L’ Agenzia delle entrate chiarisce chi può usufruire del buono mobilità
L’ Agenzia delle entrate chiarisce che se il buono mobilità, che un datore di lavoro intende corrispondere ai propri dipendenti per incentivarli ad utilizzare mezzi di trasporto alternativi all’autovettura privata nel tragitto casa lavoro e viceversa, consiste in una mera somma di denaro che non consente di acquistare un abbonamento per il trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale, può fruire dell’esenzione fiscale solo nel limite di 258,23 euro (raddoppiato per l’anno 2020 dal Decreto Agosto)
prestazione occasionale

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L’ Agenzia delle entrate chiarisce che se il buono mobilità, che un datore di lavoro intende corrispondere ai propri dipendenti per incentivarli ad utilizzare mezzi di trasporto alternativi all’autovettura privata nel tragitto casa lavoro e viceversa, consiste in una mera somma di denaro che non consente di acquistare un abbonamento per il trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale, può fruire dell’esenzione fiscale solo nel limite di 258,23 euro (raddoppiato per l’anno 2020 dal Decreto Agosto)

Nel caso sottoposto all’attenzione dell’Agenzia delle entrate, il buono mobilità viene erogato in un’unica soluzione e ha un valore pari ad euro 0,25/km da calcolarsi in base alla distanza casa-lavoro-casa, entro un tetto massimo di 50 euro al mese.

Il dipendente, percettore del citato buono, non fruisce di servizi di trasporto messi a disposizione del datore di lavoro (lett. d) dell’art.51, c. 2 del TUIR) né di somme di denaro che consentono di acquistare abbonamenti TPL (lett. d-bis) dell’art. 51, c. 2 del TUIR).

Quindi, il buono deve essere ricondotto nell’ambito di applicazione dell’art. 51, c. 3 del TUIR. A tal proposito l’Agenzia delle entrate richiama la circolare Min. Finanze n. 326 del 1997 secondo cui la verifica che il valore sia non superiore complessivamente nel periodo d’imposta a euro 258,23 (516, 46 per il solo anno 2020) va effettuata con riferimento agli importi tassabili in capo al percettore del reddito e, quindi, al netto di quanto il dipendente ha corrisposto per tutti i beni o servizi di cui ha fruito nello stesso periodo d’imposta, tenendo conto di tutti i redditi percepiti, anche se derivanti da altri rapporti di lavoro eventualmente intrattenuti nel corso dello stesso periodo d’imposta.

In sede di tassazione alla fonte del reddito di lavoro dipendente, il sostituto d’imposta deve applicare la ritenuta nel periodo di pagamento in cui viene superata la predetta soglia di euro 258,23 e che se risulta chiaro che il valore, tenuto conto dell’intero periodo d’imposta, sarà complessivamente superiore al suddetto importo, deve effettuare la ritenuta fin dal primo periodo di paga.

Pertanto non è sufficiente che il valore annuo del buono mobilità, che l’Istante intende erogare ai propri dipendenti, non superi di per sé l’importo di euro 258,23, dal momento che la citata norma richiede che tale soglia non venga superata con riferimento all’insieme di tutti i beni e servizi di cui il lavoratore ha fruito a titolo di fringe benefit nello stesso periodo d’imposta, tenuto conto di tutti i redditi percepiti.

Qualora il valore dei fringe benefits, complessivamente erogati nel periodo d’imposta, superi il citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito. 

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