Illegittimo l’avviso di accertamento emesso prima di 60 giorni dalla notifica del Pvc
riconoscimento

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Questo quanto affermato dalla Commissione tributaria regionale di Bolzano con la sentenza n. 36/2/2015 del 26 febbraio scorso. Dalla data di notifica del Pvc il contribuente ha 60 giorni di tempo per comunicare all’amministrazione finanziaria osservazioni e richieste relative al contenuto del verbale «che sono valutate dagli uffici impositori». Prima dello scadere di tale termine l’Agenzia delle entrate non può emanare l’avviso di accertamento «salvo casi di particolare e motivata urgenza». (art. 12, c. 7 legge 212/2000 Statuto del contribuente). Al riguardo, la Corte di cassazione, anche di recente, ha sancito che il mancato rispetto di tale termine determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l’illegittimità dell’atto impositivo emesso ante tempus. Ciò in quanto il termine di cui al richiamato art. 12 è posto a garanzia del diritto al contraddittorio di derivazione comunitaria e costituzionale. Il riconoscimento e l’essenzialità della tutela del diritto del contribuente al contraddittorio preventivo è stata costantemente affermata dalla Corte di giustizia. In particolare, i giudici comunitari hanno avuto modo di sostenere che il diritto inviolabile del contribuente al contraddittorio anticipato con l’amministrazione finanziaria costituisce necessaria espressione di un più ampio principio di diritto (e di civiltà giuridica), vale a dire il diritto alla difesa. I casi di particolare e motivata urgenza al ricorrere dei quali l’Ufficio può legittimamente derogare sussistono qualora vi siano delle circostanze che abbiano ritardato incolpevolmente l’accertamento ovvero abbiano reso difficoltoso con il passare del tempo il pagamento del tributo tali da rendere «necessario procedere senza il rispetto del termine» . Non può integrare di per sé la ragione d’urgenza «la generica eventualità di evitare una decadenza» . In ragione di tale principio, la Ctr di Bolzano ha annullato gli avvisi di accertamento emessi prima dello spirare dei termini di cui all’art. 12 L. 212/2000. I giudici hanno infatti affermato che non costituisce un caso di «motivata urgenza» la circostanza che l’Ufficio avesse ricevuto il Pvc il 30 novembre 2012 e che la pretesa impositiva relativa all’anno d’imposta 2007 si prescrivesse il 31 dicembre 2012.

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