Gli interessi moratori non possono cumularsi con quelli corrispettivi

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Tribunale Roma, ordinanza 16/09/2014

Si segnala l’ordinanza in oggetto, in quanto ulteriore conferma dell’orientamento che la giurisprudenza di merito sta ormai consolidando in materia di verifica del rispetto del tasso soglia nei contratti di mutuo.

Come noto, traendo spunto dalla sentenza della Suprema Corte n. 350/2013, i correntisti, nell’ambito delle cause promosse ai danni degli istituti di credito, negli ultimi mesi hanno sostenuto che, per accertare l’eventuale usurarietà dei mutui, sarebbe necessario cumulare tra loro gli interessi moratori e quelli corrispettivi.

I giudici di merito, tuttavia hanno più volte criticato tale tesi. In particolare, nel caso di specie, il Tribunale romano ha evidenziato che “la sentenza della Cassazione da ultimo richiamata conferma che anche la pattuizione relativa al saggio degli interessi moratori deve essere oggetto di valutazione in ordine al superamento, con tale pattuizione, del tasso soglia, senza tuttavia esprimere il principio che i tassi pattuiti, con funzioni distinte ed autonome, a titolo di naturale rimuneratività del denaro ed a titolo di mora, debbano essere considerati unitariamemente. In altri termini le considerazioni svolte dalla Corte di Cassazione nella richiamata sentenza n. 350/2013 non possono condurre alla interpretazione invocata dalla parte opponente e fatta propria dal giudice di prima cure e, quindi, alla valutazione del superamento del tasso usurario previa operazione di addizione tra il tasso pattuito per gli interessi corrispettivi e per gli interessi moratori”.

Il Tribunale ha poi aggiunto che, se anche si volesse fornire una diversa interpretazione della pronuncia di legittimità, la stessa non sarebbe condivisibile, atteso che “il tasso di mora ha una autonoma funzione quale penalità per il fatto, imputabile al mutuatario e solo eventuale, del ritardato pagamento, e quindi la sua incidenza va rapportata a protrarsi ed alla gravità della inadempienza, del tutto diversa dalla funzione di remunerazione propria degli interessi corrispettivi”. Conferma della distinzione ontologica dei due oneri è data dal fatto che Banca d’Italia, nel rilevare trimestralmente i tassi medi ai fini dell’applicazione della legge 108/96, non comprende nel calcolo del TEG gli interessi di mora, ma ne fa oggetto di una separata rilevazione.

Infine, l’ordinanza in esame è condivisibile anche nella parte in cui i giudici hanno evidenziato che comunque, in caso di usura sopravvenuta, gli interessi moratori non devono essere esclusi, ma vanno invece ricondotti nei limiti del tasso soglia

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