E-commerce senza certificazione fiscale
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Per i servizi elettronici resi a privati consumatori, compresi quelli italiani, non dovrà più essere emessa la fattura, né dovranno essere rilasciati scontrini o ricevute fiscali. Idem per i servizi di telecomunicazione e di teleradiodiffusione. Queste le rilevanti novità contenute nel dlgs approvato venerdì scorso dal consiglio dei ministri, che recepisce la nuova disciplina Iva «B2C» sulle prestazioni di servizi rese con mezzi elettronici, nonché sulle prestazioni di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, scattata nell’Ue dal 1° gennaio 2015 per effetto delle disposizioni della direttiva 2008/8/Ce del 12 febbraio 2008. Per il resto, il provvedimento ricalca sostanzialmente lo schema approvato in prima lettura alla vigilia di Natale 2014. Vediamo le linee essenziali del decreto, in attesa di pubblicazione nella G.U., che dà copertura normativa alle regole già applicate anche in Italia dall’inizio dell’anno, pur in difetto di recepimento, nell’ottica della necessaria armonizzazione.

Il luogo di tassazione delle prestazioni. Dal 1° gennaio 2015 il luogo delle prestazioni di servizi rese con mezzi elettronici (es. libri, musica, applicazioni, film, scaricati via internet), di tlc e di teleradiodiffusione, rese a privati consumatori stabiliti nell’Ue, non è più il paese di stabilimento del fornitore, ma quello del destinatario. In Italia, i servizi di tlc e di teleradiodiffusione non sono comunque tassabili se utilizzati fuori dell’Ue.

Il fornitore non deve quindi applicare l’Iva con l’aliquota vigente nel proprio stato, ma con le aliquote dei vari paesi in cui sono stabiliti i clienti. In tal senso il dlgs apporta le necessarie modifiche agli articoli 7-sexies e 7-septies del dpr 633/72. Con il cambiamento del luogo della tassazione viene a cessare la distorsione concorrenziale che avvantaggiava le imprese stabilite nei paesi con le aliquote più basse; si equiparano, inoltre, le imprese Ue a quelle stabilite al di fuori del perimetro dell’Ue, che già applicavano il criterio della tassazione a destinazione.

Il regime semplificato facoltativo. Per evitare le complicazioni operative derivanti dalla modifica del luogo delle prestazioni, ossia l’obbligo per l’impresa di doversi identificare in ciascuno dei paesi Ue nei quali si trovano i propri clienti, viene introdotto un regime facoltativo, denominato Moss (mini one stop shop), che consente di accentrare gli adempimenti di versamento e dichiarazione presso la sola amministrazione fiscale del paese di identificazione, la quale provvede poi a ripartire l’imposta di spettanza di ciascun paese di consumo.

Il regime particolare, distinto in regime non Ue (per le imprese extra Ue) e regime Ue (per quelle stabilite oppure aventi una stabile organizzazione nell’Ue), è in sostanza un’evoluzione di quello già previsto per le imprese extra Ue che prestano servizi elettronici. Infatti, il regime «non Ue» viene disciplinato dal riformulato art. 74-quinquies, dpr 633/72, mentre il «regime Ue», oltre che da tale articolo, dalle disposizioni del nuovo articolo 74-sexies. In tutti i casi, le imprese che si avvalgono del regime speciale sono dispensate dagli obblighi di cui al titolo II del dpr 633/72 (fatturazione, registrazione, dichiarazione ecc.) e dovranno osservare i particolari obblighi previsti dalle disposizioni speciali sopra richiamate, tra cui la presentazione di una dichiarazione trimestrale delle operazioni Moss, accompagnata dal versamento della relativa imposta.

Il regime semplificato non è applicabile alle prestazioni rese a destinatari stabiliti nello stesso paese in cui l’impresa ha sede o stabile organizzazione: in tal caso si devono applicare le ordinarie regole Iva. La sollecitazione parlamentare tesa ad estendere l’ambito di applicazione del regime speciale non ha trovato accoglimento, perché in contrasto con le regole Ue.

Semplificazioni anche per il regime normale- La prima versione del dlgs, come segnalato da ItaliaOggi il 3 gennaio scorso, non prevedeva alcuna semplificazione per i servizi «in patria» esclusi dal Moss, ossia quelli resi dalle imprese stabilite in Italia ai consumatori italiani, che pertanto rimanevano assoggettati all’obbligo di fatturazione. La disparità di trattamento è stata ora cancellata. Il decreto stabilisce infatti l’esonero dall’obbligo di fatturazione per i servizi resi a privati consumatori, sicché l’obbligo resta solo nei rapporti «B2B». Il decreto demanda, inoltre, al ministro dell’economia di disporre, per gli stessi servizi, l’esonero dall’obbligo di rilasciare scontrini e ricevute fiscali.

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