Entro il 30 ottobre le imprese devono trasmettere all’agenzia delle Entrate i finanziamenti ricevuti dai soci
prestazione occasionale

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Questa è la scadenza fissata dal provvedimento del 16 aprile 2014 (protocollo 54581) per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, calcolando il trentesimo giorno dal termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo in cui le somme sono state erogate.
Chi non aveva l’obbligo di trasmettere Unico entro il 30 settembre, quindi, ha un diverso termine di presentazione, che dovrà essere calendarizzato per evitare omissioni: si tratta, principalmente, dei soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare e di quelli che hanno interrotto il periodo d’imposta per effetto di operazioni straordinarie. Va ricordato, in proposito, che i dati da comunicare riguardano il periodo d’imposta e non l’anno solare, nonostante quanto riportato nelle istruzioni al campo «anno di riferimento» e il fatto che oggetto del controllo siano le disponibilità finanziarie della persona fisica erogante, e, quindi, un soggetto che dichiara i redditi per anno solare.
Il modello da utilizzare è lo stesso predisposto per la comunicazione dei beni d’impresa concessi in godimento a soci o familiari (provvedimento 2 agosto 2013), anche se si tratta di due adempimenti molto diversi, se non altro perché, per effetto delle varie esclusioni introdotte a livello interpretativo per i beni, la comunicazione dei finanziamenti è assai più frequente. Nel caso di apporti e finanziamenti, inoltre, obbligata alla comunicazione è solo l’impresa destinataria delle somme, mentre nulla è richiesto al socio/familiare erogante. Infine, diversamente dai beni, difficilmente vi sarà un “incrocio” tra comunicazione della società e dichiarazione dei redditi del socio, eccezion fatta (e solo indirettamente, per effetto degli interessi maturati) nel caso di finanziamento fruttifero.
Vanno comunicati i finanziamenti e gli apporti effettuati materialmente nel corso del 2014 da soci persone fisiche (o familiari dell’imprenditore individuale), sopperendo all’assenza di un intervento di prassi specifico tramite la lettura delle diverse Faq pubblicate in passato dall’Agenzia. Ecco i chiarimenti principali:
sia per finanziamenti che per le capitalizzazioni, vanno indicati i movimenti di importo complessivo almeno pari, nel periodo, a 3.600 euro;
l’ importo di 3.600 euro va riferito al singolo socio che ha versato le somme, senza considerare eventuali restituzioni. Non si guarda, quindi, al saldo di fine anno, ma al totale della voce «versamenti» al lordo dei prelievi;
vanno esclusi gli apporti i cui dati sono già in possesso dell’amministrazione (ossia già assoggettati a registrazione);
vanno esclusi anche gli apporti operati a favore di soggetti in regimi semplificati, purché non utilizzino un conto corrente dedicato solo all’attività d’impresa e non vi siano «scritture private o altra documentazione da cui sia identificabile il finanziamento o la capitalizzazione»;
non rilevano neppure i movimenti che non si sostanziano in una uscita finanziaria per il socio, come rinunce a crediti, compensazioni tra società e socio, passaggi di riserve a capitale, e simili.
Secondo l’Agenzia, in caso di omissione si applica la sanzione prevista dall’articolo 13, comma 2 del Dpr 605/1973 (da 206 a 5.165 euro), ridotta alla metà in caso di incompletezza o infedeltà.
Dalle istruzioni emerge che:
in ipotesi di comunicazione riguardante tanto i finanziamenti quanto le capitalizzazioni, occorre compilare due intercalari del modello;
nel caso di più finanziamenti o capitalizzazioni effettuati nell’anno, va riportata la data dell’ultimo versamento.
Quest’ultimo chiarimento, peraltro, non è coordinato con le istruzioni al rigo BG03 del modello, che richiederebbero di riportare la data del contratto (peraltro ininfluente per lo scopo della comunicazione) e, solo in assenza di questo, di quella del versamento.
È dubbio il caso dei versamenti effettuati dal socio che, a sua volta, è imprenditore individuale (si pensi ai consorzi, alle società consortili, alle cooperative tra imprese eccetera). In questo caso l’apporto, pur provenendo da una persona fisica, riguarda la sfera imprenditoriale e non quella privatistica. Letteralmente non sono previste esclusioni, ma queste erogazioni non dovrebbero aver effetto ai fini del redditometro (articolo 2, comma 2 del decreto del ministero dell’Economia del 16 settembre 2015), per cui non si vede l’utilità della segnalazione.

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