La truffa leggera si perdona

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truffaVia d’uscita per chi commette una truffa. Quella tenue si perdona. Lo stesso per il furto semplice, il danneggiamento, l’appropriazione indebita, la minaccia e la violenza. E così per tutte i reati puniti con la pena pecuniaria o con la pena detentiva fino a 5 anni. È una depenalizzazione in concreto e trasversale quella prevista dallo schema di decreto legislativo, in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, attuativo della legge delega n. 67/2014, attualmente all’esame del senato per il parere.

Il provvedimento introduce la non punibilità dei reati che provocano un’offesa di particolare tenuità, quando, contemporaneamente, il comportamento del reo risulta non abituale. Siamo di fronte a una «depenalizzazione», che riguarda tantissimi reati. La norma riguarda tutti i reati puniti con pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni o con la pena pecuniaria, sola o congiunta alla pena detentiva. Le relazioni di accompagnamento al decreto e, in particolare, l’analisi dell’impatto della regolamentazione evidenzia l’ambito di applicazione. La novità riguarderà tutte le contravvenzioni e molti delitti. Tra questi vengono ricordati la violenza privata, la violenza o minaccia per costringere a commettere un reato, la minaccia aggravata, alcuni delitti contro l’inviolabilità del domicilio e numerosi reati contro il patrimonio (dal furto semplice, al danneggiamento, dalla truffa all’appropriazione indebita).

Ma l’elenco potrebbe continuare: percosse, lesione personale non aggravata, la rissa, l’omissione di soccorso, alcuni false attestazioni, il maltrattamento di animali, la violazione degli obblighi di assistenza familiare, le intercettazioni informatiche, la rivelazione di segreto professionale ecc. Certamente non basta solo il requisito della soglia di sanzione, in quanto il magistrato dovrà valutare due elementi: la tenuità dell’offesa e la non abitualità della condotta. Tuttavia è chiaro che sono tante le aspettative di espulsione dal circuito penale di molti procedimenti, tanto che nella stessa relazione si danno indicazioni per una ampia applicazione dell’istituto: il beneficio potrà essere fruito anche se si riscontra un reato abituale (il decreto esclude il comportamento e non il reato abituale); la presenza di un precedente non è ostativa al riconoscimento dei presupposti di legge; si può concedere l’agevolazione anche quando la legge prevede la tenuità del danno come circostanza attenuante.

Il procedimento penale dovrà preferibilmente essere chiuso già con una richiesta di archiviazione del pubblico ministero. Alla persona offesa, che probabilmente non si imbarcherà in un giudizio civile per chiedere i danni, nel procedimento penale, rimane ben poca cosa. Le resta il diritto di essere informata, se lo ha chiesto, e di opporsi: una chance, che è destinata al successo, prevedibilmente, in pochi casi. La non punibilità potrà essere dichiarata in ogni stato e grado del processo e se viene pronunciata prima dell’inizio del dibattimento dovrà essere sentita la persona offesa. Inoltre la sentenza penale definitiva vincolerà il giudice civile sulla qualifica della particolare tenuità del fatto, salvo autonoma proposizione della causa civile. Peraltro la legge delega ha stabilito il criterio che l’esclusione della punibilità per fatto tenue con condotta non abituale non deve pregiudicare l’azione civile per il risarcimento del danno.

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