L’accomandatario cambia ruolo ma risponde sempre
riconoscimento

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Il socio accomandatario di società in accomandita semplice che, a seguito della modifica dei patti sociali, divenga socio accomandante, resta illimitatamente responsabile dei debiti contratti dalla società al tempo in cui egli ricopriva il ruolo di socio accomandatario. Inoltre, colui che assume, nel corso della vita della società, la qualifica di socio accomandatario, diviene illimitatamente responsabile per tutti i debiti contratti dalla società, ivi inclusi quelli sorti anteriormente all’assunzione della qualità di accomandatario.
È quanto deciso dal Tribunale di Milano con la sentenza n. 8800 del 17 luglio 2015. Ai sensi dell’articolo 2313 del Codice civile, nella Sas i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali (ma con il beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale: articolo 2268 Cc), mentre i soci accomandanti rispondono limitatamente al loro conferimento. Al riguardo, si pone un duplice tema: da un lato, la responsabilità gravante sull’accomandatario che cessi da tale carica e divenga socio accomandante nel corso della vita della società; d’altro lato, la responsabilità che grava, per i debiti antecedenti all’assunzione della carica di accomandatario, su colui che, nel corso della vita della società, assuma la qualifica di socio accomandatario.
Sul punto della responsabilità per i debiti sociali dell’accomandatario che divenga accomandante, è inevitabile l’applicazione dell’articolo 2290 del Codice civile in tema di responsabilità del socio di società di persone che fuoriesca dalla società: nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, costui resta responsabile verso i terzi per le obbligazioni sociali fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento.
Lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio non esonera il medesimo dalla responsabilità assunta verso i terzi per le obbligazioni sociali esistenti al momento in cui si verifica la perdita della qualità di socio, in nome dell’affidamento dei terzi. Per la stessa ragione, si tratta di una responsabilità non limitata ai debiti assunti “volontariamente” dalla società (ad esempio, in seguito alla stipula di un contratto), ma estesa a qualsiasi posizione debitoria, anche di fonte legale (si pensi alla responsabilità extra contrattuale per un danno provocato a un terzo).
Quanto alla responsabilità gravante su chi assuma la qualifica di accomandatario durante la vita della società, è inevitabile l’applicazione del principio di cui all’articolo 2269 del codice civile, in tema di responsabilità del nuovo socio di società di persone, per il quale colui che entra a far parte di una società già costituita risponde con gli altri soci per le obbligazioni sociali anteriori all’acquisto della qualità di socio.
Il principio trova ragione nella circostanza che il socio, facendo ingresso in una compagine sociale già esistente, con ciò approva l’operato della precedente gestione, accettando lo stato di rischio in cui si trova l’impresa di cui diviene partecipe.

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