Criteri per la selezione dei componenti dell’Organismo per l’elenco dei confidi
Il difficile governo in banca uic

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Ai sensi del D.M. 23 dicembre 2015, n. 228, i componenti dell’Organo di Gestione dell’Organismo per la tenuta dell’elenco dei confidi sono nominati dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, su proposta della Banca d’Italia, tra soggetti in possesso di requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza. 

Ai fini della proposta da formulare al Ministro dell’Economia e delle finanze, la Banca d’Italia verifica la sussistenza dei richiamati requisiti e si attiene ai seguenti criteri. 

Si tiene conto anche delle eventuali sanzioni amministrative irrogate in materia bancaria e finanziaria, antiriciclaggio, trasparenza e usura. Sono altresì presi a riferimento, in quanto compatibili, gli orientamenti adottati dall’Autorità Bancaria Europea sulla valutazione dell’idoneità dei membri dell’organo gestorio delle banche (cfr. ABE/GL/2012/06 del 22 novembre 2012, par. 13). 

Banca d’Italia tiene conto dell’impegno a rimuovere eventuali cause di incompatibilità, in caso di nomina, prima dell’avvio dell’operatività dell’Organismo. 

Necessità di garantire un impegno attivo e costante dei componenti dell’Organismo

Sono valutati, tra l’altro, il numero e la gravosità di altri incarichi ricoperti, che potrebbero limitare la disponibilità del candidato, nonché la sua età anagrafica (non superiore ad anni 70). 

Avuta presente la funzione di vigilanza che la Banca d’Italia deve esercitare sull’Organismo, non sono presi in considerazione i dipendenti e gli ex-dipendenti della Banca d’Italia o dell’Ufficio Italiano dei Cambi. 

In esito alla selezione dei singoli candidati, ai fini della proposta da formulare, si terrà infine conto della composizione complessiva risultante, per assicurare che l’Organo di gestione possa esprimere competenze diversificate, con particolare riferimento alla presenza di esponenti con esperienze manageriali e nel sistema dei confidi o bancario.

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