Contributo economico per il servizio di baby-sitting
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L’Inps ha pubblicato la Circolare applicativa per le lavoratrici madri che vogliono richiedere un contributo economico per il servizio di baby-sitting o per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati.
Sono ammesse alla presentazione della domanda le madri lavoratrici aventi diritto al congedo parentale, dipendenti di amministrazioni pubbliche o di privati datori di lavoro, oppure iscritte alla gestione separata che, al momento della domanda, siano ancora negli undici mesi successivi al termine del periodo di congedo di maternità obbligatorio.

Il contributo è pari ad un importo massimo di 600,00 euro mensili ed è erogato per un periodo massimo di sei mesi in alternativa alla fruizione di altrettanti mesi di congedo parentale ai quali la lavoratrice, di conseguenza, rinuncia.
Il contributo per la fruizione della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati verrà erogato attraverso pagamento diretto alla struttura prescelta. Il contributo per il servizio di baby sitting verrà erogato attraverso il sistema dei buoni lavoro.
la presentazione delle domande sarà consentita fino al 31 dicembre 2016.

CONTRIBUTI PER L’ACQUISTO DEI SERVIZI PER L’INFANZIA

Erogazione dei contributi per l’acquisto dei servizi per l’infanzia di cui all’art. 4, comma 24, lettera b) della legge 28 giugno 2012, n. 92

OGGETTO

L’articolo 4, comma 24, lettera b) della legge 28 giugno 2012, n. 92, ha introdotto in via sperimentale per gli anni 2013-2015 la possibilità per le lavoratrici di richiedere un contributo economico utilizzabile alternativamente:

  • per il servizio di baby-sitting;
  • per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati.

Il contributo per l’acquisto dei servizi per l’infanzia può essere richiesto in alternativa al congedo parentale ex art. 32 del decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001 “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”.

BENEFICIARI

Sono ammesse alla presentazione della domanda le madri lavoratrici aventi diritto al congedo parentale, dipendenti di amministrazioni pubbliche o di privati datori di lavoro, oppure iscritte alla gestione separata di cui all’art.2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335.che, al momento della domanda, siano ancora negli undici mesi successivi al termine del periodo di congedo di maternità obbligatorio.

  • Sono ammesse alla presentazione della domanda anche le lavoratrici che abbiano già usufruito in parte del congedo parentale. In tal caso, il contributo potrà essere richiesto per un numero di mesi pari ai mesi di congedo parentale non ancora usufruiti, con conseguente riduzione di altrettante mensilità di congedo parentale; non è possibile richiedere il contributo per frazioni di mese.

SOGGETTI NON AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

NON SONO AMMESSE ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:

  • le lavoratrici che non hanno diritto al congedo parentale (es: le lavoratrici domestiche, a domicilio, disoccupate);
  • le lavoratrici autonome (tali lavoratrici saranno ammesse al beneficio, secondo il disposto dell’art.1, comma 283, della legge n.208/2015, al momento dell’entrata in vigore dell’apposito decreto interministeriale, ad oggi non ancora pubblicato, disciplinante le modalità ed i criteri di accesso al beneficio)
  • le lavoratrici in fase di gestazione;
  • le madri lavoratrici che, relativamente al figlio per il quale intendono richiedere il beneficio, usufruiscono dei benefici di cui al fondo per le Politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità istituito con l’art. 19, c. 3 del decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006 convertito dalla legge n. 248 del 4 agosto 2006;
  • le madri lavoratrici che, relativamente al figlio per il quale intendono richiedere il beneficio, risultano esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati convenzionati.

CONTRIBUTO

Il contributo è pari ad un importo massimo di 600,00 euro mensili ed è erogato per un periodo massimo di sei mesi, solo per frazioni mensili intere, in alternativa alla fruizione di altrettanti mesi di congedo parentale ai quali la
lavoratrice, di conseguenza, rinuncia.

  • Si precisa che per frazione mensile deve intendersi un mese continuativo di congedo.
  • Ai fini del calcolo del periodo di congedo parentale, le frazioni di mese si sommano tra di loro fino a raggiungere il numero di trenta giorni, da considerarsi equivalenti ad un mese, mentre i mesi interi si computano come tali, qualunque sia il numero delle giornate di cui sono formati.
  • Le lavoratrici part-time, in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa, potranno accedere al contributo nella misura riproporzionata.
  • Le lavoratrici iscritte alla gestione separata possono usufruire del contributo per un periodo massimo di tre mesi.
  • Le lavoratrici possono accedere al beneficio, anche per più figli (in tale caso si deve presentare una domanda per ogni figlio), purché ricorrano per ciascun figlio i requisiti sopra richiamati.

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL BENEFICIO

  • Il contributo per la fruizione della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati verrà erogato attraverso pagamento diretto alla struttura prescelta dietro esibizione, da parte della struttura, di richiesta di pagamento corredata della documentazione attestante la fruizione del servizio e la delegazione liberatoria di pagamento (allegate al presente avviso), fino a concorrenza dell’importo di 600 euro mensili, per ogni mese di congedo parentale cui la lavoratrice rinuncia.
  • Il contributo per il servizio di baby sitting verrà erogato attraverso il sistema dei buoni lavoro (ex art. 72 del Decreto Legge n. 276 del 10 settembre 2003).
    I voucher saranno ritirati dalle lavoratrici ammesse al beneficio presso la sede provinciale INPS territorialmente competente individuata in base alla residenza o al domicilio temporaneo dichiarato dalla madre nella domanda di beneficio, se diverso dalla residenza, entro e non oltre 120 giorni dalla ricevuta comunicazione di accoglimento della domanda tramite canali telematici.

DOMANDA

  • LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE SARÀ CONSENTITA FINO AL 31 DICEMBRE 2016.
  • o comunque fino ad esaurimento dello stanziamento previsto dall’art.1, comma 282 della legge 28 dicembre 2015, n.208 (c.d. legge di stabilità).
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