L’ Agenzia delle Entrate ha rilasciato nuovi chiarimenti sia sul superbonus 110% sia sul bonus facciate
Sul superbonus 110%, l’Agenzia delle entrate ha specificato che, non danno diritto alla detrazione del Superbonus le spese sostenute per l’intervento di sostituzione della parete verticale costituita da vetrate non rimovibili, con una parete isolante.
prestazione occasionale

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Sul superbonus 110%, l’Agenzia delle entrate ha specificato che, non danno diritto alla detrazione del Superbonus le spese sostenute per l’intervento di sostituzione della parete verticale costituita da vetrate non rimovibili, con una parete isolante.

In merito al bonus facciate, l’Agenzia ha invece affrontato le condizioni di accesso all’agevolazione in caso di più interventi contestuali a quello principale espressamente richiamato dalla norma di riferimento. In particolare, è stato chiarito se per la sostituzione dei davanzali, la sistemazione di alcune prese e punti luce esterni, è possibile richiedere la detrazione del 90%.

Con un ulteriore chiarimento, l’Agenzia ha ribadito che le pareti nascoste completamente, anche se costituenti il perimetro esterno degli edifici, non concorrono al miglioramento del decoro urbano e non sono agevolabili.

Ecco in chiaro tutte le indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate.

Il superbonus 110%

La super detrazione prevista dall’art.119 del D.L. 34/2020, decreto Rilancio, agevola gli interventi di risparmio energetico e riduzione del rischio sismico degli edifici. Gli interventi devono essere effettuati su edifici residenziali.

In particolare si distingue tra interventi trainanti e interventi trainati.

Gli interventi trainanti sono quelli agevolati indipendentemente dall’effettuazione di altre tipologie di lavori. Per questo sono definiti trainanti. Al contrario, accanto agli i interventi trainanti, ci sono quelli trainati ossia agevolati solo se effettuati congiuntamente a uno trainato.

Ad esempio è trainante il cappotto termico dell’edificio, è trainata la sostituzione degli infissi.

Detto ciò, sono agevolabili, quali interventi trainanti:

  1. interventi di isolamento termico sugli involucri degli edifici;
  2. sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni;
  3. sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti;
  4. interventi antisismici.

Come sopra anticipato, il  super bonus al 110%, spetta anche per altri interventi, se eseguiti insieme ad almeno uno di quelli sopra elencati. Il riferimento è ai già citati interventi “trainati”.

Sono considerati trainati i seguenti interventi:

  • gli interventi di efficentamento energetico;
  • l’installazione di impianti solari fotovoltaici;
  • l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

La sostituzione della vetrata: la risposta n°521 del 3 novembre

Non danno diritto alla detrazione del Superbonus le spese sostenute per l’intervento di sostituzione della parete verticale dell’abitazione, costituita da vetrate non rimovibili, con una parete isolante . È la sintesi del chiarimento dell’Agenzia delle entrate contenuto nella risposta n. 521 del 3 novembre.

Si ricorda che possono accedere all’agevolazione in esame le spese relative agli interventi “di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinateche interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno” (articolo 119, comma 1, lettera a) del Dl n. 34/2020).

Secondo l’Agenzia, la norma è chiara. La detrazione opera per gli interventi su superfici opache fra le quali, non può rientrare la parete verticale dell’immobile.  A nulla rilevando la circostanza che le vetrate sono inamovibili.

Ristrutturazione edilizia con ampliamento e frazionamento

Come deve essere individuata la detrazione massima per un intervento di ristrutturazione edilizia, con ampliamento e frazionamento in due unità residenziali di un vecchio fabbricato unifamiliare? Come deve essere dimostrato che l’edificio è ciò dotato di impianto termico? Il caminetto può essere considerato tale?

A tali domande ha dato riscontro l’Agenzia delle entrate con la risposta n° 523 del 4 novembre. Colui che ha chiesto il chiarimento ha fatto presente di voler effettuare  sia interventi trainanti (intervento antisismico e di isolamento delle superfici opache), sia trainati (riscaldamento, infissi, ricarica dei veicoli elettrici, impianto fotovoltaico).

Secondo l’Agenzia delle entrate, i lavori di ristrutturazione finalizzati a dividere un vecchio fabbricato unifamiliare in due abitazioni funzionalmente indipendenti, possono beneficiare del Superbonus con il limite di spesa da calcolare sull’unità immobiliare preesistente all’intervento (solo 96.000).

Difatti non rileva il numero di abitazioni ottenute post intervento agevolato.

Inoltre, la presenza dell’impianto di riscaldamento, necessaria per l’accesso al beneficio, può essere comprovata anche dai camini di cui è dotata l’abitazione.

Superbonus  per una unità immobiliare con accesso autonomo inclusa in un condominio

Come è stato ribadito più volte dall’agenzia delle entrate sulla base “decreto requisiti tecnici” del Ministero dell’economia e delle Finanze, M.E.F.

le «unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, site all’interno di edifici plurifamiliari», alle quali la norma del superbonus fa riferimento, vanno individuate verificando la contestuale sussistenza del requisito della «indipendenza funzionale» e dell’«accesso autonomo dall’esterno», a nulla rilevando, a tal fine, che l’edificio plurifamiliare di cui tali unità immobiliari fanno parte sia costituito o meno in condominio.

Da qui l’unità abitativa all’interno di un edificio plurifamiliare dotata di accesso autonomo fruisce del Superbonus autonomamente. Ciò, indipendentemente dalla circostanza che la stessa faccia parte di un condominio o disponga di parti comuni con altre unità abitative. Ad esempio il tetto.

Da qui, per “accesso autonomo dall’esterno” si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva»(comma 1-bis, art.119, d.l. 34/2020).

Di conseguenza, l’unità immobiliare rispetta il requisito dell’ “accesso autonomo dall’esterno” anche quando all’immobile si accede attraverso una strada privata e/o in multiproprietà o attraverso un terreno di utilizzo comune, ma non esclusivo. Non essendo rilevante la proprietà pubblica o privata e/o esclusiva del possessore dell’unità immobiliare all’accesso in questione. Anche quando si è in presenza di accesso anche da cortile/passaggio comune che affaccia su strada pubblica.

Il bonus facciate

L’agevolazione fiscale consiste in una detrazione d’imposta del 90% per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi gli immobili strumentali.

Sono agevolati gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna. Il bonus non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.

Indicazioni presenti sul portale dell’Agenzia delle entrate.

Possono usufruire dell’agevolazione tutti i contribuenti, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, soggetti Irpef e soggetti passivi Ires, che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile oggetto di intervento.

La detrazione è riconosciuta nella misura del 90% delle spese documentate, sostenute nel 2020 ed effettuate tramite bonifico bancario o postale. Va ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo. Non sono previsti limiti massimi di spesa, né un limite massimo di detrazione.

Il bonus facciate: pareti esterni e pareti nascoste

Si può beneficiare del bonus facciate per gli interventi realizzati sulle facciate dell’edificio costituenti il suo perimetro esterno, sebbene solo parzialmente visibili dalla strada. La stessa indicazione non vale  per le  pareti esterne opposte al punto di vista dalla strada pubblica non visibili (neanche parzialmente) da quest’ultima.  Se non sono visibili non possono rientrare nel bonus facciate.

L’effettuazione di più interventi contestuali

L’isolamento dello sporto di gronda, effettuato in concomitanza dell’intervento di isolamento a “cappotto” di un edificio, necessario per evitare il ponte termico tra parete e copertura, rientra nel bonus facciate, “trainando” nell’agevolazione anche i lavori aggiuntivi.

Lavori aggiuntivi quali:

  • lo spostamento dei pluviali,
  • la sostituzione dei davanzali,
  • la sistemazione di  prese e punti luce esterni e
  • lo spostamento delle tende da sole avvolgibili che ostacolano la posa del cappotto e dell’isolamento dello sporto di gronda.

Tali interventi aggiuntivi, fatti insieme al cappotto termico rientrano nel bonus facciate 90%.

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1 commento

  • De Padova Salvatore ha detto:

    Abito in un condominio il cui stabile ha le pareti esterne tutte ricoperte da mattonelle in ottimo stato. Alcuni condomini, allettati dal superbonus 110%,vorrebbero provvedere a fare il cappotto esterno, con lavori che stravolgerebbero completamente l’aspetto esterno, anche se intenderebbero togliere le attuali mattonelle per sostituirle con altre, oltreché la riduzione dello spessore dei muri esterni per compensare lo spessore del cappotto. Pur non entrando nei particolari di altri lavori, che potrebbero impattare sulla stabilità dello stabile, chiedo se posso dissociarmi, lasciando su chi potrebbe essere favorevole gli oneri economici e le conseguenze che deriverebbero dai lavori che verrebbero effettuati. Grazie

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