Fondo centrale di garanzia: il gestore annuncia la restrizione alle sole operazioni di nuova concessione (ex Decreto “Fare”)

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L’articolo 1 del cosiddetto decreto del Fare (Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 2013), da attuarsi con Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, determinerà un adeguamento delle modalità operative del Fondo di garanzia per le PMI.
Tra le novità principali segnaliamo, in questa sede, che il rilascio della garanzia sarà limitato alle sole operazioni finanziarie di nuova concessione ed erogazione.
Di conseguenza, sarà impossibile accogliere domande relative ad operazioni già deliberate dai soggetti finanziatori alla data di presentazione della richiesta di garanzia. L’unica eccezione sarà costituita dalla possibilità di approvare domande relative a operazioni con delibera condizionata, nella sua esecutività, all’acquisizione della garanzia del Fondo.
Ciò significa che non sarà in nessun caso possibile erogare l’operazione prima della delibera di ammissione del Fondo.
Anche nel caso di operazioni senza piano di ammortamento, presentate previa acquisizione della delibera condizionata, la messa a disposizione della linea di credito dovrà essere successiva alla delibera di ammissione alla garanzia del Fondo.
I Soggetti richiedenti dovranno, pertanto, adoperarsi per adeguare tempestivamente le proprie consuetudini operative alle suddette modifiche.
L’entrata in vigore delle nuove modalità operative sarà comunicata da BDM-MCC con apposita circolare.

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