Lo scopo è di avviare un sequestro conservativo su conti bancari del debitore impedendo il trasferimento o il prelievo, fino a concorrenza dell’importo indicato nell’ordinanza, delle somme detenute dal debitore sul proprio conto corrente nell’Unione europea. La procedura per ottenere l’emissione dell’ordinanza è caratterizzata dalla tempestività con la quale l’autorità esamina la richiesta e dalla circostanza che il debitore non viene informato né sentito prima dell’emissione dell’ordinanza, ma solo dopo 3 giorni dall’attuazione del sequestro conservativo.
La tempestività è data dai tempi celeri previsti dal Regolamento 655/2014, che impone all’autorità giudiziaria di decidere senza indugio e comunque in un arco di tempo contenuto tra i 5 e i 10 giorni lavorativi dal deposito della richiesta di ordinanza.
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