fissato in 250.000,00 Euro per beneficiario.
DOMANDE: Le domande scadranno il 12 settembre 2017.

INSEDIAMENTO DI GIOVANI AGRICOLTORI

MARCHE: la Giunta regionale ha pubblicato il secondo bando del 2016 per l’insediamento dei giovani in agricoltura, sostenuto con i fondi del Programma di sviluppo rurale (Psr) 2014-2020.

PSR SOTTOMISURA 6.1.

Aiuti all’avviamento per l’insediamento di giovani agricoltori. Annualità 2017.

FINALITA’

La misura si pone l’obiettivo di favorire l’insediamento di giovani agricoltori nel settore agricolo marchigiano al fine di migliorare la competitività delle imprese, grazie alla maggiore dinamicità e propensione agli investimenti dei giovani imprenditori.

  • L’insediamento viene sostenuto mediante un aiuto all’avviamento (sottomisura 6.1) e con l’opportunità di accedere contestualmente a misure che supportano l’acquisizione delle necessarie competenze tecniche e la realizzazione degli investimenti strutturali in azienda (M. 1.1, M.2.1, M. 4.1, M. 6.4A).
  • Elemento fondamentale dell’insediamento è la realizzazione di un piano di sviluppo che garantisca una innovazione aziendale, sia essa tecnologica o no, ovvero orientata alla competitività o alla tutela dell’ambiente o alla prevenzione o mitigazione dei cambiamenti climatici.

Ai beneficiari in posizione utile in graduatoria sarà garantita la concessione di tutti gli aiuti relativi alle misure indicate nella domanda di aiuto tra quelle previste nel “pacchetto giovani” del bando, fatte salve le condizioni di accesso previste dai relativi bandi regionali.

AMBITO TERRITORIALE

LA MISURA SI APPLICA SU TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE.

RISORSE

La dotazione finanziaria complessiva assegnata è pari ad € 26.300.000,00

REQUISITI

L’aiuto all’insediamento di cui al presente bando può essere concesso ai giovani imprenditori che al momento della presentazione della domanda rispettano le seguenti condizioni:

  1. Hanno una età compresa fra i 18 anni (compiuti) e i 40 anni (non compiuto il quarantunesimo anno);
  2. Sono insediati, per la prima volta, in qualità di capo azienda da non più di 24 mesi. A tal fine la data di riferimento è costituita dalla data di iscrizione alla CCIAA per le ditte individuali e di acquisizione della qualifica di amministratore nel caso di insediamento in società già iscritte nella sezione speciale “imprese agricole”;
  3. Possiedono conoscenze e competenze professionali adeguate. La competenza professionale è dimostrata con il possesso di uno dei seguenti requisiti:
  • un diploma di laurea o di scuola media superiore ad indirizzo agrario o diploma assimilabile, o un titolo conseguito presso istituti professionali di Stato per l’agricoltura o ad essi parificati;
  • un’esperienza almeno biennale come lavoratore agricolo (operaio agricolo, bracciante, o coadiuvante di impresa agricola famigliare) accompagnata da attività formativa professionale della durata complessiva di almeno 100 ore con verifica finale. A tal fine si considerano validi soltanto i corsi formativi, specifici per giovani agricoltori, finanziati con il PSR Marche.

Qualora il giovane agricoltore, al momento della presentazione della domanda, non possieda adeguate qualifiche e competenze professionali, è concesso un periodo non superiore a 36 mesi, a decorrere dalla data di adozione della decisione individuale di concedere il premio, per acquisirle tramite le azioni di formazione e consulenza previste e descritte nel piano di sviluppo aziendale.

4. Risultano regolarmente iscritti all’ INPS – gestione agricola, anche con riserva;
5. Sono in possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell’U.E. o status parificato.

Per primo insediamento, in qualità di capo dell’azienda, si intende la prima assunzione di responsabilità o corresponsabilità civile e fiscale di un’impresa agricola in qualità di:

  • 1)    titolare di un’impresa agricola individuale;
  • 2)    amministratore unico oppure insieme ad altri eventuali amministratori giovani agricoltori (insediati da meno di 5 anni), di società di persone avente per oggetto l’esercizio esclusivo di attività agricola;
  • 3)    socio amministratore unico o delegato di società di capitale avente per oggetto l’esercizio esclusivo di attività agricola, nonché titolare di quote di capitale sufficienti ad assicurargli la maggioranza in assemblea ordinaria e straordinaria;
  • 4)    socio amministratore unico o delegato di società cooperativa avente per oggetto l’esercizio esclusivo di attività agricola.

I requisiti di cui ai punti 3 e 4 devono essere posseduti anche in eventuali società controllanti o collegate.

  • Il giovane agricoltore che si insedia per la prima volta in qualità di capo azienda in una società agricola preesistente, se già socio della stessa, non deve avere mai acquisito la qualifica di socio amministratore e/o di socio con potere di firma, pena l’esclusione della domanda.

REQUISITI DEL PROGETTO

Le imprese oggetto del nuovo insediamento, al momento della presentazione della domanda, devono presentare un piano aziendale per lo sviluppo dell’attività agricola (business plan).

  • Il piano aziendale è oggetto di valutazione e concorre a definire la posizione in graduatoria della domanda di premio.
  • Il piano aziendale deve risultare conforme all’articolo 5, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) n 807/2014, deve dimostrare la validità del progetto di insediamento ed i suoi contenuti rispondere a quanto di seguito indicato.
  • Da tale piano aziendale deve inoltre risultare che la situazione aziendale ad insediamento concluso, dovrà garantire la piena occupazione di almeno una unità lavorativa aziendale (ULA).
  • Il PSA dovrà necessariamente risultare avviato in data successiva a quella di presentazione della domanda di aiuto, ma entro 9 mesi decorrenti dalla data di assunzione della decisione individuale di concessione del premio.

DETTA CONDIZIONE SARÀ VERIFICATA SULLA BASE DEI SEGUENTI ELEMENTI:

  • a)    in caso di azioni volte ad aumentare la dimensione fisica dell’azienda agricola, si farà riferimento alla data di stipula dei contratti giustificativi del possesso dei nuovi terreni (esclusi quindi quelli costituenti la consistenza aziendale al momento della domanda);
  • b)    in caso di azioni volte al riorientamento produttivo verso la qualità delle produzioni, si farà riferimento alla data di notifica all’ente certificatore;
  • c)    in caso di previsione di frequenza a corsi di formazione aggiuntivi a quelli necessari per il raggiungimento della sufficiente capacità professionale, si farà riferimento alla data di avvio degli stessi;
  • d)    in caso di acquisto di beni/servizi diversi da quelli di cui ai punti precedenti, si farà riferimento alla data del documento di trasporto (DDT) o alla fattura accompagnatoria o alla data di pagamento di eventuali acconti/anticipi, se antecedente. Non rientrano nella presente categoria le spese sostenute propedeutiche alla predisposizione del PSA e del PI, quali onorari di professionisti e consulenti;
  • e)    nel caso di costruzione/ristrutturazione di beni immobili produttivi, si farà riferimento alla data di inizio dell’attività comunicata al Comune competente, quale risultante dal relativo titolo autorizzativo previsto dalla normativa edilizia vigente;
  • f)    nel caso di opere per le quali non è richiesto alcun titolo abilitativo (es. miglioramenti fondiari che prevedono la realizzazione di frutteti, drenaggi, impianti di irrigazione, ecc.), si farà riferimento alla data della comunicazione d’inizio dei lavori inoltrata alla SDA competente o, in alternativa, alla dichiarazione sostitutiva del tecnico progettista o del direttore dei lavori.

Il mancato rispetto anche solo di una tra le suddette condizioni determina la inammissibilità del PSA nel suo complesso e conseguentemente la decadenza della domanda di premio, nonché di quella di contributo eventualmente collegata in modalità “pacchetto giovani”.

CONTRIBUTO

La misura prevede la concessione di un aiuto all’avviamento per l’insediamento di “giovani agricoltori” che si impegnano a proseguire l’attività agricola, in qualità di capo azienda, per almeno 8 anni dalla decisione individuale di concessione del sostegno.

L’aiuto viene concesso nell’ambito di un “pacchetto giovani” finalizzato ad attuare un piano di sviluppo aziendale, che deve essere avviato entro nove mesi dalla decisone individuale di concedere il sostegno e concludersi entro 36 mesi.

Tale periodo può essere elevato a 48 nei seguenti casi, debitamente giustificati:

  • Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013 che possono essere riconosciute nei seguenti casi:

a.    il decesso del beneficiario;
b.    l’incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
c.    una calamità naturale grave che colpisce seriamente l’azienda;
d.    la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all’allevamento;
e.    un’epizoozia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
f.    l’esproprio della totalità o di una parte consistente dell’azienda, se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

  • Avverse condizioni climatiche che hanno ritardato l’esecuzione degli investimenti.
  • Momentanee difficoltà economiche dovute a ritardi nell’erogazione di contribuiti comunitari o nell’accesso al credito.

PROCESSO DI INSEDIAMENTO

Il giovane agricoltore avvia il processo di insediamento entro i 24 mesi antecedenti la presentazione della domanda di aiuto e termina l’insediamento stesso con il completamento della realizzazione del piano aziendale, nei termini sopra indicati.

  • Il processo di insediamento si considera avviato con l’iscrizione al Registro delle imprese, sezione speciale “imprese agricole” o “piccoli imprenditori individuali – coltivatori diretti”, della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.), oppure con l’assunzione della carica di amministratore per le società di persone o di socio amministratore (unico o delegato) per le società di capitali e cooperative qualora le società risultino già iscritte nella sezione speciale “imprese agricole”.
  • Il processo di insediamento termina al completamento della realizzazione del piano aziendale.

FINANZIAMENTO DEL PIANO DI SVILUPPO AZIENDALE CON ALTRE MISURE DEL PSR

Il sostegno al primo insediamento di giovani agricoltori, oltre all’aiuto all’avviamento della Misura 6.1, si realizza anche con il sostegno delle seguenti misure:

  • MISURA 4.1. –
    Con la quale possono essere cofinanziati gli investimenti strutturali relativi ad attività produttive agricole, finalizzati al miglioramento della competitività sostenibile delle nuove aziende create dai giovani;
  • MISURA 6.4A. –
    Che può cofinanziare gli investimenti strutturali relativi alle seguenti attività connesse all’agricoltura:
    a)    attività non agricole nel settore dell’agriturismo;
    b)    attività non agricole nel settore dei servizi sociali;
    c)    attività non agricole nel settore della trasformazione di prodotti Allegato I del trattato solo come input.
  •      MISURA 1.1. –
    Che finanzia progetti formativi per il giovane imprenditore agricolo;
  •     MISURA 2.1. –
    Che finanzia servizi di consulenza nelle aziende oggetto di insediamento.

Si precisa che le misure M4.1 e M6.4A possono essere inserite nella domanda di aiuto solo nel caso in cui i relativi bandi di riferimento siano stati approvati e pubblicati sul sito istituzionale della Regione.

Qualora il progetto di insediamento venga ammesso al sostegno, sono finanziate tutte le forme di aiuto sopra descritte, contenute nel piano aziendale dell’intero “pacchetto giovani”, fatti salvi i criteri di ammissibilità delle singole misure.

Tali aiuti possono essere erogati direttamente all’imprenditore come nel caso delle misure M4.1 e M6.4A, ovvero possono essere garantiti i servizi di consulenza (M2.1.) o di formazione (M1.1.) per il tramite degli organismi selezionati per tali attività.

Per tutte le condizioni di accesso alle suddette misure si rimanda agli specifici bandi pubblicati dopo la notifica alla Commissione CE delle modifiche apportate alle singole schede di misura dal Comitato di Sorveglianza del 13/12/2016.

SPESE AMMISSIBILI

L’eleggibilità della spesa decorre dal giorno successivo alla data di protocollazione della domanda di aiuto.

  • Affinché la spesa sia ammissibile, ciascuna fattura deve recare il dettaglio dei lavori svolti con specifico riferimento all’investimento finanziato, e nel caso di macchine ed attrezzature, il numero di telaio o di matricola.

SPESE AMMISSIBILI PER LA MISURA 6.1

Trattandosi di aiuto forfettario all’avviamento dell’impresa non si prevede la rendicontazione del premio, ma solo degli investimenti e/o spese relative alle singole misure attivate con il pacchetto giovani ed indicate nel piano aziendale.

SPESE AMMISSIBILI PER LE ALTRE MISURE DEL PACCHETTO GIOVANI

Per tutte le condizioni di ammissibilità delle spese relative alle misure del pacchetto giovani, si rimanda agli specifici bandi fatta eccezione per:

  • la cantierabilità degli investimenti:
    ai giovani al primo insediamento, infatti, in deroga a quanto previsto nei bandi misura 4.1 e 6.4A, è data la possibilità di acquisire, entro 9 mesi dalla decisione individuale di concedere il sostegno, i titoli abilitativi necessari per la realizzazione degli investimenti.
    Al momento della presentazione della domanda, tuttavia, tutte le richieste /segnalazioni/ comunicazioni devono risultare presentate all’ente competente, pena la non ammissibilità degli investimenti;
  • il massimale stabilito in termini di contributo pubblico che per la 4.1. all’interno del pacchetto giovani è fissato in 250.000,00 Euro per beneficiario.

ENTITÀ DELL’AIUTO ALL’AVVIAMENTO DELLA NUOVA IMPRESA

L’importo del sostegno è diversificato in base alla situazione socio economica delle aree oggetto del primo insediamento del giovane imprenditore.

In particolare le aree a più elevato livello di ruralità D e C3 (all. 4) presentano le maggiori criticità, pertanto in tali aree viene concesso l’aiuto più elevato:

  • 50.000,00 Euro / beneficiario per insediamenti in aziende ubicate in aree C3 e D così come individuate dal PSR Marche 2014-2020. A tal fine almeno l’80% della SAU deve ricadere in tali aree, sono escluse dal calcolo della SAU le superfici forestali, le tare, gli incolti e le superfici a pascolo in assenza di un codice allevamento aziendale (allevamento bovino, bufalino, equino, ovino, caprino);
  • 35.000,00 Euro / beneficiario per insediamenti in aziende ubicate in altre aree.

EROGAZIONE

E’ possibile erogare al massimo n. 1 premio per azienda.

TALE AIUTO È EROGATO IN DUE RATE.

  • La prima rata è pari al 70% dell’aiuto e può essere erogata immediatamente dopo l’approvazione del sostegno, previa comunicazione di avvio del PSA che dovrà avvenire entro 9 mesi dalla concessione.
  • La seconda rata del 30% è erogata previa verifica della completa e corretta attuazione del piano di sviluppo aziendale e del conseguimento dei requisiti eventualmente mancanti.

ENTITÀ DEGLI AIUTI DELLE MISURE DEL PIANO DI SVILUPPO AZIENDALE
Per tutte le condizioni relative agli importi ammissibili ed alle percentuali di aiuto delle misure del pacchetto giovani, si rimanda agli specifici bandi.

DOMANDA

LE DOMANDE SCADRANNO IL 12 SETTEMBRE 2017

 

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