Domande di ristrutturazione e riconversione dei vigneti in Liguria
Liguria

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FINALITÀ: La misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti ha l’obiettivo di aumentare la competitività dei produttori di vino, attraverso il finanziamento di interventi per il rinnovamento degli impianti viticoli, nel rispetto delle norme che regolano il potenziale produttivo regionale.

BENEFICIARI: tutti gli imprenditori agricoli, siano essi persone fisiche o giuridiche, singole o associate, che siano titolari delle aziende ubicate nel territorio della Regione Liguria e iscritti alla Camera di Commercio (Codice attività agricola).

DOMANDA: Il termine ultimo per la presentazione delle domande è il 20 giugno 2016, salvo ulteriori proroghe disposte da AGEA.

Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio e Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione

REGIONE LIGURIA: Disposizioniregionaliattuative della misura OCM “Ristrutturazione e riconversione deivigneti” in attuazione del DM 15938 del 20/12/2013 e dei regolamenti (CE) n°1234/2007 e n°555/2008 per la campagna 2016/2017

Presentazione di domande di ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna 2016/2017

FINALITÀ

La misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti ha l’obiettivo di aumentare la competitività dei produttori di vino, attraverso il finanziamento di interventi per il rinnovamento degli impianti viticoli, nel rispetto delle norme che regolano il potenziale produttivo regionale.

Gli interventi di ristrutturazione e/o riconversione dovranno pertanto perseguire una o più delle seguenti finalità:

  • adeguare la produzione in termini di qualità e quantità alla domanda di mercato;
  • ridurre i costi di produzione attraverso una progressiva sostituzione dei vigneti obsoleti con altri vigneti che consentano di ottenere materia prima di buona qualità a prezzi remunerativi e competitivi per il viticoltore;
  • migliorare la qualità delle produzioni aumentando la percentuale regionale della produzione di vini a D.O.P./D.O.C. e I.G.P./I.G.T.;
  • ridurre la superficie vitata investita a vigneti atti alla produzione di “vini senza indicazione geografica” e “denominazione di origine” escludendola dagli aiuti;
  • valorizzare la tipicità dei prodotti legati al territorio ed ai vitigni tradizionali di maggior pregio enologico o commerciale;
  • diffondere le innovazioni nell’impianto e nella gestione dei vigneti;

La misura non si applica al rinnovo normale dei vigneti giunti al termine naturale del proprio ciclo di vita.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti si applica ai vigneti che producono uva da vino sull’intero territorio regionale limitatamente alle zone delimitate ai disciplinari di produzione delle DOP e delle IGP della Liguria.

Le misure di ristrutturazione e riconversione dei vigneti adottate con il presente atto sono valide per le campagna vitivinicola 2016/2017.

  • Le opere di ristrutturazione e riconversione devono prevedere l’utilizzo delle varietà di vite, idonee alla coltivazione di uve da vino nella Regione Liguria, incluse tra quelle classificate a livello regionale elencate nella D.G.R. n. 685/2003 e successive modifiche ed integrazioni (Vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Liguria) e previsti nei disciplinari di produzione delle DO e IGT della Liguria.
  • Sono ammessi a finanziamento anche le ristrutturazioni o riconversioni varietali che prevedono il passaggio da DOP/DOC ad IGP/IGT.
  • I vigneti ristrutturati e riconvertiti devono essere razionali e, ove possibile, idonei alla meccanizzazione parziale o totale ed ispirarsi ai principi della viticoltura sostenibile. (Art. 4 comma 4 del DM 15938 del 20/12/2013).

ESCLUSIONI

Il sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti non si applica:

  • al rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale, così come definiti dall’articolo 6 del regolamento (CE) n. 555/2008 ovvero non sono finanziati reimpianti eseguiti sulla stessa particella con la stessa varietà secondo lo stesso sistema di allevamento della vite;
  • alle superfici vitate che abbiano beneficiato di aiuti, comunitari e/o statali e/o regionali, per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti con comunicazione di fine lavori collaudati nei 5 anni precedenti la presentazione della domanda e per i medesimi interventi e salvo cause di forza maggiore indipendenti dalle volontà del conduttore e comunque adeguatamente motivate;
  •    agli interventi finalizzati alla ristrutturazione e riconversione di vigneti per la produzione di vini senza indicazione geografica e denominazione di origine.

DISPONIBILITÀ FINANZIARIA REGIONALE

La disponibilità finanziaria regionale, per la campagna vitivinicola in oggetto, non è ancora stata quantificata dal MIPAAF (nella campagna 2015/2016 l’assegnazione per la Misura Ristrutturazione e Riconversione Vigneti è stata di euro 103.070,00).

Potranno tuttavia essere utilizzate, a seguito di richieste superiori alla disponibilità finanziaria, le assegnazioni previste per le misure “Vendemmia verde” e “Investimenti”.

CONDIZIONI

Non è ammessa per la presente campagna la modalità per l’erogazione dell’aiuto del pagamento anticipato – su cauzione – prima della conclusione dei lavori.

Non sono ammesse inoltre domande relative a progetti collettivi.

I documenti giustificativi delle spese dovranno avere data successiva alla registrazione della domanda al Protocollo regionale.

TEMPISTICA

Tempistica degli interventi.

  • Il termine ultimo per la presentazione delle domande è il 20 giugno 2016, salvo ulteriori proroghe disposte da AGEA.

La copia della domanda, corredata da tutta la documentazione richiesta, deve essere consegnata all’Ufficio protocollo della Regione Liguria, eventualmente anche presso le sedi territoriali, entro il 27 giugno 2016.

Il termine ultimo per la presentazione della richiesta di collaudo per questa campagna è il 31 maggio 2017.

SUPERFICI RELATIVE AGLI INTERVENTI

  • Per gli interventi di ristrutturazione e riconversione realizzati nell’ambito di progetti singoli la superficie minima ammissibile ai benefici è di 1 ettaro.

In deroga a tale limite, la superficie minima ammissibile ai benefici può essere ridotta a 0,2 ettari per le aziende che rispondono ad almeno uno dei seguenti requisiti:

– S.A.U. vitata (compresi eventuali diritti di reimpianto in portafoglio) inferiore o uguale ad due ettari

– sistemazione degli impianti viticoli su terrazze e gradoni

– altitudine superiore ai 500 metri sul mare con esclusione degli altopiani

– pendenza del terreno superiore al 30%.

Nel caso in cui le richieste fossero eccedenti la disponibilità finanziaria della misura la superficie massima ammissibile all’aiuto per ciascun produttore è di 2 ettari.

I fondi eventualmente rimasti disponibili verranno assegnati agli aventi diritto con il criterio della proporzionalità.

BENEFICIARI

Sono soggetti beneficiari delle provvidenze:

tutti gli imprenditori agricoli, siano essi persone fisiche o giuridiche, singole o associate nelle forme previste dal codice civile, che siano titolari delle aziende ubicate nel territorio della Regione Liguria e iscritti alla Camera di Commercio (Codice attività agricola), che si impegnano a rispettare le modalità applicative dei Regolamenti (CE) n. 1234/2007 e s.m.i. e n. 555/2008 e del presente Piano Regionale.

Circolare AGEA art. 6: “Possono, altresì,   beneficiare del premio i soggetti che al momento della   presentazione della domanda in oggetto detengono diritti di reimpianto in corso di validità o che hanno attivato la procedura per la conversione in autorizzazioni secondo quanto previsto dal Reg. 1308/2013 e dalla successiva normativa nazionale, in corso di emanazione.

In ogni caso la procedura di conversione del diritto in autorizzazione all’impianto deve essere completata positivamente entro la data di presentazione del termine lavori”.

Alla data di presentazione della domanda di accesso al regime di aiuti, il conduttore deve trovarsi in una o più delle seguenti condizioni:

  • essere in possesso di un diritto di reimpianto in corso di validità;
  • avere avviato la procedura di acquisizione del diritto di reimpianto per estirpazione di propria superficie vitata;
  • aver avviato la procedura prevista per la realizzazione del sovrainnesto; nel caso del sovrainnesto il conduttore deve risultare in possesso del relativo nulla osta regionale.

I dati degli impianti da ristrutturare e gli eventuali diritti da utilizzare devono risultare correttamente definiti e coerenti con i dati presenti nel fascicolo aziendale dell’interessato e dello Schedario Viticolo.

I conduttori, che non siano proprietari delle superfici oggetto degli interventi di ristrutturazione e riconversione, devono allegare alla domanda il consenso all’esecuzione dell’intervento, sottoscritto dal/i proprietario/i.

CRITERI DI PRIORITA’

In caso di richieste eccedenti la disponibilità finanziaria verrà data priorità alle domande che:

  1. Attuano interventi di almeno 1 ettaro;
  2. Sono presentate da giovani agricoltori come definiti dal Programma di Sviluppo Rurale della Regione Liguria;

in caso di ulteriore parità le domande verranno soddisfatte secondo l’ordine cronologico di presentazione all’Ufficio Protocollo della Regione Liguria.

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

In ogni caso, al momento della presentazione della domanda, il conduttore:

  • Deve essere in regola con la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di potenziale viticolo;
  • Deve aver costituito ed aggiornato il fascicolo aziendale, di cui al D.P.R. n. 503/99 e al D.lvo 29 marzo 2004, n. 99, presso l’Organismo Pagatore competente in relazione alla residenza del produttore, se persona fisica, ovvero alla sede legale, se persona giuridica. Al momento di presentazione della domanda il fascicolo aziendale deve contenere l’indicazione di tutte le superfici aziendali oggetto dell’intervento, unitamente alla documentazione concernente la titolarità della conduzione delle superfici stesse;
  • Deve possedere una superficie vitata minima aziendale, ivi compresi eventuali diritti non ancora impiantati, non inferiore a 0,4 ettari.
  • Deve essere in regola con la normativa relativa alla dichiarazione di raccolta delle uve, prevista all’art. 2 del Reg. (CE) n. 1281/01 e dalle relative disposizioni nazionali, nell’ ultima campagna precedente alla domanda;

CONDIZIONI DI NON AMMISSIBILITA’

Non sono ammesse al regime di sostegno:

  1. le richieste di rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del ciclo di vita naturale, ossia di reimpianti di vigneti sulla stessa particella, con l’utilizzo dello stesso vitigno e con la stessa forma di allevamento (ai sensi dell’art. 6 del Reg. (CE) n. 555/2008);
  2. le richieste di conduttori di vigneti irregolari;
  3. le richieste di impianto di vigneti atti alla produzione dei vini senza indicazione geografica e denominazione di origine( compresi i vini varietali);
  4. le richieste attinenti i vigneti non ricadenti nelle aree a D.O.C./D.O.P. o ad I.G.T./I.G.P.;
  5. le richieste di ristrutturazione e riconversione per superfici vitate già oggetto di contribuzione pubblica negli ultimi 5 anni successivi alla data di accertamento finale dei lavori;

MODALITÀ TECNICHE DEGLI INTERVENTI

Gli interventi di ristrutturazione e riconversione avvengono attraverso la concessione di diritti corrispondenti ad una superficie equivalente estirpata in coltura pura e non devono comportare un aumento del potenziale produttivo se i trasferimenti si effettuano da superfici non irrigue a superfici irrigue.

 

  •                 I vigneti ristrutturati e riconvertiti devono risultare idonei alla meccanizzazione parziale o integrale delle operazioni colturali secondo le definizioni contenute all’articolo 4 del DM 15938 del 20/12/2013.
  •                 Sono ammessi a contributo esclusivamente gli interventi di ristrutturazione e riconversione che prevedono le forme di allevamento ritenute più idonee alle condizioni pedo-climatiche dei comprensori viticoli regionali in conformità a quanto stabilito dai disciplinari di produzione dei relativi vini a DOP/DOCG/DOC e IGP/IGT.
  •                 Gli interventi di sovrainnesto sono consentiti su vigneti con età massima di 15 anni.
  •                 Il materiale vivaistico da utilizzare negli interventi deve essere prodotto nel rispetto della normativa che disciplina la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite e in regola con la normativa fitosanitaria.
  •                 Le varietà di uve da vino utilizzate per gli interventi di ristrutturazione e riconversione sono quelle riconosciute idonee alla coltivazione nella Regione Liguria di cui alla D.G.R. 685/2003 e successive modificazioni ed integrazioni (Vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Liguria).
  •                 I vigneti ammessi a beneficiare degli aiuti di cui alla presente misura devono essere realizzati in conformità a quanto stabilito dai disciplinari di produzione dei relativi vini a DOP/DOCG/DOC e IGP/IGT.

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

Il sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti può riguardare una o più delle seguenti tipologie di intervento:

  1. A) RICONVERSIONE VARIETALE:
  • a1.Reimpianto, sullo stesso appezzamento o su altro appezzamento con o senza la modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite ritenuta di maggior pregio enologico e commerciale.
  • a2. Sovrainnesto su impianti ritenuti già razionali per forma di allevamento, per sesto di impianto ed in buono stato vegetativo di varietà non più idonee con altre varietà di maggior pregio enologico e commerciale, scelte tra quelle previste nell’elenco delle varietà di viti idonee per la produzione di vino nella Regione Liguria e rientranti tra quelle ammesse dai disciplinari dei vini a D.O.C. o a I.G.T.
  1. B) RISTRUTTURAZIONE CHE SI ATTUA ATTRAVERSO:
  • b1. Reimpianto con diversa collocazione del vigneto esistente, e cioè lo spostamento in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per esposizione che per ragioni climatiche ed economiche;
  • b2. Reimpianto del vigneto sulla stessa particella, ma con modifiche al sistema di coltivazione della vite:

Per la campagna 2016/2017 non viene attivato l’intervento c) dell’art.4 del DM 15938 del 20/12/2013 per la ridotta disponibilità di risorse finanziarie.

DOMANDA

  • Il termine ultimo per la presentazione delle domande è il 20 giugno 2016, salvo ulteriori proroghe disposte da AGEA.

La copia della domanda, corredata da tutta la documentazione richiesta, deve essere consegnata all’Ufficio protocollo della Regione Liguria, eventualmente anche presso le sedi territoriali, entro il 27 giugno 2016.

Il termine ultimo per la presentazione della richiesta di collaudo per questa campagna è il 31 maggio 2017.

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