Curatori più efficienti e dinamici
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È questo uno degli effetti del Dl 83/2015 (convertito dalla legge 132/2015), con cui il legislatore è intervenuto in modifica di molti punti cardine della disciplina degli strumenti concorsuali e non, imponendo un giro di vite sui tempi della procedura fallimentare, e prevedendo alcune misure di ausilio, in tema di liquidazione dell’attivo, chiusura della procedura e azione revocatoria.
Ne risulta un quadro delle modifiche ispirato ad alcuni degli inviti della raccomandazione della Commissione europea del 12 marzo 2014.
Termini stringenti
Il decreto definisce, e perentoriamente, i tempi con cui il curatore deve procedere. Nel comma 1 dell’articolo 104-ter, della legge fallimentare il Dl 83 ha introdotto il termine di 180 giorni dalla sentenza di fallimento, entro cui il curatore deve predisporre il piano di liquidazione e sottoporlo al comitato dei creditori.
I contenuti del piano rimangono gli stessi, ma la nuova lettera f) del secondo comma dell’articolo 104-ter impone ora di precisare i tempi entro cui troverà esecuzione, con il non trascurabile dettaglio del limite massimo di due anni. E il rispetto dei termini diventa essenziale al punto che costituisce giusta causa per la revoca del curatore, salvo giustificato motivo, che non dovrebbe andare oltre il fatto a lui non imputabile e/o un dimostrato interesse del ceto creditorio.
In sintesi, per i fallimenti dichiarati dopo il 27 giugno 2015 (articolo 23, comma 2, del decreto), un repentino aumento, per legge, dell’efficienza del curatore, con l’obiettivo di abbreviare procedure spesso troppo lunghe, in realtà per molte ragioni, non solo per l’indolenza di alcuni curatori.
Pagamenti rateali
Importante intervento anche all’articolo 107 della legge fallimentare, dove si stabilisce che vendite e atti di liquidazione possono prevedere il pagamento rateale del prezzo.
È un’opportunità finalizzata a incentivare l’interesse degli acquirenti a favore del ceto creditorio, e che potrà tuttavia essere valutata nel concreto solo quando entrerà in vigore. Il Dl (articolo 23, comma 2) ne ha stabilito infatti l’operatività a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale delle specifiche tecniche previste all’articolo 161-quater delle norme attuative del Codice di procedura civile.
Azione revocatoria
Diventa più semplice l’acquisizione al patrimonio dei beni ceduti gratuitamente nei due anni precedenti. Il nuovo comma 2 dell’articolo 64 della legge fallimentare, introdotto in sede di conversione, rende bastevole a questo fine la trascrizione della sentenza di fallimento.
Quello che fino a ieri in alcuni casi accadeva nella formazione dello stato passivo, negando ad esempio il privilegio ipotecario a chi ne avesse beneficiato “gratuitamente” (la si chiamava “revocatoria breve”) oggi trova riconoscimento normativo ed applicazione allargata a tutti gli atti revocabili ai sensi del primo comma dell’articolo 64.
Chiusura del fallimento
Per chiudere il fallimento non è più necessario attendere l’esaurimento dei giudizi pendenti, che dovrebbero tra l’altro beneficiare del canale preferenziale loro riservato dal modificato articolo 43.
Grazie alle modifiche apportate all’articolo 118 della legge fallimentare, il curatore può mantenere la legittimazione processuale anche dopo la chiusura della procedura, accantonando un fondo per le eventuali spese e procedendo all’esito delle pendenze ad eventuali riparti integrativi.
Ristrutturazione del debito
Il Dl 83 apre anche nuove opportunità nell’utilizzo degli strumenti di risanamento, concorsuali e non. Nuovo l’accordo di ristrutturazione del debito, con banche ed intermediari finanziari (articolo 106 del Tub).
Il meccanismo che obbliga il debitore al pagamento integrale e quasi immediato dei creditori dissenzienti è stato in parte scardinato, per evitarne la strumentalizzazione da parte di chi, poco esposto, tenti di avvantaggiarsi in danno degli altri, che hanno molto più da perdere. Il nuovo articolo 182-septies prevede, quando il debito nei confronti di banche e intermediari finanziari è pari o superiore alla metà del totale, la formazione di categorie omogenee in cui l’adesione del 75% si estende al 25% dissenziente.
Medesimo funzionamento per la convenzione di moratoria, (articolo 182 septies, commi 5 e 6) che limita l’accordo alla sospensione temporanea dell’obbligo di rimborso, e medesimo effetto cogente per il 25% dissenziente all’interno della categoria, ma con il non trascurabile vantaggio della esclusione da omologa.
Concordato preventivo
Ugualmente importanti le modifiche al concordato preventivo. Variazioni sono intervenute sui contenuti del piano, sulla proposta ai creditori e sulla procedura, con un nuovo ruolo dei creditori nelle offerte o proposte concorrenti.

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