Leasing a disciplina variabile

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La legge di stabilità ha modificato ancora una volta la deduzione fiscale dei canoni di locazione finanziaria per imprese e professionisti, ma questa volta in senso positivo per i contribuenti riducendo il periodo minimo in cui l’investimento può essere portato in diminuzione dal reddito imponibile.
Il legislatore è andato, quindi, in controtendenza rispetto alle scelte precedenti, anche se occorre fare attenzione al fatto che ogni singolo contratto mantiene, in linea generale, le regole di deducibilità previste al momento della sua sottoscrizione, per cui quelle ora introdotte si applicano esclusivamente ai contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2014. È normale, quindi, che anche all’interno della medesima impresa e per beni in tutto simili, convivano contratti caratterizzati da differenti regole di deducibilità, in relazione al diverso periodo d’imposta in cui sono stati stipulati.
Con l’aiuto della tabella seguente riepiloghiamo i casi più frequenti distinguendo tra imprese e professionisti e tra le tre tipologie di beni per cui il legislatore ha voluto nel tempo dettare una differente disciplina della deducibilità dei canoni di locazione finanziaria: beni immobili, mobili e veicoli. Per quanto attiene alle imprese, l’articolo 1, comma 162 della legge numero 147/2013 (modificando l’articolo 102, comma 7 Tuir) riporta la deducibilità dei canoni relativi ai beni mobili ad una periodicità pari alla metà del periodo di ammortamento, ripristinando così la situazione ante-2008, quando fu, invece, deciso di legare la durata contrattuale ai 2/3 del periodo di ammortamento. Ma, la situazione del 2014 è differente da quella del 2007, in considerazione del fatto che, per i contratti stipulati dal 29 aprile 2012 (Dl numero 16/2012), la durata minima fiscale non vincola quella effettiva, che può essere liberamente pattuita anche inferiore; in tale ipotesi (valida per tutti i beni e per tutti i soggetti), la differente ripartizione fiscale del costo rispetto a quella contabile determina la necessità di operare variazioni nel modello dichiarativo, dapprima per rendere imponibile il maggior costo contabilizzato e poi, dopo il riscatto, per consentire la deduzione di quanto precedentemente ripreso a tassazione (circolare numero 17/E/2013). Occorre considerare che per tutti i contratti di leasing relativi a beni d’impresa (escluse le autovetture a deducibilità limitata), la quota interessi può essere dedotta nell’anno di competenza solo se il “test di redditività” di cui all’articolo 96 Tuir si conclude con un risultato positivo.
Per i beni mobili assunti in leasing dai professionisti nulla cambia perché, nell’ambito dell’articolo 54 Tuir, era già prevista una deducibilità proporzionata alla metà del periodo di ammortamento. Per un bene strumentale con aliquota ordinaria di ammortamento del 25%, pertanto, nel 2014 (come già nel 2013) il contratto di leasing può essere stipulato di una qualunque durata, ma la deducibilità fiscale si ottiene (applicando in via eccezionale il principio di competenza) in due anni.Passando agli immobili delle imprese, nel 2013 si sono chiusi gli ultimi contratti a deducibilità fissa ad otto anni, dato che dal 3 dicembre 2005 in poi la “spalmatura” dei canoni è sempre stata legata al periodo di ammortamento. Per i contratti stipulati dal prossimo 1° gennaio, la deducibilità fiscale passa a 12 anni, svincolandosi dal periodo di ammortamento; resta, tuttavia, per effetto dell’articolo 36, comma 7-bis, del Dl numero 223/2006, la necessità di rendere indeducibile ai fini delle imposte dirette la parte della quota capitale del canone relativa all’area di sedime e pertinenziale del fabbricato. È l’unica regola che, secondo le Entrate (ma di parere completamente diverso è la dottrina) si applicherebbe anche all’Irap, imposta che, per il resto, consente la deducibilità dei canoni (ad esclusione della quota interessi) secondo la diretta derivazione dal conto economico (tranne che per i soggetti di cui all’articolo 5-bis Dlgs n. 446/97).
Infine, per quanto attiene ad un bene che molto spesso è oggetto di leasing, ossia gli autoveicoli, le regole (comuni per imprese e lavoratori autonomi) si differenziano a seconda dell’utilizzo. Per gli autocarri, le auto “rigidamente strumentali” (quali quelle delle scuole guide e degli autonoleggi), nonché (si ritiene, nonostante qualche dubbio derivante dalla circolare numero 28/E/2006) per quelle concesse ai dipendenti ad uso promiscuo aziendale e personale, la deducibilità è pari a quella dei beni mobili; per i veicoli ad uso esclusivamente aziendale ma non strettamente strumentali (di cui all’articolo 164, comma 1, lettera b, Tuir), la deducibilità resta pari a quella dell’ammortamento ordinario (pur se con una durata contrattuale liberamente pattuibile dalle parti). Si tratta dell’unico bene per cui si realizza la perfetta simmetria (in ambito fiscale) tra durata dell’ammortamento e della locazione finanziaria, giacché, per tutti gli altri beni, quest’ultima è sempre inferiore.

Contratti precedenti al 1° gennaio 2008

Deduzione correlata alla durata minima contrattuale pari alla metà del periodo di ammortamento ordinario

Contratti stipulati dal 1° gennaio 2008 e fino al 28 aprile 2012
Deduzione correlata alla durata minima contrattuale pari ai 2/3 del periodo di ammortamento ordinario

Contratti stipulati dal 29 aprile 2012 fino al 31 dicembre 2013
Ammessa per un periodo non inferiore ai 2/3 del periodo di ammortamento ordinario (durata contrattuale libera)

Contratti stipulati dal 1° gennaio 2014
Deduzione ammessa per un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento ordinario (durata contrattuale libera) Contratti precedenti al 3 dicembre 2005
Deduzione correlata alla durata minima contrattuale pari a 8 anni

Contratti stipulati dal 3 dicembre 2005 al 31 dicembre 2007
Deduzione correlata alla durata minima contrattuale pari alla metà del periodo di ammortamento ordinario, con un min di 8 anni ed un max di 15 (con scorporo dell’area a partire dal 2006)
Contratti precedenti al 1° gennaio 2008 e fino al 28 aprile 2012
Deduzione correlata alla durata minima contrattuale pari ai 2/3 del periodo di ammortamento ordinario ma con un min di 11 ed un max di 18 anni (con scorporo area)

Contratti stipulati dal 29 aprile 2012 fino al 31 dicembre 2013
Deduzione ammessa per un periodo non inferiore ai 2/3 del periodo di ammortamento ordinario ma con un min di 11 ed un max di 18 anni e con scorporo dell’area (durata contrattuale libera)

Contratti stipulati dal 1° gennaio 2014
Ammessa per un periodo non inferiore a 12 anni e con scorporo dell’area (durata contrattuale libera) Contratti precedenti al 12 agosto 2006
Deduzione correlata alla durata minima contrattuale pari alla metà del periodo di ammortamento ordinario

Contratti stipulati dal 12 agosto2006 fino al 28 aprile 2012
Deduzione legata alla durata minima contrattuale posta pari a quella del periodo di ammortamento ordinario
Contratti stipulati dal 29 aprile 2012
Deduzione non inferiore al periodo di ammortamento ordinario (durata contrattuale libera) Contratti stipulati fino al 28 aprile 2012
Deduzione legata alla durata contrattuale minima pari alla metà del periodo di ammortamento ordinario . I periodo di ammortamento sono legati al tipo di bene oggetto del contratto
Contratti stipulati dal 29 aprile 2012
Deduzione non inferiore alla metà del periodo di ammortamento ordinario. La durata contrattuale libera può essere liberamente pattuita ma la deduzione fiscale viene determinata nel modello Unico Contratti precedenti al 1° gennaio 2007
Deduzione pari alla rendita catastale

Contratti stipulati dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2009
Deduzione legata alla durata contrattuale minima pari alla metà del periodo di ammortamento ordinario con un minimo di 8 anni e un massimo di 15 e con scorporo area. Deduzione ridotta ad 1/3 dal 2007 al 2009.

Contratti stipulati dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2013
Nessuna deducibilità (nonostante il disposto dell’articolo 54, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi)

Contratti stipulati dal 1° gennaio 2014
Ammessa per un periodo non inferiore a 12 anni e con scorporo area (durata contrattuale libera) Contratti precedenti al 1° gennaio 2007
Deduzione al 50% della rendita catastale

Contratti stipulati dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2009
Deduzione pari al 50% del canone, (presumibilmente) con le stesse regole di quelli strumentali

Contratti stipulati dal 1° gennaio 2010
Nessuna deducibilità (risposta a interrogazione parlamentare del 17 aprile 2007 e circolare Istituto di ricerca Ordine dottori commercialisti ed esperti contabili 4 giugno 2010 n. 19/IR). Dall’1 gennaio 2014 la deducibilità dovrebbe tornare al 50% Contratti precedenti al 1° gennaio 2007
Deduzione pari a quella dei beni mobili

Contratti stipulati dal 1° gennaio 2007 al 28 aprile 2012
Deduzione legata alla durata minima contrattuale pari a quella del periodo di ammortamento ordinario

Contratti stipulati dal 29 aprile 2012
Deduzione ammessa per un periodo non inferiore al periodo di ammortamento ordinario. La durata contrattuale può essere liberamente pattuita dalle parti.

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