Firma digitale e revisione contabile: pubblicate le nuove linee guida
Sono state pubblicate da Assirevi, l’Associazione Italiana delle Società di Revisione Legale, le nuove linee guida per l’utilizzo della firma elettronica nella revisione contabile, con l’obiettivo di fornire chiarimenti sul suo utilizzo nei documenti prodotti dai professionisti del settore.
firma digitale assirevi

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Sono state pubblicate da Assirevi, l’Associazione Italiana delle Società di Revisione Legale, le nuove linee guida per l’utilizzo della firma elettronica nella revisione contabile, con l’obiettivo di fornire chiarimenti sul suo utilizzo nei documenti prodotti dai professionisti del settore.

Come chiarisce il documento dell’Associazione scaricabile a questo link, il continuo processo di innovazione e digitalizzazione delle attività di revisione contabile del bilancio, ha reso possibile l’utilizzo della firma elettronica in alternativa a quella autografa. Si compie quindi un ulteriore passo in avanti nella dematerializzazione dei documenti per l’intero processo di revisione contabile, una vera e propria rivoluzione che ha modificato le modalità di lavoro dei revisori contabili, che ora hanno a disposizione uno strumento in più per ridurre il tempo necessario alla gestione delle proprie attività lavorative.

L’iniziativa è stata accolta favorevolmente anche dai principali enti certificatori e provider autorizzati dall’AgID. Tra essi InfoCert, azienda leader in Europa, che sottolinea i numerosi vantaggi che derivano dall’uso della firma digitale, come la diminuzione del tempo necessario alla gestione, alla scansione e all’invio dei documenti. Importante è, inoltre, anche la ricaduta in termini di risparmio derivanti dal minore utilizzo della carta: dai bilanci agli atti societari, dalle fatture alle notifiche, fino ai moduli per l’iscrizione ai registri pubblici e alle comunicazioni con la Pubblica Amministrazione, questo strumento appare il più idoneo a garantire ai professionisti e alle aziende di ogni settore, l’integrità e l’autenticità dei documenti e delle informazioni condivise in via telematica.

I documenti di revisione contabile oggetto d’esame

Dalle linee guida di Assirevi emerge la necessità di diffondere una gestione paperless degli atti utilizzati nell’attività di revisione contabile, che riduca considerevolmente l’utilizzo dei supporti cartacei. Sono un esempio la lettera d’incarico, insieme alla delibera dell’assemblea che certifica la scelta del professionista e la lettera di attestazione, con cui la società che assume il revisore contabile deve certificare per iscritto l’adempimento degli obblighi per la redazione del bilancio previsti dalla legge. Tra gli atti che possono essere sottoscritti digitalmente l’Associazione aggiunge, infine, la relazione di revisione, in cui è contenuto il giudizio del professionista incaricato della revisione contabile.

Per questa tipologia di documenti l’Associazione precisa che non sussiste in realtà un obbligo normativo relativo all’utilizzo della firma elettronica, anche se questa rimane una valida alternativa alla tradizionale sottoscrizione autografa. 

Il valore probatorio della firma digitale nella revisione contabile

All’interno delle linee guida viene inoltre dato ampio spazio al valore legale riconosciuto dall’ordinamento: sono riportati i riferimenti normativi cui fare riferimento per stabilire il valore giuridico e probatorio di ogni tipologia scelta. È un esempio la firma elettronica semplice (FES), il cui valore probatorio è liberamente valutabile in giudizio, la firma elettronica avanzata, a cui viene attribuita l’efficacia della scrittura privata disciplinata dall’art. 2702 del Codice Civile e la sottoscrizione digitale che avviene mediante l’utilizzo di un dispositivo elettronico sicuro e di un certificato valido rilasciato da un ente certificatore, che produce gli stessi effetti della firma autografa tradizionale.

Ogni tipologia di sottoscrizione digitale, conclude l’Associazione, permette di identificare in modo univoco il titolare del documento elettronico e di assolvere alle finalità previste dai principi di revisione contabile vigenti in Italia.

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