Dividendo regime di tassazione transitorio: delibera entro il 2022, pagamento anche successivo
L’Agenzia delle Entrate chiarisce le modalità di applicazione del regime transitorio di tassazione previsto per la distribuzione di dividendi derivanti da partecipazioni qualificate prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017.
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L’Agenzia delle Entrate chiarisce le modalità di applicazione del regime transitorio di tassazione previsto per la distribuzione di dividendi derivanti da partecipazioni qualificate prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017.

È necessario che la delibera sia approvata entro il 31 dicembre 2022, ma il pagamento può avvenire in data successiva.

Allo stesso tempo, però, il documento mette in guardia: l’Amministrazione finanziaria vigilerà su una corretta applicazione della norma.

Sotto la lente di ingrandimento è l’articolo 1, commi da 999 a 1006, della Legge di Bilancio 2018 che è intervenuto sul regime applicabile ai redditi di natura finanziaria conseguiti da persone fisiche al di fuori dell’esercizio d’impresa estendendo alle partecipazioni qualificate la stessa aliquota, pari al 26 per cento, e le stesse modalità di tassazione previste per le partecipazioni non qualificate.

Le novità sono state introdotte dal 1° gennaio 2018 per i redditi di capitale, mentre dall’anno successivo per i redditi diversi.

Allo stesso tempo, però, è stato previsto un regime transitorio per tutelare i soci con partecipazioni qualificate in società con riserve di utili che si sono formate fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017.

Per la distribuzione dei dividendi deliberata fino alla scadenza del 31 dicembre 2022 si applicano ancora le disposizioni previste dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 26 maggio 2017 che permettono di far concorrere alla formazione del reddito complessivo gli utili derivanti da partecipazioni qualificate solo per il 58,14 per cento, percentuale che scende al 49,72 per cento e al 40 per cento se si va a ritroso negli anni.

Analizzando la scrittura della norma, l’Agenzia delle Entrate con il principio di diritto numero 3 del 6 dicembre 2022 definisce il perimetro del regime transitorio di tassazione:

  • si applica agli utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, prima delle novità introdotte;
  • a patto che la distribuzione dei dividendi da partecipazioni qualificate sia stata approvata con delibera assembleare adottata entro la scadenza del 31 dicembre 2022;
  • il pagamento può avvenire anche in data successiva.

Distribuzione dividendi, regime di tassazione transitorio anche per i pagamenti dopo il 31 dicembre

Per poter applicare il regime di favore alla distribuzione dei dividendi, dunque, conta la data della delibera assembleare e non quella del pagamento.

Come sottolinea il documento, infatti, la delibera attribuisce al socio “un diritto di credito nei confronti della società, al momento dell’approvazione della stessa”.

Nessun ostacolo, quindi, nel caso in cui le somme vengano effettivamente distribuite nel 2023.

Con questo chiarimento che non lascia spazio a dubbi, quindi, l’Agenzia delle Entrate fa marcia indietro rispetto alla posizione assunta con la risposta all’interpello numero 454 del 16 settembre 2022:

“L’individuazione normativa dell’arco temporale di vigenza del regime transitorio e l’applicazione del suddetto principio di cassa, porta a ritenere che per i dividendi percepiti a partire dal 1° gennaio 2023 relativi a partecipazioni qualificate si applica la ritenuta a titolo imposta o l’imposta sostitutiva nella misura del 26 per cento”.

In ogni caso, sottolinea il documento, l’Amministrazione finanziaria terrà alta la guardia sulla corretta applicazione della normativa:

“Resta impregiudicato il potere dell’Amministrazione finanziaria di contestare la natura simulata della delibera di distribuzione dei dividendi o la sua riqualificazione sulla base degli scopi concretamente perseguiti”.

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