L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una prima bozza di circolare inerente al nuovo sistema ad aliquota unica
Il nuovo sistema ad aliquota unica che è allo studio dall'amministrazione finanziaria è ancora in fase embrionale, ma dalla lettura dello stesso emergono già una serie di attesi chiarimenti che contribuiscono, almeno in parte, a dipanare i primi dubbi di carattere applicativo.

Il nuovo sistema ad aliquota unica che è allo studio dall’amministrazione finanziaria è ancora in fase embrionale, ma dalla lettura dello stesso emergono già una serie di attesi chiarimenti che contribuiscono, almeno in parte, a dipanare i primi dubbi di carattere applicativo. Tra questi, il passaggio che apre la strada al beneficio anche ai contribuenti che abbiano quale “riferimento storico” redditi determinati in regime forfettario. 

In premessa è bene ricordare il meccanismo di applicazione della flat tax incrementale, con la quale ci si confronterà in sede di modello Redditi 2024 anno di imposta 2023 (e solo in tale sede, visto che il beneficio è attualmente previsto per il solo 2023). 

La norma prevede che le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, diverse da quelle che applicano il regime forfettario di cui all’articolo 1, commi 54 e successivi, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nell’anno di imposta 2023 potranno scegliere se applicare la flat tax incrementale, assoggettando – nel rispetto di determinate condizioni – parte del reddito ad aliquota sostitutiva IRPEF e addizionali del 15% una parte del reddito di impresa / professionale prodotto. 

La misura è riservata alle ditte individuali (nel caso di impresa familiare il beneficio spetta solo al titolare) o agli artisti e professionisti che esercitano attività in forma individuale. Sono assolutamente esclusi dal beneficio tutte le società e tutti i redditi di partecipazione. 

Detto questo, al fine di accedere al beneficio è necessario che il reddito dichiarato nell’anno di imposta 2023 sia superiore a quello prodotto nel triennio precedente, e tenuto conto di una franchigia del 5%. 

Piu precisamente, la base imponibile della flat tax incrementale è pari al reddito prodotto nel 2023, meno il reddito più alto del triennio 2020 / 2022, meno un ulteriore 5% da calcolarsi sul reddito più alto del triennio 2020 / 2022. Il tutto con un massimo di 40.000 euro. L’eventuale incremento reddituale in esubero dovrà essere ugualmente assoggettato a IRPEF ordinaria. 

Tra i dubbi interpretativi in merito all’effettiva applicazione della norma vi era la possibilità di accedere al beneficio laddove i redditi del triennio cui fare riferimento (2020/2022) fossero stati determinati con applicazione del regime forfettario, fermo restando il fatto che il contribuente in regime forfettario nel 2023 non potrà applicare la flat tax incrementale (cosa che, peraltro, non avrebbe alcun senso visto che l’intero reddito forfettario è tassato al massimo al 15%, mentre la flat tax incrementale consente, eventualmente, di tassarne solo una parte alla medesima aliquota). Invece, è ovvio che il contribuente costretto ad abbandonare il regime forfettario nel corso del 2023, in ragione dello sfondamento della soglia di ricavi / compensi pari a 100.000 euro, è soggetto tenuto a determinare il reddito con i criteri ordinari e quindi anch’esso potenziale beneficiario della flat tax incrementale. 

Ebbene, come ragionevolmente immaginato a suo tempo nell’approcciare la nuova misura, la circostanza che nella “sequenza storica” siano presenti una o più annualità il cui reddito sia stato determinato ai sensi della L. 190/2014 (e, aggiungiamo, il medesimo ragionamento vale senza dubbio anche nel caso di contribuente in regime di vantaggio) ciò non inficia la possibilità di avvalersi della flat tax incrementale. 

Ad essere posti a confronto, pertanto, saranno i redditi del triennio precedente (oppure, se la partita IVA è stata aperta in tale lasso di tempo, l’anno di apertura ragguagliato a periodo e almeno un’ulteriore annualità completa), con il reddito prodotto nel 2023. 

In sintesi, per il calcolo dell’incremento reddituale in caso di adesione al regime forfettario di cui all’articolo 1, commi 54 e successivi della legge n. 190 del 2014, in uno o più degli anni dal 2020 al 2022, si guarda al quadro LM. Testualmente la bozza di Circolare indica quale riferimento “il dato riportato in dichiarazione, al netto delle perdite pregresse”, come da Redditi persone fisiche ai quadri RE (reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni), LM (reddito d’impresa o di lavoro autonomo, derivante dall’esercizio di arti e professioni, conseguito dalle persone fisiche che aderiscono al regime forfettario), RF (reddito d’impresa in contabilità ordinaria) e RG (reddito d’impresa in regime di contabilità semplificata). 

È tuttavia assente un’importante specifica, indispensabile a rendere i dati quanto più possibili comparabili: nulla viene detto con riferimento ai contributi previdenziali dedotti nel quadro LM che, a logica, non dovrebbero essere considerati, visto che nella determinazione del reddito con criteri ordinari le medesime poste non incidono sul reddito dichiarato, bensì sulla base imponibile IRPEF nel suo insieme.

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