La Corte d’Appello di Milano sulla C.M.S.: immediati i riflessi sull’operatività delle cessioni del quinto

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Recentemente, la Corte d’Appello di Milano è intervenuta nuovamente in materia di usura e commissione di massimo scoperto, aderendo alle conclusioni cui era pervenuto il CTU nominato nel procedimento sottoposto alla sua attenzione.

In sintesi, la Corte d’Appello ha rilevato come il Giudice di prime cure avesse escluso «dal computo del tasso applicato le Commissioni di Massimo Scoperto», considerando, altresì, come nella fattispecie in esame non fosse mai stata superata «superata la soglia degli interessi usurari, con il supporto di una CTU che ha profilato varie ipotesi alla stregua delle istruzioni date dalla Banca d’Italia, essenzialmente basate sul rilievo che l’art. 2 bis della l. 27/2009 avrebbe incluso nel calcolo del tasso applicato la cosiddetta CMS solo dal 2010 in avanti, non avendo tale norma valore interpretativo della normativa passata, poiché il legislatore ha fatta salva la disciplina precedente (V. in questo senso C. app. Milano, 24.06.2014, pres. Rel. Secchi.)».

Per quanto la decisione sia intervenuta in materia di usura e C.S.M., non è difficile immaginarne i riflessi sulle operazioni di cessione del quinto; operatività, questa, già segnata dalle note problematiche sull’usura e dagli, altrettanto noti, interventi delle Corti d’Appello di Milano (22.08.2013) e di Torino (20.12.2013), nonché dei Tribunali di Busto Arsizio (12.12.2013) ed Alba (18.12.2010), che molti non hanno esitato a definire veri e propri “arresti giurisprudenziali”.

Per quanto, infatti, una parte della giurisprudenza insista nel sostenere che le sentenze invocate hanno riconosciuto in maniera in equivoca il carattere non vincolante delle istruzioni della Banca d’Italia, dall’altra, vi è un altrettanto consistente orientamento giurisprudenziale che ha chiarito da già da tempo, e continua a chiarire tutt’ora, come nel caso in esame, sia che si tratti di C.M.S. sia che la problematica emerga con riferimento al premio assicurativo previsto per legge nelle operazioni di cessione del quinto, occorre sempre guardare alle Istruzioni della Banca d’Italia per gli intermediari creditizi (almeno sino al 31.12.2009 per il premio assicurativo).

Diversamente, si perverrebbe a conclusioni contrastanti ai fini dell’esatta identificazione delle componenti di calcolo del T.E.G..

E ciò, per il seguente ordine di motivi:

–           soltanto con il D.L. 29 novembre 2008, n. 185 (art. 2 bis, comma 1), convertito nella legge 28.01.2009, n. 2 – a seguito del quale Banca d’Italia si è uniformata emanando nuove disposizioni entrate in vigore nel gennaio 2010 – si è previsto che “le commissioni… comunque denominate… sono comunque rilevanti ai fini dell’applicazione dell’art. 1815 c.c., dell’art. 644 c.p. e delle legge 7 marzo 1996, n. 108, artt. 2 e 3” (sulla disciplina, peraltro, è ulteriormente intervenuto il D.L. 78/09, convertito nella legge n. 102/2009);

–           l’entrata in vigore della suddetta legge ha alimentato a lungo le perplessità di dottrina e giurisprudenza in merito a quale fosse l’esatta disciplina legislativa applicabile prima e dopo il suo intervento, accendendo così un forte dibattito;

–           a chiudere l’infuocato dibattito giurisprudenziale innescatosi sul tema è giunto l’art. 2-bis, comma 2 della l. n. 2/2009 secondo cui: “Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, emana disposizioni transitorie in relazione all’applicazione dell’articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, per stabilire che il limite previsto dal terzo comma dell’articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono usurari, resta regolato dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino a che la rilevazione del tasso effettivo globale medio non verrà effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni”: in definitiva, non vi è quindi più margine per dubitare del significato chiarificatorio della disposizione testé citata, destinata al traghettamento della problematica verso un punto di assestamento definitivo, soprattutto con riferimento al fatto che, prima dell’entrata in vigore della legge n. 2/2009, “gli oneri assicurativi imposti per legge direttamente a carico del cliente (anche per il tramite dell’intermediario)” restano esclusi dal calcolo del T.E.G.;

–           ed infatti, le “Istruzioni per la rilevazione dei Tassi Effettivi Globali Medi ai sensi della legge sull’Usura”, aggiornate al mese di agosto 2009, prevedono, nella sezione “D) Norme transitorie”, che “Fino al 31 dicembre 2009, Al fine di verificare il rispetto del limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari ai sensi dell’articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, gli intermediari devono attenersi ai criteri indicati nelle Istruzioni della banca d’Italia e dell’UIC pubblicate rispettivamente nella G.U. n. 74 del 29 marzo 2006 e n. 102 del 4 maggio 2006” (Cfr. pagg. 15 e 16, Sez. D, sottosez. D1 – “Istruzioni per la rilevazione dei Tassi Effettivi Globali Medi ai sensi della legge sull’Usura);

–           di conseguenza, restano pacificamente esclusi dal calcolo del T.E.G. “gli oneri assicurativi imposti per legge direttamente a carico del cliente (anche per il tramite dell’intermediario)”.

E ciò, proprio in ragione del fatto che per effetto dell’applicazione di precise coordinate legislative (e non solo delle istruzioni di Banca d’Italia risalenti al 2006) fino al 2009 gli oneri assicurativi devono ritenersi esclusi dal calcolo del T.E.G.

La conseguenza è di immediata evidenza: sia in ordine alla C.M.S. sia che si parli di premio assicurativo nelle operazioni di cessione del quinto, la problematica in ordine al carattere vincolante, o meno, delle Istruzioni della Banca d’Italia rimane ancora un nervo scoperto.

Il ché è senz’altro incoraggiante, dal momento che oggi, diversamente da quanto accaduto in passato, la giurisprudenza naviga finalmente in direzione di precisi e concreti elementi di identificazione della problematica, ancorando al dato legislativo il premio assicurativo previsto dalle legge nei contratti di cessione del quinto.

Ragion per cui, e chiaro che la giurisprudenza, sia direttamente sia indirettamente, ha ormai preso perfetta conoscenza di questo dato, fornendo un diverso inquadramento sistematico della problematica, che non può certo dirsi giunta caratterizzata da un arresto definitivo.

La partita, in buona sostanza, è ancora tutta da giocare.

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