Deposito Imposta sul Valore Aggiunto: l’estrazione dei beni non sempre richiede la garanzia
prestazione occasionale

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In caso di estrazione dei beni dal Deposito IVA, con assolvimento dell’imposta mediante inversione contabile, non deve essere prestata alcuna garanzia qualora il soggetto che procede all’estrazione coincide con quello che ha effettuato l’immissione ed è in possesso dei requisiti di affidabilità (Agenzia Entrate – risoluzione 16 gennaio 2018, n. 5/E).

Nel caso di immissione in libera pratica con introduzione del bene nel Deposito, il soggetto che estrae i beni può applicare l’inversione contabile senza aver prestato garanzia in uscita qualora coincide con quello che ha effetto la suddetta immissione e risulti in possesso dei seguenti requisiti:
– presentazione della dichiarazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, se obbligato, nei tre periodi d’imposta antecedenti l’operazione di estrazione;
– esecuzione dei versamenti, se dovuti, relativi all’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alle ultime tre dichiarazioni annuali presentate alla data dell’operazione di estrazione;
– assenza di avviso di rettifica o di accertamento definitivo per il quale non è stato eseguito il pagamento delle somme dovute, per violazioni relative all’emissione o all’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, notificati nel periodo d’imposta in corso ovvero nei tre antecedenti l’operazione di estrazione;
– assenza della formale conoscenza dell’inizio di procedimenti penali o di condanne o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a carico del legale rappresentante o del titolare della ditta individuale.

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