Contributi per il settore vitivinicolo

OCM VINO AGEA: Agenzia per le erogazioni in agricoltura ha pubblicato le istruzioni operative n. 51 del 12 dicembre 2017.
Si tratta delle istruzioni operative relative alle modalità e condizioni per l’accesso all’aiuto comunitario per la misura degli Investimenti – campagna 2017/2018 – regolamento delegato (UE) 2016/1149 e regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150, a cui le singole regioni dovranno attenersi per la predisposizione del bando.
BENEFICIARI: l’aiuto finanziario è concesso ai soggetti che, alla data di presentazione della domanda, siano titolari di partita IVA e che siano iscritti al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, ed abbiano costituito nel Sian un “Fascicolo aziendale” attivo.
Possono accedere all’aiuto, le microimprese, le piccole e medie imprese.
CONTRIBUTO: il contributo erogabile è disposto nel massimo del 40% della spesa effettivamente sostenuta. Nelle Regioni in cui si applica l’obiettivo convergenza, il contributo erogabile può essere disposto nel massimo del 50% della spesa effettivamente sostenuta.
ATTIVITA’ AMMESSE: beneficiano dell’aiuto le imprese la cui attività sia almeno una delle seguenti:
a) la produzione di mosto di uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche da esse stesse ottenute, acquistate, o conferite dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
b) la produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da esse stesse ottenuti, acquistati o conferiti dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
c) l’elaborazione, l’affinamento e/o il confezionamento del vino conferito dai soci, e/o acquistato anche ai fini della sua commercializzazione.
d) la produzione di vino attraverso la lavorazione delle proprie uve da parte di terzi vinificatori qualora la domanda sia rivolta a realizzare ex novo un impianto di trattamento o una infrastruttura vinicola, anche ai fini della commercializzazione.
DOMANDE: entro il 15 febbraio 2018.

OCM VINO AGEA CAMPAGNA 2017-2018

Agenzia per le erogazioni in agricoltura ha pubblicato le istruzioni operative n. 51 del 12 dicembre 2017.

Si tratta delle istruzioni operative relative alle modalità e condizioni per l’accesso all’aiuto comunitario per la misura degli Investimenti – campagna 2017/2018 – regolamento delegato (UE) 2016/1149 e regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150, a cui le singole regioni dovranno attenersi per la predisposizione del bando

BENEFICIARI

L’aiuto finanziario è concesso ai soggetti che, alla data di presentazione della domanda, siano titolari di partita IVA e che siano iscritti al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, ed abbiano costituito nel Sian un “Fascicolo aziendale” attivo.

Possono accedere all’aiuto, le microimprese, le piccole e medie imprese come definite dall’art. 2, paragrafo 1, del titolo I dell’allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 20031;

CONTRIBUTO

iIl contributo erogabile è disposto nel massimo del 40% della spesa effettivamente sostenuta. Nelle Regioni in cui si applica l’obiettivo convergenza, il contributo erogabile può essere disposto nel massimo del 50% della spesa effettivamente sostenuta.

  • I limiti massimi di cui al paragrafo precedente, sono ridotti al 20% delle spese sostenute qualora l’investimento sia realizzato da una impresa qualificabile come intermedia, ovvero che occupi meno di 750 dipendenti o il cui fatturato annuo non superi i 200 milioni di Euro e per la quale non trova applicazione l’art. 2, paragrafo 1, del titolo I dell’allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003.
  • Per tali imprese, operanti nelle Regioni nella quali si applica l’obiettivo convergenza, il contributo erogabile può essere disposto nel massimo del 25 % delle spese effettivamente sostenute. Per le imprese classificabili come grande impresa, ovvero che occupino più di 750 dipendenti o il cui fatturato sia superiore ai 200 milioni di Euro, il contributo massimo erogabile è pari al 19% della spesa sostenuta.

Il sostegno non può essere concesso ad imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (ai sensi dell’art. 2 punto 14 del regolamento UE n. 702/2014)2.

ATTIVITA’ AMMESSE

Beneficiano dell’aiuto le imprese la cui attività sia almeno una delle seguenti:

  • a) la produzione di mosto di uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche da esse stesse ottenute, acquistate, o conferite dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
  • b) la produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da esse stesse ottenuti, acquistati o conferiti dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
  • c) l’elaborazione, l’affinamento e/o il confezionamento del vino conferito dai soci, e/o acquistato anche ai fini della sua commercializzazione.

Sono escluse dal contributo le imprese che effettuano la sola attività di commercializzazione dei prodotti oggetto del sostegno;

  • d) la produzione di vino attraverso la lavorazione delle proprie uve da parte di terzi vinificatori qualora la domanda sia rivolta a realizzare ex novo un impianto di trattamento o una infrastruttura vinicola, anche ai fini della commercializzazione.

SPESE AMMESSE

L’aiuto è riconosciuto per gli investimenti materiali e/o immateriali in impianti di trattamento, in infrastrutture vinicole nonché in strutture e strumenti di commercializzazione del vino.

  • Il sostegno è diretto a migliorare il rendimento globale dell’impresa, in termini di adeguamento della domanda al mercato, ed aumentare la competitività oltre che il miglioramento in termini di risparmi energetici, efficienza globale nonché trattamenti sostenibili.

Le spese sostenute per l’investimento devono essere strettamente ed esclusivamente correlate all’attività vitivinicola dell’Azienda, ovvero devono aumentare la competitività nell’ambito esclusivo dei prodotti vitivinicoli

Gli investimenti materiali e/o immateriali di cui sopra, devono essere mantenuti in azienda per un periodo minimo di cinque anni dalla data di finanziamento.

FASCICOLO AZIENDALE DEL PRODUTTORE

Le imprese interessate all’aiuto per gli investimenti devono in primo luogo costituire o aggiornare il proprio Fascicolo aziendale presso l’Organismo pagatore competente in relazione alla residenza del richiedente, se persona fisica, ovvero alla sede legale, se persona giuridica.

  • L’OP Agea rende disponibili le informazioni contenute nel Fascicolo aziendale alle Regioni/PA.

DOMANDA

La domanda di aiuto Vè presentata all’OP Agea ai sensi del regolamento UE n. 1308/2013, regolamento UE n. 2016/1149 e regolamento UE n. 2016/1150.

Il richiedente può presentare al massimo due domande di aiuto, per ciascuna campagna vitivinicola e per Regione/PA, e l’investimento proposto e richiesto con la domanda di aiuto può essere esclusivamente di durata annuale e/o biennale.

  • Il termine ultimo per la presentazione da parte dei richiedenti delle domande di aiuto è fissato dal D.M. n. 911/2017 al 15 febbraio per ogni campagna di riferimento.

Le domande di aiuto pervenute oltre il termine del 15 febbraio 2018 non sono ricevibili (salvo eventuali proroghe disposte ed autorizzate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali).

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