Le istruzioni di Banca d’Italia sono vincolanti anche per i giudici
Il difficile governo in banca uic

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Tribunale di Rovigo, 11 marzo 2015

Il Tribunale di Rovigo, con la pronuncia in esame, si è uniformato a quell’orientamento della giurisprudenza di merito che va ormai diffondendosi nelle corti italiane, e che ritiene che le istruzioni fornite dalla Banca d’Italia  per la verifica del rispetto del tasso soglia siano vincolanti per gli istituti di credito.

In buona sostanza, il Giudice di Rovigo, nell’esaminare una problematica legata all’applicazione della c.m.s., ha ritenuto che “la soglia usuraria debba soggiacere alla metodica rilevazione fissata in precedenza dai decreti ministeriali recettivi delle rilevazioni trimestrali dalla Banca d’Italia e ciò fino a che la rilevazione del T.E.G. non seguirà le nuove disposizioni omnicomprensive di cui all’incipit del II comma della legge 108/96”.

Degno di rilievo è dunque il percorso logico giuridico sviluppato dal Tribunale di Rovigo ai fini della decisione.

Ed invero, il Giudice, ragionando a contrario, ossia assumendo di voler escludere la vincolatività delle Istruzioni della Banca D’Italia, ha osservato che “il giudice di merito potrebbe liberamente valutare quali, tra commissioni, remunerazioni e spese, siano gli elementi rilevanti ai fini del calcolo del tasso effettivo praticato in un’operazione di finanziamento, per confrontare il valore risultante con la soglia di usura”.

Tuttavia, se così fosse, prosegue il Tribunale di Rovigo, si opererebbe un raffronto tra la soglia di usura ed un valore che risulterebbe evidentemente disomogeneo rispetto ad essa.

Ecco perché, dunque, le Istruzioni fornite dalla Banca D’Italia assumono valore vincolante sia per gli Istituti di credito sia per i Giudici.

Articolo tratto da

iusletter

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3 commenti

  • arrows8691 ha detto:

    La conoscenza di codesta materia da parte di chi ha redatto la sentenza pubblicata in nome del Popolo Italiano non raggiunge neanche la mediocrità. Che la soglia usuraria debba soggiacere alla metodica rilevazione fissata in precedenza dai decreti ministeriali recettivi delle rilevazioni trimestrali dalla Banca d’Italia equivale a dire violazione manifesta della legge nonché del diritto dell’Unione Europea. Il Popolo Italiano se deve pagare le imposte ed anche a dismisura per ottenere dalla Giustizia questo grado di impreparazione in tal caso occorre diminuirle seguendo una logica di mercato: qualità -prezzo. Alta qualità del servizio alto prezzo – bassa qualità del servizio basso prezzo. Abbiamo bisogno di Giudici preparati, di consulenti preparati, di avvocati preparati, di uomini di Stato preparati, di Politici preparati. Questa è la Giustizia in nome del Popolo Italiano?

  • arrows8691 ha detto:

    L’articolo 101 della Costituzione occorre ripassarlo di tanto in tanto: La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge. Le istruzioni di Banca d’Italia rappresentano la legge? E l’articolo 644 del Codice penale rappresenta cosa? O è la Banca d’Italia che rappresenta la legge? Per fortuna che vi sono magistrati con la M maiuscola.

  • Venusia ha detto:

    Il Tribunale di Rovigo dovrebbe forse sapere che la stessa Banca d’Italia nel comunicato del 3.07.2013 scrittura che le ‘Istruzioni POSSONO (non DEVONO) costituire una metodologia di riferimento per la valutazione dei casi concreti condotta dalla magistratura ma non ne vincolano le decisioni’….In poche parole ciò significa, illustri Giudici di Rovigo, che l’Autorità di Vigilanza nel far passare le proprie istruzioni come free opinion non vincolanti, addossa alla magistratura la responsabilità delle determinazioni assunte in materia di usura anche se contrastanti con le norme di legge e la giurisprudenza prevalente….bella mossa!

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