Modello 730 / 2018: pronto il modello definitivo
precompilato si pu scaricare da domani su sito web agenzia entrate cosa fare subito e quando e come si pu cambiare

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Il modello 730 precompilato o ordinario può essere utilizzato dai contribuenti che nel 2018 sono:
– pensionati o lavoratori dipendenti (compresi i lavoratori italiani che operano all’estero per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale definita annualmente con apposito decreto ministeriale);
– persone che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (es. integrazioni salariali, indennità di mobilità);
– soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
– sacerdoti della Chiesa cattolica;
– giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
– persone impegnate in lavori socialmente utili;
– lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno. Questi contribuenti possono rivolgersi al sostituto d’imposta, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio 2018; a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio 2018 e si conoscono i dati del sostituto d’imposta che dovrà effettuare il conguaglio;
– personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato, che si può rivolgere al sostituto d’imposta o a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il contratto dura almeno dal mese di settembre dell’anno 2017 al mese di giugno dell’anno 2018;
– lavoratori che posseggono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa (art. 50, comma 1, lett. c-bis, del TUIR) almeno nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio 2018 e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio, presentando il Mod. 730 a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato;
– produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod. 770), IRAP e IVA.

Il modello 730 precompilato viene messo a disposizione del contribuente, a partire dal 15 aprile, in un’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it.
Per accedere a questa sezione è necessario essere in possesso del Codice PIN, che può essere richiesto:
– online, accedendo al sito internet dell’Agenzia www.agenziaentrate.gov.it e inserendo alcuni dati personali;
–in ufficio, presentando il modulo di richiesta unitamente a un documento di identità.
È possibile accedere al 730 precompilato anche utilizzando:
– un’identità SPID – Sistema pubblico d’identità digitale;
– le credenziali dispositive rilasciate dall’Inps;
– una Carta Nazionale dei Servizi.
Il 730 precompilato deve essere presentato entro:
– il 23 luglio nel caso di presentazione diretta all’Agenzia delle entrate o al Caf o al professionista;
– il 7 luglio nel caso di presentazione al sostituto d’imposta (i termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo).

 

Il contribuente che riceve il modello 730 precompilato non è obbligato ad utilizzarlo. Può infatti presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie (utilizzando il modello 730 o il modello REDDITI).
Il contribuente che riceve il modello 730 precompilato, ma ha percepito altri redditi che non possono essere dichiarati con il modello 730 (ad esempio redditi d’impresa), non può utilizzare la dichiarazione precompilata, ma deve presentare la dichiarazione utilizzando il modello REDDITI.
Il contribuente che non riceve il modello 730 precompilato (ad esempio perché non è in possesso della Certificazione Unica) deve presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie utilizzando il modello 730, ove possibile, oppure il modello REDDITI, sempre che non rientri nei casi di esonero.

 

Il mod. 730 ordinario può essere presentato al sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, al Caf o al professionista abilitato. I lavoratori dipendenti privi di un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio devono presentare il mod. 730 a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato.
Il 730 ordinario si presenta:
– entro il 7 luglio al proprio sostituto d’imposta;
– entro il 23 luglio al Caf o al professionista abilitato.
Nel caso di presentazione al sostituto d’imposta il contribuente deve consegnare il modello 730 ordinario già compilato.
Nel caso di presentazione al Caf o al professionista abilitato possono essere richiesti al momento della presentazione della dichiarazione i dati relativi alla residenza anagrafica del dichiarante e il controllo formale è effettuato nei confronti del Caf o del professionista.

Di seguito le principali novità contenute nel modello 730/2018:
– Presentazione mod. 730 – Anche i contribuenti che si avvalgono dell’assistenza fiscale prestata dai Caf e dai professionisti abilitati, possono presentare il modello 730/2018 entro il 23 luglio 2018.
Cedolare secca – A decorrere dal 1° giugno 2017 i comodatari e gli affittuari che locano gli immobili per periodi non superiori a 30 giorni possono assoggettare a cedolare secca i redditi derivanti da tali locazioni.
Locazioni brevi – A decorrere dal 1° giugno 2017 i redditi dei contratti di locazione non superiori a 30 giorni, che sono stati conclusi con l’intervento di soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali on-line, sono assoggettati ad una ritenuta del 21% se tali soggetti intervengono anche nel pagamento o incassano i canoni o i corrispettivi derivanti dai contratti di locazione breve. La ritenuta è effettuata nel momento in cui l’intermediario riversa le somme al locatore.
Premi di risultato e welfare aziendale – Innalzato da 2.000 euro a 3.000 euro il limite dei premi di risultato da assoggettare a tassazione agevolata. Il limite è innalzato a 4.000 euro se l’azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro e se i contratti collettivi aziendali o territoriali sono stati stipulati fino al 24 aprile 2017.
Sisma-bonus – Da quest’anno sono previste percentuali di detrazione più ampie per le spese sostenute per gli interventi antisismici effettuati su parti comuni di edifici condominiali e per gli interventi che comportano una riduzione della classe di rischio sismico.
Eco-bonus – Percentuali di detrazione più ampie per alcune spese per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali.
Spese d’istruzione – È aumentato a 717 euro il limite delle spese d’istruzione per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale d’istruzione.
Spese sostenute dagli studenti universitari – Per gli anni d’imposta 2017 e 2018 il requisito della distanza, previsto per fruire della detrazione del 19 per cento dei canoni di locazione, si intende rispettato anche se l’Università è situata all’interno della stessa provincia ed è ridotto a 50 chilometri per gli studenti residenti in zone montane o disagiate.
Spese sanitarie – Limitatamente agli anni 2017 e 2018 sono detraibili le spese sostenute per l’acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale di cui all’articolo 7 del decreto del Ministro della sanità 8 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2001, con l’esclusione di quelli destinati ai lattanti.
Art-bonus – Dal 27 dicembre 2017 è possibile fruire del credito d’imposta per le erogazioni cultura anche per le erogazioni liberali effettuate nei confronti delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione.
Borse di studio – Sono esenti le borse di studio nazionali per il merito e per la mobilità erogate dalla Fondazione Articolo 34.
5 per mille – Da quest’anno è possibile destinare una quota pari al cinque per mille della propria imposta sul reddito a sostegno degli enti gestori delle aree protette.
Addizionale comunale all’Irpef – Nel rigo “Domicilio fiscale al 1° gennaio 2017” presente nel frontespizio del modello è stata inserita la casella “Fusione comuni”.
Contributo di solidarietà – Da quest’anno non trova più applicazione il regime fiscale denominato “contributo di solidarietà”.

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