L’Amministrazione finanziaria sull’offerta pubblica di scambio e il regime del realizzo controllato
Con il principio di diritto n 10/2020, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che, nell'ambito di un'operazione di offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria disciplinata dagli art 102 e 106, comma 4, TUF che consenta alla società conferitaria di acquisire (o integrare) il controllo nei confronti della società scambiata, il regime del "realizzo controllato" ex art 177, comma 2, TUIR rappresenta il regime naturale applicabile ai fini della determinazione del reddito del conferente.
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Con il principio di diritto n 10/2020, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che, nell’ambito di un’operazione di offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria disciplinata dagli art 102 e 106, comma 4, TUF che consenta alla società conferitaria di acquisire (o integrare) il controllo nei confronti della società scambiata, il regime del “realizzo controllato” ex art 177, comma 2, TUIR rappresenta il regime naturale applicabile ai fini della determinazione del reddito del conferente.

Tale regime, viene chiarito, rappresenta una deroga al criterio generale di cui all’art. 9 T.U.I.R., in quanto costituisce «un’ipotesi specifica di determinazione del reddito del conferente, avente natura agevolativa e applicabile ex se in presenza dei presupposti di legge previsti dalla norma». Pertanto, secondo l’Amministrazione finanziaria, non esiste una «libertà di scelta tra i due regimi rimessa alla discrezionalità dell’operatore».

In particolare, l’Agenzia chiarisce anche che il criterio di valutazione previsto dall’art. 177, comma 2, connesso esclusivamente alla contabilizzazione dell’operazione effettuata dalla società conferitaria, si applica solo «se dal confronto tra il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione conferita e la frazione di incremento di patrimonio netto della società conferitaria emerge una plusvalenza in capo al soggetto conferente». Nel caso delle minusvalenze, invece, trova applicazione il principio generale del “valore normale”.

Per quanto concerne la determinazione della quota di incremento di patrimonio netto realizzato dalla conferitaria, per i soggetti IAS/IFRS adopter, «le voci di patrimonio netto rilevanti ai fini dell’art. 177, comma 2, del T.U.I.R. sono costituite dalle sole poste contabili direttamente formate a fronte delle partecipazioni conferite – aumento capitale sociale e sovrapprezzo – senza che assumano rilievo i costi di aumento di capitale sostenuti dalla conferitaria, i quali, di norma, sono rilevati e iscritti in un momento successivo al perfezionamento del conferimento». In tal senso, è possibile ottenere «una perfetta simmetria tra il costo di iscrizione delle partecipazioni conferite nel bilancio della conferitaria, l’aumento di patrimonio netto realizzato dalla stessa e il valore fiscalmente rilevante delle partecipazioni ricevute in cambio dai conferenti».

Laddove poi ricorrano i presupposti per l’applicazione del “criterio generale” del valore normale (i.e conferimenti minusvalenti) e il conferimento avvenga in favore di società quotate, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che il corrispettivo del conferente deve essere valutato ai sensi dell’art. 9, comma 2, del T.U.I.R., quale deroga al criterio di determinazione del corrispettivo basato sul valore normale dei beni conferiti.
L’Amministrazione finanziaria ritiene che tale disposizione debba essere interpretata nel senso che il corrispettivo realizzato dal conferente debba essere determinato mediante il confronto tra due valori alternativi, e riferendosi, come minimo, alla media aritmetica dei prezzi delle azioni ricevute in cambio rilevati nell’ultimo mese.
Pertanto, «la valutazione del corrispettivo realizzato dal conferente presuppone il confronto tra due valori e sarà effettuata prendendo in considerazione il maggiore tra il valore normale delle azioni conferite, rilevato al momento del regolamento dell’operazione, e il valore normale delle azioni ricevute, determinato ai sensi dell’articolo 9, comma 4, lett. a), ossia in misura pari alla media aritmetica dei prezzi delle medesime azioni rilevati nell’ultimo mese antecedente la data di regolamento».

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