La plusvalenza derivante dalla cessione del marchio d’impresa in un concordato preventivo è imponibile ai fini dell’ imposta regionale sulle attività produttive
La plusvalenza derivante dalla cessione del solo marchio d’impresa nell'ambito di un concordato preventivo è imponibile ai fini Irap secondo le regole ordinarie.
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La plusvalenza derivante dalla cessione del solo marchio d’impresa nell’ambito di un concordato preventivo è imponibile ai fini Irap secondo le regole ordinarie. Questo il parere espresso dall’Agenzia con la risposta n. 27 del 31 gennaio 2024, a una società soggetta a una procedura di concordato preventivo liquidatorio.

La società ha riferito che nell’ambito della procedura, in esecuzione del Piano concordatario, il liquidatore giudiziale ha ceduto un marchio detenuto in proprietà, realizzando una significativa plusvalenza rispetto al valore iscritto nel libro dei beni ammortizzabili e nei conti sociali. La plusvalenza, aggiunge l’Istante, non rileva al fine del calcolo della base imponibile Ires, ai sensi dell’articolo 88, comma 5, del Tuir; tuttavia, chiede se concorra alla formazione della base imponibile ai fini Irap, proponendo un parere negativo dal momento che la plusvalenza, anche se iscritta nella voce A.5) del conto economico “Altri ricavi e proventi” e quindi contribuendo a determinare l’A) Valore della produzione, rappresenterebbe un provento straordinario.

Dopo aver premesso l’esclusione di ogni valutazione di merito sulla corretta rilevazione contabile della plusvalenza, la sua strumentalità rispetto all’attività d’impresa e all’eventuale qualificazione dell’Istante tra i soggetti diversi da quelli a cui trovano applicazione l’articolo 5 del Dlgs n. 446/1997, l’Agenzia ha inquadrato giuridicamente il concordato preventivo, oggi regolato dall’articolo 84 del Dlgs n. 14/2019 (“Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”), confermando che attualmente per la determinazione della base imponibile Ires, per espressa previsione legislativa, la cessione dei beni ai creditori in sede di concordato preventivo non comporta il realizzo di eventuali plusvalenze o minusvalenze (articolo 86, comma 5, del Tuir).

Per quanto riguarda l’Irap, osserva l’Agenzia, il principio generale che sorregge il sistema dell’imposta, così come ridisegnato dalla legge finanziaria 2008, è quello della “presa diretta da bilancio” delle voci espressamente individuate e considerate rilevanti ai fini impositivi, senza il riconoscimento delle variazioni fiscali effettuate ai fini delle imposte sul reddito come avveniva in passato attraverso l’abrogato articolo 11bis del Decreto Irap. Attualmente, quindi, le modalità di calcolo del tributo sono più aderenti ai criteri adottati in sede di redazione del bilancio di esercizio (sul punto l’Agenzia suggerisce la consultazione delle circolari n. 26/E del 20 giugno 2012n. 27/E del 26 maggio 2009, n. 36/E del 16 luglio 2009 e n. 39/E del 22 luglio 2009).

Nel caso in esame, configurandosi l’istante come società di capitali (articolo 3, comma 1, lettera a), Dlgs n. 446/1997) diversa da banche, altri enti e società finanziari o imprese di assicurazione (articoli6 e 7 del decreto Irap), la base imponibile è determinata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell’articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e 13), nonché dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda, così come risultanti dal conto economico dell’esercizio.

Fissato questo contesto, l’Agenzia richiama la circolare n. 27/2009 che ha definito rilevanti ai fini Irap le plusvalenze e le minusvalenze emergenti in sede di realizzo dei beni strumentali, in coerenza con quanto avviene per la cessione di immobili patrimoniali, con la sola esclusione dalla base imponibile Irap delle plus o minusvalenze realizzate in sede di cessione d’azienda (in quanto ”operazione che genera sempre componenti straordinarie”). Nello specifico ”non sarebbe coerente un sistema in cui assumono rilievo le plus/minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili patrimoniali e non anche quelle derivanti dalla cessione dei beni strumentali che ordinariamente partecipano al processo produttivo. Né si può trascurare la circostanza che le componenti reddituali che si contabilizzano in sede di realizzo dei beni strumentali sono indirettamente collegate a costi che hanno concorso alla formazione della base imponibile IRAP nei periodi d’imposta precedenti, attraverso quote di ammortamento. Una interpretazione di tipo sistematico porta, in definitiva, a ritenere pienamente rilevanti le plusvalenze e le minusvalenze emergenti in sede di realizzo dei beni strumentali”.

In relazione specificamente ai marchi d’impresa (asset oggetto del caso), inoltre, l’articolo 5, comma 3, ultimo periodo del decreto Irap riconosce espressamente la rilevanza ai fini del tributo regionale dei costi d’acquisto, stabilendo che ‘”sono comunque ammesse in deduzione quote di ammortamento del costo sostenuto per l’acquisizione di marchi d’impresa e a titolo di avviamento in misura non superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente dall’imputazione al conto economico”.

A questo punto, l’Agenzia aggiunge che in ambito Irap non sono previste specifiche disposizioni per la determinazione del valore della produzione in relazione a operazioni realizzate in attuazione di un concordato preventivo, Di conseguenza, trova applicazione l’ordinaria disciplina Irap, se i componenti reddituali siano correttamente classificati ai fini contabili nelle voci di conto economico rilevanti ai fini del tributo, tranne che nel caso già citato di operazioni di cessioni d’azienda.

In conclusione, nel caso in esame, l’Agenzia ritiene che la plusvalenza realizzata a seguito della cessione del solo marchio d’impresa avvenuta nell’ambito di concordato preventivo assuma rilevanza ai fini Irap secondo le regole ordinarie (articoli 4 e 5 del Dlgs n. 446/1997), stante la sua classificazione contabile, anche per espresso riconoscimento della società istante, nella voce A.5) del conto economico.

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