Via libera dell’Inps alla presentazione delle domande per la defiscalizzazione di tutti i trattamenti pensionistici relativi alle vittime del dovere ed i soggetti equiparati.
Sarà sufficiente allegare un’autocertificazione indicando gli estremi del provvedimento che accerta lo status di vittima del dovere. L’esenzione avrà effetto dall’anno di imposta 2026 mentre per gli arretrati bisognerà rivolgersi all’AdE. Lo rende noto l’Inps nel messaggio n. 1943/2026 pubblicato a seguito del recente cambio di orientamento sui benefici di cui all’articolo 1, co. 211 della legge n. 232/2016.
Stop al vincolo di causa
Come già anticipato dall’Inps (Circ. 51/2026) a decorrere dall’anno di imposta 2026 tutti i trattamenti pensionistici – sia di prima liquidazione che quelli già in essere – spettanti a queste categorie godranno della totale esenzione dall’IRPEF. L’esenzione fiscale troverà applicazione su tutti i trattamenti pensionistici erogati dall’Istituto (compresi quelli liquidati tramite gli istituti del cumulo, della totalizzazione e del computo in Gestione separata), anche se non correlati all’evento che ha dato luogo allo status di vittima del dovere o di equiparato.
Regole per superstiti e orfani
L’Inps spiega anche i confini del beneficio nei confronti dei superstiti. Se il trattamento pensionistico si trasforma in pensione di reversibilità, l’esenzione IRPEF si estende anche a tutte le altre pensioni dirette riconosciute o successivamente maturate dal familiare, a patto che permangano i requisiti di legge per il mantenimento del diritto alla reversibilità (come nel caso del coniuge superstite).
Idem per quanto riguarda gli orfani nei confronti dei quali l’esenzione Irpef interessa il trattamento ai superstiti loro spettante sino alla maggiore età, sino al 26° anno in caso di frequentazione del corso di studio universitario o anche oltre il 26° anno in caso di inabili al lavoro. Per gli orfani l’Inps aggiunge che il beneficio si perde se matura un diritto autonomo a un trattamento pensionistico diretto (es. pensione di vecchiaia, pensione anticipata) poiché in tal caso egli non sarebbe più titolare del trattamento pensionistico derivante da vittima del dovere.
Come presentare la domanda
Il riconoscimento dell’esenzione non è automatico ma richiede un’azione esplicita da parte del cittadino. In attesa dell’aggiornamento dei sistemi informatici per le domande di prima liquidazione, l’INPS ha attivato una procedura transitoria. Per tutti i trattamenti è già possibile presentare l’istanza denominata “Ricostituzione per motivi documentali esenzione fiscale vittime del dovere”.
La domanda può essere inoltrata attraverso due canali:
- Online sul sito INPS: accedendo all’area tematica dedicata tramite SPID (almeno livello 2), CIE o CNS, seguendo il percorso “Pensione e Previdenza” > “Domanda di pensione” > “Variazione pensione”.
- Patronati: usufruendo dell’assistenza degli Istituti di patronato riconosciuti dalla legge.
All’interno della domanda, l’interessato dovrà autocertificare (ai sensi del D.P.R. 445/2000) lo status di avente diritto o familiare superstite, indicando obbligatoriamente gli estremi del decreto ministeriale di riconoscimento. L’INPS procederà successivamente a verifiche d’ufficio incrociando i dati con gli Enti e le Istituzioni detentrici.
Chiusura del contenzioso e arretrati
Le strutture territoriali dell’INPS sono state invitate a definire in via di autotutela i ricorsi amministrativi ancora pendenti, purché rispondano ai requisiti. La risoluzione del ricorso in autotutela equivarrà a tutti gli effetti alla presentazione della domanda di ricostituzione per il 2026.
Come già indicato nella Circolare n. 51/2026 l’Istituto ricorda che procederà alla defiscalizzazione dei trattamenti solo a partire dall’anno d’imposta 2026. Per gli anni precedenti l’interessato dovrà chiedere il rimborso tramite una specifica istanza direttamente all’Agenzia delle Entrate.