Diritto del coniuge divorziato a percepire una quota dell’indennità di fine rapporto
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Con la sentenza n. 17883 del 9/9/2016 la Cassazione si è pronunciata in merito al diritto del coniuge divorziato titolare di assegno divorzile a percepire una quota dell’indennità di fine rapporto spettante all’altro coniuge al momento della cessazione del rapporto di agenzia.

Tale sentenza trae origine dalla domanda giudiziale proposta dalla ex moglie al fine di ottenere l’attribuzione di una quota dell’indennità di fine rapporto percepita dall’ex coniuge, agente assicurativo, per il periodo coincidente con il rapporto matrimoniale.

La Suprema Corte ha respinto il ricorso proposto dalla ex moglie, rilevando che è esclusa dall’ambito di applicazione dell’art. 12bis della legge n. 898 del 1970 l’ipotesi in cui, come nel caso di specie, l’attività svolta dall’altro coniuge abbia avuto natura imprenditoriale, essendo stata esercitata mediante una complessa ed articolata struttura organizzativa con vasta dotazione di mezzi e personale.

Per contro, quindi, dalla sentenza in esame si deduce che il coniuge divorziato titolare di assegno divorzile ha diritto ad ottenere una parte dell’indennità di fine rapporto dovuta all’ex coniuge al momento della cessazione di un rapporto di agenzia qualora la sua attività di agente si concretizzava in una prestazione di opera continuativa e coordinata prevalentemente personale.

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