In banca rafforzata la tracciabilità

Ancora nessun commento

Oltre a interrompere i rapporti in essere e ad astenersi dall’eseguire operazioni sospette (da segnalare comunque alla Uif), d’ora in poi le banche non in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica dovranno anche restituire i fondi ai clienti solo tramite bonifico su un conto corrente indicato dal cliente stesso. Questo bonifico, inoltre, dovrà essere accompagnato da un messaggio in cui le banche dovranno precisare che le somme sono restituite per l’impossibilità di rispettare gli obblighi di verifica della clientela stabiliti dall’articolo 18 del Dlgs 231/2007. La novità, che garantisce in ogni caso la tracciabilità delle somme in odore di riciclaggio che non è stato possibile bloccare, è contenuta nel decreto correttivo del decreto legislativo 141/2010 sul credito al consumo, approvato venerdì 14 settembre dal Governo e in corso di pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale».
L’obbligo di astenersi dall’instaurare o proseguire un rapporto o una prestazione è imposto agli intermediari o ai professionisti dall’articolo 23, quando non sono in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela. Questi consistono, oltre che nell’identificazione di titolare, esecutore e titolare effettivo, nell’acquisizione di informazioni dai clienti sullo scopo e sulla natura del rapporto o dell’operazione. La banca, quindi, in base al profilo di rischio attribuito al cliente, acquisisce notizie, ad esempio, sull’origine dei fondi movimentati, sulle fonti di reddito o sulla situazione lavorativa e patrimoniale di familiari e conviventi. Gli approfondimenti sono finalizzati a escludere che l’operatività non sia connessa con fenomeni di riciclaggio, compresi quelli correlati a reati fiscali. Qualora la verifica non possa essere validamente effettuata, per esempio perché il cliente non fornisce le informazioni richieste oppure indica motivazioni irragionevoli, scatta per l’intermediario l’obbligo di astensione. La cui disciplina è ora integrata con l’obbligo di restituire i fondi al cliente solo tramite bonifico, accompagnato da un messaggio che indica alla controparte bancaria che le somme sono accreditate per l’impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica. Il rischio è che il vincolo inneschi, oltre a prevedibili tensioni con i clienti, un circolo vizioso.
Il nuovo provvedimento apporta numerose modifiche alla normativa antiriciclaggio contenuta nel Dlgs 231/2007 e fornisce poi l’interpretazione autentica circa la punibilità della condotta non solo dell’emittente (traente) degli assegni irregolari, ma anche di chi li trasferisce e li presenta all’incasso. La relazione illustrativa precisa che una lettura testuale dei commi 5, 6 e 7 dell’articolo 49 potrebbe indurre a ritenere che si tratti di una violazione formale che rende non punibile la condotta di chi riceve gli assegni irregolari, a differenza del comma 1 che sanziona il trasferimento e, quindi, sia il traente sia il cessionario. La norma interpretativa, inserita come comma 1-ter dell’articolo 27 del Dlgs 141/2010, chiarisce che costituisce violazione sia l’emissione sia il trasferimento e la presentazione all’incasso di assegni irregolari (privi della clausola di non trasferibilità o del nome del beneficiario) o emessi all’ordine del traente.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Reddit
Tumblr
Telegram
WhatsApp
Print
Email

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

ALTRI ARTICOLI