Incagli bancari con data certa

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Le esposizioni nei confronti di imprese che presentano domanda di concordato in bianco devono essere classificate dagli intermediari bancari nell’ambito delle partite incagliate dalla data di presentazione della domanda e sino a quando non sia nota l’evoluzione dell’istanza. Resta comunque fermo che le esposizioni in questione vanno classificate tra le sofferenze: a) qualora ricorrano elementi obiettivi nuovi che inducano gli intermediari, nella loro responsabile autonomia, a classificare il debitore in tale categoria; b) le esposizioni erano già in sofferenza al momento della presentazione della domanda. La Banca d’Italia, in data 7 febbraio 2014, ha emanato apposita comunicazione che fornisce chiarimenti (validi a partire dalle rilevazioni riferite al 31 dicembre 2013) sui criteri da adottare in fase di classificazione di tali posizioni e come detti criteri si raccordino con le nuove definizioni di non-performing exposures e di forbearance, pubblicate lo scorso 21 ottobre dall’Eba. Tutto ciò a seguito delle leggi n. 134/2012, di conversione del decreto Sviluppo, e n. 98/2013, di conversione del dl n. 69/2013 che modificano la Legge fallimentare per la parte che disciplina l’istituto del concordato preventivo, finalizzate a promuovere l’emersione anticipata della difficoltà di adempimento dell’imprenditore e a favorire la prosecuzione dell’attività d’impresa in presenza di determinati presupposti. Le modifiche legislative hanno notevoli riflessi anche per le banche soprattutto con riguardo alle modalità di classificazione, per qualità del credito, delle esposizioni verso soggetti che accedono all’istituto del concordato preventivo.

In analogia con il trattamento proposto per il concordato in bianco, anche nel caso di domanda di concordato con continuità aziendale le esposizioni vanno segnalate come incagliate, salvo che non sussistano elementi obiettivi nuovi che inducano gli intermediari, nella loro responsabile autonomia, a classificare le esposizioni in sofferenza. Sulla base degli esiti della domanda di concordato (mancata approvazione ovvero giudizio di omologazione), la classificazione delle esposizioni va di conseguenza modificata secondo le regole ordinarie. Qualora, in particolare, il concordato con continuità aziendale si realizzi con la cessione dell’azienda in esercizio ovvero il suo conferimento in una o più società (anche di nuova costituzione) non appartenenti al gruppo economico del debitore, l’esposizione va riclassificata nell’ambito delle attività in bonis. Tale possibilità è invece preclusa nel caso di cessione o conferimento a una società appartenente al medesimo gruppo economico del debitore, nella presunzione che nel processo decisionale che ha portato tale ultimo a presentare istanza di concordato vi sia stato il coinvolgimento della capogruppo/controllante nell’interesse dell’intero gruppo.

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