È innovativo chi investe
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Le immobilizzazioni immateriali sono annoverabili tra le attività di ricerca e sviluppo ai fini del conseguimento del relativo requisito ai fini del riconoscimento di pmi innovative e per la relativa iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese. È in possesso del requisito soggettivo la pmi innovativa che impiega personale qualificato sia in forma di lavoro dipendente che a titolo di parasubordinazione o comunque «a qualunque titolo». In altri termini il legislatore non pone, né con riferimento alle pmi innovative, né alle startup, alcun pregiudizio nei confronti delle forme giuridiche contrattuali di collaborazione del personale «qualificato» con la società. La certificazione di bilancio è requisito essenziale della pmi innovativa nella fase di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese e deve permanere per tutta la durata dell’iscrizione. Sono queste alcune delle novità contenute negli ultimi pareri del ministero dello sviluppo economico (mise) guidato da Federica Guidi, in materia di pmi innovative alla luce del decreto legge 3 del 2015 «Investment Compact». Ma andiamo con ordine.

Affitto d’azienda. Non è in possesso del requisito soggettivo dettato dall’articolo 25, comma 2, lett. g) del dl n. 179 del 2012 la startup innovativa il cui core business deriva dall’affitto dell’azienda. La normativa è chiara quando parla delle esclusioni elencando fusione, cessione e scissione e non elenca l’affitto di ramo d’azienda. Il parere MiSe 3 settembre 2015 (prot. 155183) risponde a un quesito in materia di startup di impresa, in particolare riguardo il caso di una società operante nell’ambito oggettivo della innovazione tecnologica, che non disporrebbe, tuttavia, del requisito soggettivo dettato dall’articolo 25, comma 2, lett. g) del dl n.179 del 2012, che afferma «g) non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda», in quanto trattasi di srl, già costituita, che si renderebbe affittuaria di un’azienda.

Deposito del curriculum vitæ dei soci. È necessario indicare i titoli di studio e le esperienze professionali dei soci e del personale che lavora nella startup innovativa e nella pmi innovativa, esclusi eventuali dati sensibili. La volontà legislativa è mirata a conoscere i dati relativi ai soggetti direttamente impegnati nella startup o nella pmi innovativa e non anche a quelli che a titolo di mero investimento, partecipano tramite azionariato o crowdfunding al capitale di rischio della medesima. Il parere Mise 2 settembre 2015 (prot. 154297) risponde a un quesito in merito al deposito del curriculum vitae dei soci per una società che effettua una campagna di equity crowdfunding e presenta quindi un azionariato diffuso.

Requisito dei costi in attività di R&S, immobilizzazioni immateriali. Ogni spesa per ricerca e sviluppo sia da considerarsi rilevante ai fini della qualifica di pmi innovativa, con la sola eccezione delle spese immobiliari. Le immobilizzazioni immateriali sono annoverabili tra le attività di ricerca e sviluppo ai fini del conseguimento del relativo requisito ai fini del riconoscimento di pmi innovative e, per similitudine, di startup innovative. Il poteri di verifica sul possesso dei requisiti della pmi innovativa da parte delle camere di commercio è di natura formale. È con il parere 3 settembre 2015 (prot. 155175) che lo sviluppo economico chiarisce il requisito dei costi in attività di R&S per la qualifica di pmi innovativa.

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