Con il ricorso esaminato dal Collegio di Napoli dell’A.B.F. una cliente ha lamentato la natura usuraria degli interessi applicati dall’intermediario ad un prestito personale, estinto anticipatamente, che non avrebbero tenuto conto degli oneri di una polizza assicurativa stipulata unitamente al finanziamento e che avrebbe fatto lievitare il Taeg al 20,13 a fronte del tasso soglia pari al 18,01.
La cliente, non ritenendosi soddisfatta dal riscontro fornito dall’intermediario al reclamo, ha proposto ricorso innanzi all’A.B.F. per richiedere la restituzione della somma valutata eccedente rispetto agli interessi entro il tasso soglia, oltre al risarcimento del danno non patrimoniale ed delle spese legali sostenute.
L’intermediario finanziario, eccependo che solo nel ricorso e non anche nel reclamo, la cliente ha richiesto il risarcimento dei danni per violazione degli obblighi di correttezza, ha precisato che il tasso degli interessi applicati al finanziamento (Taeg 14,75%) era inferiore al tasso soglia vigente al momento della conclusione del prestito personale, pari al 18,01%, e che la polizza alla quale si riferisce la cliente è facoltativa ed è destinata alla copertura di rischi diversi da quelli connessi al finanziamento concesso.
Il Collegio preliminarmente accerta che la domanda della cliente, oltre ad essere chiara e precisa nell’eccepire la presunta usurarietà del tasso di interesse, è contenuta anche nel reclamo presentato all’intermediario, indirettamente compresa nella richiesta di ricalcolo del Taeg.
Chiarito questo aspetto, il Collegio ha verificato, dai documenti prodotti dalle parti, che la cliente ha ricevuto, all’atto della conclusione del finanziamento, tutta la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalla vigenti disposizioni, compreso il documento “informazioni Europee di base sul credito ai consumatori”.
Da detta documentazione si è dedotto che il tasso applicato, e cioè il 14,75%, era nettamente inferiore al tasso soglia del 18,01% vigente all’epoca, così come indicato dall’intermediario finanziario, ed anche che la polizza stipulata dalla cliente era chiaramente non obbligatoria, come si evince non solo con riguardo alla rubrica della relativa norma (intitolata alle “coperture assicurative facoltative”) ma agli stessi contenuti, essendo questa destinata a prestazioni di tipo sanitario, risultando lo stesso cliente assicurato beneficiario delle relative prestazioni indennitarie.
Pertanto, non essendo possibile includere i costi della polizza non obbligatoria nel calcolo degli interessi applicati, il Collegio A.B.F. di Napoli ha respinto il ricorso della cliente.
Sul punto si evidenzia che detta decisione ripropone un orientamento ormai consolidato in tema di spese assicurative sia da parte dell’A.B.F. per il quale “secondo l’interpretazione più accreditata della norma, le spese assicurative rappresentano una componente del costo del finanziamento e devono essere incluse nel conteggio del Tasso annuo effettivo globale, quando sono considerate obbligatorie dal creditore. Ove invece queste siano meramente facoltative, non concorrono al suddetto calcolo” (Collegio Roma n. 1419/2012), sia da parte della giurisprudenza (tra le tante, si ricorda la sentenza n.3283 del 22.08.2013 della Corte di Appello di Milano, che ha stabilito che “La determinazione del tasso ai fini dell’indagine sull’usura deve essere condotta tenendo conto di commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse solo quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito. In tale prospettiva, deve essere ricompresa, nel calcolo del tasso praticato, anche la polizza assicurativa finalizzata alla garanzia del rimborso del mutuo, atteso che essa è condizione necessaria per l’erogazione del credito ed attesa, altresì, la sua natura remunerativa, sia pure in via indiretta, per il mutuante”).