Interessi usurari: l’onere alla prova grava sul correntista
cro bonifico conto corrente scrittura commercialista

Ancora nessun commento

Tribunale Biella, 18 luglio 2015

Il debitore lamenta l’applicazione di interessi ultra-legali, anatocistici ed usurari e ha, pertanto, chiesto l’esibizione della documentazione contabile ex art. 210 c.p.c. e lo svolgimento di una CTU contabile.

Il Giudice, a seguito del deposito delle memorie istruttorie, ha rigettato tutte le istanze di parte opponente.

Prima di tutto, con riguardo alla richiesta di esibizione, il G.U. ha evidenziato che, da un lato, la banca ha già prodotto copia degli estratti del conto corrente e, dall’altro lato, che l’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. “è un messo istruttorio residuale che deve essere attivato solo come extrema ratio e nel caso in cui il cliente non abbia potuto procurarsi aliunde gli estratti contro e/o la documentazione bancaria che intende porre a fondamento della propria domanda giudiziale, o abbia esercitato infruttuosamente il diritto ad ottenere copia dei documenti”.

Per quanto concerne, invece, le condizioni economiche applicate al rapporto contrattuale, il Tribunale di Biella ha ritenuto esplorativa la richiesta di CTU in punto usura soggettiva, mancando una qualsiasi allegazione e prova dei presupposti da parte dell’attrice.

La domanda di consulenza tecnica è stata, altresì, considerata inammissibile ed irrilevante alla luce della documentazione offerta dalla banca e del metodo errato di calcolo su cui si basa la perizia di parte opponente, “perché finirebbe con assumere la funzione di supplire all’onere probatorio gravante su una delle parti”.

Articolo tratto da

iusletter

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Reddit
Tumblr
Telegram
WhatsApp
Print
Email

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

ALTRI ARTICOLI