La Banca può trattenere le somme sul conto del garante di un finanziamento non pagato
riconoscimento

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Corte d’Appello di Brescia, 17 settembre 2015, n. 967 

Avvalendosi di quanto contrattualmente previsto, la banca aveva trattenuto le somme a credito, presenti sul conto corrente di un proprio cliente, portandole in compensazione con il credito vantato nei confronti del medesimo, nella sua qualità di fideiussore di un altro soggetto che aveva ottenuto la concessione di un finanziamento, poi non rimborsato.

Il cliente, ritenendo illegittimo l’operato della banca, aveva chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Bergamo l’emissione di un decreto ingiuntivo, a titolo di restituzione degli importi – a suo dire – illegittimamente compensati. La banca proponeva opposizione avverso il provvedimento di ingiunzione, opposizione accolta in entrambi i gradi del giudizio.

In primo luogo, la Corte d’Appello ha riconosciuto la legittimità della clausola, contenuta nel contratto di conto corrente, ai sensi della quale “quanto esistono tra l’Azienda di credito e il Correntista più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura (…) ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto.

L’Azienda di creduto ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell’intervenuta compensazione l’Azienda di credito darà prontamente comunicazione al Correntista”. In forza di detta clausola, la banca ha operato la compensazione tra più rapporti, con essa intrattenuti da un unico soggetto. Infatti, come rilevato dai giudici di secondo grado “non si deve dimenticare che, in base all’art. 1252 c.c., la compensazione può avere luogo, oltre che nei casi stabiliti dal legislatore, proprio per volontà delle parti; pertanto, anche quando non ricorrono i presupposti di cui agli artt. 1241 ss. c.c. è possibile procedere con la compensazione, se le parti interessate sono concordi”.

Secondo i giudici, inoltre, l’art. 1252 c.c. non richiede un particolare riconoscimento, essendo sufficiente che le parti manifestino la volontà di compensazione dei reciproci debiti / crediti. La Corte ha anche precisato che, in caso di più conti nascenti da un unico rapporto, non si verte in tema di compensazione in senso tecnico bensì di operazione contabile di conguaglio; diversamente, l’art. 1853 c.c. trova applicazione allorché vi siano distinti rapporti giuridici che diano luogo a rispettivi debiti e crediti.

Nel caso di specie, di conseguenza, la compensazione operata dalla banca era legittima, essendo previsto quale unico onere quello di dare pronto avviso al cliente, come in effetti era avvenuto.

Articolo tratto da

iusletter

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