Ipoteche di I grado fondiario iscritte ante l’entrata in vigore del T.U.B.: il rinnovo può essere effettuato dalla Banca anche decorso il ventennio, con efficacia ex tunc

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Corte App. di Roma, Sez. I, 1 marzo 2014

 

Con la sentenza in commento, la Corte d’Appello di Roma, recependo l’ormai costante indirizzo assunto dalla giurisprudenza di merito più recente, ha confermato che, nel caso di mutuo fondiario stipulato anteriormente all’entrata in vigore del T.U.B. (D.Lgs. n. 385/1993, in vigore dal 1.1.1994) è applicabile “ratione temporis” la disciplina prevista dall’art 4 DPR n. 7/1976.

Nel caso oggetto della sentenza in commento, una Banca, creditrice ipotecaria in virtù di contratto di mutuo fondiario stipulato in data 21.01.1991, richiedeva la rinnovazione della garanzia reale solo in data 13.10.2011, ben oltre l’ordinario termine ventennale.

La competente conservatoria dei RR.II. accettava quindi con riserva, ex art. 2674 c.c., sul presupposto della prospettata necessità di una nuova iscrizione in luogo di un rinnovo, atteso lo spirare del richiamato termine.

L’istituto di credito depositava quindi reclamo – avanti il competente Tribunale – avverso detta iscrizione ed il Magistrato di prime cure rigettava il gravame statuendo di procedere a nuova iscrizione ipotecaria.

Impugnato il decreto avanti la Corte Territoriale, la difesa della Banca, reiterando le difese già svolte in I grado, percorreva la tesi secondo cui, nel caso di specie, si prospettava l’inapplicabilità degli artt. 2847 e 2848 c.c. in quanto, essendo un istituto bancario a richiedere la rinnovazione ipotecaria – la cui prima iscrizione è antecedente all’entrata in vigore del T.u.b.- la norma di riferimento doveva essere quella di cui all’art. 4, comma III, D.P.R. 7/76 secondo la quale la rinnovazione dell’ipoteca deve essere consentita alla banca (rectius: all’ente) “in ogni tempo”.

La Corte di Appello di Roma, nella parte motiva della sentenza ed accogliendo le tesi dell’Isituto, osservava infatti che l’art. 4, comma 3 del D.P.R. n.7 del 1976 ha inteso salvaguardare nel maggior numero di occasioni possibili gli enti di credito fondiario ed edilizio, la cui attività è disciplinata dal D.P.R. in parola.

Secondo l’interpretazione data dalla Corte capitolina, infatti, la norma vuol intendere che l’attività dei conservatori (: rinnovazione d’ufficio delle ipoteche in ogni tempo) deve essere indirizzata secondo legge, cioè in modo tale da non pregiudicare il diritto del creditore (facendogli perdere il grado), allorchè il conservatore rinnovi d’ufficio l’iscrizione ipotecaria.

Del che, l’inciso del richiamato III comma DPR 7/76 “vuole statuire, in deroga agli artt. 2847 e 2848 c.c., un’ulteriore salvaguardia per tale rinnovazione, conseguibile in favore dell’ente in ogni tempo, senza pregiudizio per il grado già acquisito, non solo entro il ventennio dalla prima iscrizione, come disciplinato dal c.c.”.

Approdando a tale ragionamento giuridico, la Corte territoriale accoglieva il reclamo ed ordinava quindi al competente Conservatore il rinnovo dell’iscrizione ipotecaria con sentenza emessa in data 11 marzo 2014.

Da ultimo, nella materia in esame, il particolare rito previsto dagli artt. 739 c.p.c. e 113 ter disp. attuaz. c.c. non prevede l’impugnazione innanzi la Corte di Cassazione e, dunque, la sentenza di cui sopra è definitiva e consente alla Banca di conservare la garanzia reale posta a presidio del proprio credito.

In conclusione, per le ipoteche di cui alla disciplina ex D.P.R. 7/1976 è possibile il rinnovo oltre il ventennio senza perdita del grado ipotecario.

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