Il Decreto n. 18/2020 prevede limiti alla revoca degli affidamenti bancari, la sospensione dei pagamenti di mutui e leasing e il potenziamento del Fondo di Garanzia
Moratoria ex lege: limiti alla revoca di affidamenti e sospensioni mutui (art. 56 - D.L. 17/3 2020, n. 18)
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Moratoria ex lege: limiti alla revoca di affidamenti e sospensioni mutui (art. 56 – D.L. 17/3 2020, n. 18)

Alle PMI,con esposizioni debitorie “in bonis” al 17 marzo 2020 e con sede in Italia, che comunicano a banche e intermediari finanziari con un autocertificazioni in cui dichiarano di “aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19”:

  1. non possono essere revocati dal 29 febbraio 2020 al 30 settembre 2020, neanche per la parte non ancora utilizzata, le aperture di credito a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti (es. Linee di cassa, Anticipo fatture/Ri.Ba/Export/Contratti, linee di factoring);
  2. sono prorogati fino al 30 settembre 2020 e alle medesime condizioni (unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità) i prestiti non rateali (es. finimport, finanziamenti bullet);
  3. viene sospeso fino al 30 settembre 2020 il pagamento delle rate di finanziamenti (anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie) e dei canoni di leasing. Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione viene dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

Riguardo al piano di rimborso del finanziamento oggetto di moratoria, in caso di sospensione della sola quota capitale della rata, si determina la traslazione in avanti del piano di ammortamento per un periodo pari alla sospensione accordata e gli interessi sul capitale ancora da rimborsare sono corrisposti alle scadenze originarie. In caso di sospensione dell’intera rata (quota capitale e quota interessi), si determina lo spostamento del piano di ammortamento per un periodo pari alla sospensione accordata. Gli interessi che maturano durante il periodo della sospensione sono dovuti dal soggetto finanziato alla banca e sono calcolati sul capitale residuo al tasso di interesse del contratto di finanziamento originario. L’ammontare corrispondente a tali interessi sarà ripartito in quote nel corso dell’ammortamento residuo. La banca non potrà invece applicare commissioni in relazione all’operazione di sospensione..

Rientrano nella sospensione tutte le rate maturate dopo l’entrata in vigore del decreto-legge (17 marzo), anche se la comunicazione di sospensione è presentata dopo la scadenza di tale rata non pagata e il periodo di sospensione comprende la rata in scadenza il 30 settembre 2020, vale a dire che la rata in scadenza il 30 settembre non deve essere pagata.

Il soggetto finanziato può rinunciare in qualsiasi momento alla sospensione (sia della quota capitale, sia dell’intera rata) previa specifica
comunicazione alla banca/intermediario e riprendere il pagamento delle rate.

Anche se i finanziamenti sono erogati con fondi, in tutto o in parte, di soggetti terzi, le operazioni precedenti sono realizzate senza loro preventiva autorizzazione con  allungamento automatico del contratto di provvista in relazione al prolungamento dell’operazione di finanziamento e alle condizioni originarie. Per i finanziamenti agevolati è necessaria una comunicazione all’ente incentivante che entro 15 giorni può provvedere a fornire le eventuali integrazioni alle modalità operative.

Su richiesta del finanziatore, che deve indicare l’importo massimo garantito, viene concessa automaticamente e gratuitamente da parte del Fondo di Garanzia per le PMI una garanzia del 33%:

  • sui maggiori utilizzi degli affidamenti a revoca (punto 1), calcolati come differenza tra gli utilizzi al 30 settembre 2020 e quelli al 18 marzo 2020;
  • sui prestiti non rateali (punto 2);
  • sulle singole rate e canoni sospesi (punto 3).

Potenziamento del Fondo di Garanzia per le PMI (Art. 49 – D.L. 17/3 2020, n. 18)

Alle PMI con sede in Italia la garanzia del Fondo, per 9 mesi (dal 17 marzo 2020 al 17 dicembre 2020), è:

  • concessa gratuitamente;
  • l’importo massimo garantito è elevato da 2,5 a 5 milioni di euro;
  • con una percentuale di copertura per la garanzia diretta dell’80% e per la riassicurazione del 90% dell’importo garantito da Confidi o altri fondi di garanzia;
  • per ciascuna operazioni di finanziamento l’importo massimo garantito non può superare 1,5 milioni di euro;
  • ad esclusione delle startup con meno di 2 bilanci, la possibilità di accedere al Fondo è determinata esclusivamente sulla base del modulo economico-finanziario;
  • è sospesa la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie (a carico dei soggetti finanziatori richiedenti).

In caso di sospensione del pagamento della quota capitale o dell’intera rata di finanziamenti garantiti dal Fondo, la garanzia è estesa automaticamente.

Inoltre, possono beneficiare della garanzia anche operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione di credito aggiuntivo di almeno il 10% dell’importo del debito residuo.

Per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico – alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a 500.000 euro, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti.

Le garanzie su portafogli di minibond, sono concesse a valere sulla dotazione disponibile del Fondo, assicurando la sussistenza, tempo per tempo, di un ammontare di risorse libere del Fondo, destinate al rilascio di garanzie su singole operazioni finanziarie, pari ad almeno l’85 percento della dotazione disponibile del Fondo.

Inoltre, per finanziamenti erogati a favore di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 (da dichiarare tramite autocertificazione) la garanzia è concessa automaticamente, gratuitamente e con copertura dell’80% per la garanzia diretta e del 90% in riassicurazione per finanziamenti fino a 3.000 euro e di durata massima 18 mesi meno un giorno.

Altre agevolazioni in corso di attivazione

  • Finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto per le imprese produttrici di dispositivi medici e di protezione individuale, venduti ai valori di mercato correnti al 31 dicembre 2019, forniti in via prioritaria ai medici e agli operatori sanitari e sociosanitari. Stanziamento previsto: 50 milioni di euro. Tempi di attuazione previsti: 5 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto (art.5 – D.L. 17/3 2020, n. 18);
  • supporto di Cassa Depositi e Prestiti per la liquidità non solo delle PMI, ma anche MID-Cap (imprese con un numero di dipendenti inferiore a 3 mila unità), grazie alla possibilità data alle banche di erogare più agevolmente finanziamenti alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della citata emergenza. CDP, potrà supportare le banche che erogano i predetti finanziamenti tramite specifici strumenti quali plafond di provvista e/o garanzie di portafoglio, anche di prima perdita, rispetto alle esposizioni assunte dalle banche stesse; mentre lo Stato, potrà concedere “controgaranzie” fino ad un massimo dell’80% delle esposizioni assunte da CDP e a condizioni di mercato, con un evidente effetto moltiplicativo delle risorse a disposizione del sistema (art. 57 – D.L. 17/3 2020, n. 18). Operatività: in attesa di Decreto Ministeriale attuativo;
  • per i finanziamenti concessi da Simest, può essere richiesta una sospensione sino a 12 mesi del pagamento della quota capitale e degli interessi delle rate in scadenza nel corso del 2020, con conseguente traslazione del piano di ammortamento per un periodo corrispondente (art.58 – D.L. 17/3 2020, n. 18);
  • viene istituito con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro il “Fondo per la promozione integrata” che prevede, tra i vari interventi, un contributo a fondo perduto sino al 50% delle spese ammissibili per sostenere l’internazionalizzazione delle imprese in paesi fuori dall’UE (art.72, comma 1 punto d – D.L. 17/3 2020, n. 18).
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