INTERMEDIARI DEL CREDITO E INTERMEDIARI ASSICURATIVI. ATTIVITÀ INCOMPATIBILI E COLLABORAZIONI CONSENTITE

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Negli ultimi anni le figure degli intermediari assicurativi (su tutti Brokers e Agenti di assicurazione) e degli intermediari del credito, categoria che comprende Agenti in Attività Finanziaria e Mediatori Creditizi, hanno dato luogo ad un continuo e costante moto di avvicinamento commerciale.

Tale avvicinamento è dovuto precipuamente a due motivi. Il primo fa riferimento alla capillare diffusione delle assicurazioni a protezione del credito, le c.d. CPI, la cui sottoscrizione non è obbligatoria per legge ma è sempre più richiesta dalle banche come condizione fondamentale e contestuale alla concessione di un finanziamento. Il secondo motivo si fonda sulla crisi del mercato dei finanziamenti che ha spinto diversi intermediari creditizi a ricercare nuove aree di attività e quella sicuramente più contigua è rappresentata dal settore assicurativo.
La “forza centripeta” che ha determinato il predetto avvicinamento è stata suggellata da dei veri e propri accordi di collaborazione commerciale fra i più importanti players sul mercato. Quello che molti non sanno, e che spesso viene ignorato anche dagli stessi operatori del settore, è che la legge enuncia delle regole certe e precise sulle modalità con cui devono svilupparsi tali collaborazioni. Sicuramente la lettera della norma può apparire in alcuni passaggi fumosa, perciò in questa sede cercheremo, con uno sforzo interpretativo, di fare un po’ di chiarezza e di capire finalmente chi può collaborare con chi e in che modo.

Il punto di partenza della nostra analisi deve essere necessariamente la normativa. Se dal lato assicurativo il Codice delle Assicurazioni (D.Lgs. n. 209 del 2005) e l’IVASS disciplinano in modo generale la questione; dal lato creditizio, il D.Lgs. n. 141 del 2010, di riforma del Testo Unico Bancario, ed il neonato OAM (Organismo di Vigilanza di Agenti e Mediatori) si sono occupati in maniera più diretta e particolare del tema dei rapporti trasversali fra questi intermediari.

AGENTI CON AGENTI E MEDIATORI CON MEDIATORI
Una prima risposta ai nostri quesiti proviene dalla lettura dell’art. 17 del D.Lgs. n. 141/2010, in cui emerge con chiarezza lo schema di base delle attività incompatibili degli intermediari del credito. Per quanto riguarda gli Agenti in attività finanziaria il comma 4-bis statuisce che: “l’attività di agenzia in attività finanziaria è compatibile con l’attività di agenzia di assicurazioni e con quella di promotore finanziario”, mentre il comma 4-ter precisa che: “l’attività di agenzia in attività finanziaria non è compatibile con le attività di mediazione di assicurazione riassicurazione e di consulenza finanziaria”.
A riprova di ciò i commi 4-quater e 4-quinquies ribadiscono il concetto con riferimento ai mediatori creditizi, stabilendo rispettivamente che: “L’attività di mediazione creditizia è compatibile con le attività di mediazione di assicurazione e di riassicurazione e di consulenza finanziaria” e che “L’attività di mediazione creditizia non è compatibile con l’attività di agenzia di assicurazione”.
In definitiva le società di mediazione creditizia potranno svolgere direttamente attività di intermediazione assicurativa previa iscrizione al RUI (Registro Unico degli Intermediari assicurativi) nella apposita sezione B) che contraddistingue i brokers, mentre gli agenti in attività finanziaria potranno collocare direttamente prodotti assicurativi solo iscrivendosi come agenti assicurativi nella sezione A) del RUI.

AGENTI E MEDIATORI ISCRITTI NELLA SEZIONE E) DEL RUI
Facendo un passo avanti, passiamo ad analizzare l’ipotesi delle collaborazioni, ovvero quelle situazioni in cui gli intermediari del credito decidono di non assumere la responsabilità diretta dell’attività assicurativa ma di collaborare con gli intermediari assicurativi principali al fine di coadiuvarli nella collocazione di prodotti. In questo caso sia gli agenti in attività finanziaria che i mediatori creditizi (compresi i loro collaboratori) saranno tenuti ad iscriversi al RUI nella sezione E) che comprende “gli addetti all’attività di intermediazione al di fuori dei locali dell’intermediario iscritto nelle sezioni A), B) o D)”. Questa iscrizione, ovviamente, dovrà rispettare quanto detto finora in tema di attività compatibili. In definitiva, i mediatori creditizi iscritti nella sezione E) del RUI potranno collaborare solo con i brokers assicurativi, mentre gli agenti in attività finanziaria, iscritti anch’essi nella sezione E), potranno collaborare solo con gli agenti di assicurazioni perché un collaboratore iscritto in sezione E) di fatto replica l’attività del suo responsabile.

Tale interpretazione è corroborata anche dall’orientamento dell’OAM che, a più riprese, ha evidenziato tramite le FAQ presenti sul proprio sito e tramite risposte ad espliciti quesiti tecnici che è vietata la collaborazione fra mediatori creditizi e agenti assicurativi e fra agenti in attività finanziaria e brokers di assicurazione, poiché le rispettive attività sono considerate incompatibili fra loro ex lege.
Si ritiene che la ratio di tale divieto sia di facile identificazione. Gli agenti in attività finanziaria e gli agenti assicurativi appartengono a quella categoria di intermediari che operano mediante mandato di banche e compagnie di assicurazioni. La Relazione Illustrativa del D.Lgs. n. 169 del 2012 li ha considerati componenti del c.d. canale captive di intermediazione. Viceversa i brokers di assicurazioni e i mediatori creditizi, per definizione, non hanno vincolo di mandato e la loro attività è caratterizzata dal fondamentale requisito dell’indipendenza. Questi ultimi appartengono, quindi, al c.d. canale indipendente di intermediazione.
E’ palese, a questo punto, che l’obiettivo del legislatore e delle autorità di vigilanza sia quello di mantenere distinti i due canali. Infatti, se si consentisse ad un operatore captive di operare in un canale indipendente, o viceversa, si creerebbe una situazione di confusione e di conflitto di interessi che penalizzerebbe direttamente i clienti finali ed indirettamente il mercato del credito e delle assicurazioni. Questi ultimi, quindi, peccherebbero di mancanza di trasparenza e di scarsa tutela dei consumatori.

LE SANZIONI TRA INTERPRETAZIONI CERTE E POSSIBILI
A questo punto la nostra analisi deve necessariamente affrontare il tema delle sanzioni previste dalla Legge e dagli Organismi di Vigilanza nel caso in cui dovessero verificarsi le predette violazioni. A tal proposito l’art. 128-duodecies del T.U.B. attribuisce all’OAM il potere di rilevare e sanzionare le condotte contra legem poste in essere dai propri iscritti e, in particolare, stabilisce un impianto sanzionatorio a tre livelli a seconda della gravità della condotta. Il provvedimento più tenue è il richiamo scritto, poi c’è la sospensione dall’esercizio dell’attività per un periodo compreso fra i sei mesi e un anno e, in extrema ratio, per le violazioni più gravi e ripetute è prevista la cancellazione d’ufficio dagli elenchi.

Per quanto riguarda la normativa assicurativa, sicuramente più datata rispetto a quella analizzata sinora, né il Codice delle Assicurazioni, né i regolamenti IVASS, ed in particolare il n. 5 del 2006 (sull’attività degli intermediari), contengono disposizioni specifiche sulla questione in oggetto e soprattutto sulla eventuale violazione di tali obblighi di collaborazione da parte di agenti e brokers.
A tal proposito si ritiene che il configurarsi di tali collaborazioni, che abbiamo visto essere vietate, possa essere potenzialmente ricondotto a quanto previsto nell’art. 183 del CAP e nell’art. 47 del Reg. IVASS n. 5 del 2006, entrambi disciplinanti le regole di comportamento generali degli intermediari. Entrambe le disposizioni succitate prevedono dei generali doveri comportamentali di diligenza, correttezza e trasparenza a carico degli intermediari assicurativi. Nel caso di specie si ritiene che la cosciente e volontaria attuazione di una collaborazione vietata da una legge dello Stato, (nella fattispecie il D.Lgs. n. 141 del 2010) possa costituire presupposto per il configurarsi di una violazione del dovere di correttezza e, in via più mediata, del generale principio di buona fede contrattuale. Il tutto a discapito dei clienti-consumatori finali.

Se questa interpretazione fosse sposata dall’IVASS, quest’ultima potrebbe azionare i propri poteri sanzionatori che vanno dalla censura fino alla cancellazione dell’intermediario, secondo quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 47 e 62, comma 2 del Regolamento n. 5 del 2006. Oltre alle previste sanzioni pecuniarie e disciplinari che emergono dal combinato disposto degli artt. 183, 324 e 329 del Codice delle Assicurazioni Private.

Nonostante gli sforzi interpretativi, è innegabile che esista una vera e propria lacuna normativa nell’ambito della vigilanza assicurativa e che quest’ultima potrà essere colmata solo in parte grazie alla stretta collaborazione fra le autorità di vigilanza (OAM e IVASS). Pertanto si auspica che tale vuoto normativo sia oggetto di apposita disciplina al fine di perseguire l’opera di regolamentazione integrata del settore assicurativo e creditizio.

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3 commenti

  • Gianni ha detto:

    Quindi un agente assicurativo NON può essere collaboratore di società di mediazione creditizia?

  • Visio ha detto:

    esatto…. e un broker assicurativo ( B ) non puo’ dare i prodotti a un agente assicurativo se questi è anche AAF o collaboratore di AAF

  • Visio ha detto:

    scusate rettifico l’intervento per essere più chiaro considerando che il riferimento o le domande che arriveranno , sono esplicite per il mondo del credito….
    – l’ AAF o il collaboratore di AAF puo’ prendere prodotti assicurativi solo da un Agente assicurativo di tipo tradizionale
    – la società di mediazione creditizia o il collaboratore di soc. med. puo’ prendere i prodotti solo da un Broker assicurativo

    tutti gli altri incroci per un iscritto in OAM sono vietati ( no AAF o collaboratore AAF con broker, no soc med o collaboratore soc med con un agente assicurativo )

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