Le start-up innovative che si avvalgono del requisito di R&S dovranno continuare a redigere il bilancio con nota integrativa
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Viene posta quindi l’attenzione sulle novità introdotte dal D.Lgs. 139/2015pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 4 settembre 2015 e con il quale il Legislatore Italiano ha concluso l’iter di attuazione della Direttiva Europea 2013/34/UE, e parallelamente sulla normativa che disciplina le “start-up innovative”.

 

Con l’inserimento nel Codice Civile dell’articolo 2435-ter è stato definito il concetto di “micro-impresa”.

Vengono qualificate come “micro-imprese” le società che nel primo esercizio, o successivamente per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti limiti:

* totale attivo di stato patrimoniale: Euro 175.000;

* ricavi delle vendite e delle prestazioni: Euro 350.000;

* dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.

Per la suddetta tipologia di società, per la quale si applicano gli schemi di bilancio (Stato Patrimoniale e Conto Economico) ed i criteri di valutazione previsti dall’articolo 2435-bis del Codice Civile (Bilancio in forma abbreviata), sono previste delle semplificazioni.

In particolare, le “micro-imprese” sono esonerate dalla redazione:

* del Rendiconto Finanziario;

* della Relazione sulla Gestione, quando in calce allo Stato Patrimoniale risultano le informazioni relative a:

  • numero e valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l’indicazione della parte di capitale corrispondente (articolo 2428, comma 3, numero 3, Codice Civile);
  • numero e valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell’esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l’indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni (articolo 2428, comma 3, numero 4, Codice Civile);

* della Nota Integrativa, se in calce allo Stato Patrimoniale sono riportate determinate informazioni previste dall’articolo 2427 del Codice Civile, quali:

  • l’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime (articolo 2427, numero 9, Codice Civile);
  • l’ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria, precisando il tasso di interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria (articolo 2427, numero 16, Codice Civile).

Con l’introduzione della nozione di “micro-impresa”, il Legislatore ha quindi previsto tre tipologie di bilancio differenti, che vengono così riassunte:

Totale Attivo Stato Patrimoniale Ricavi delle vendite e delle prestazioni Numero medio dei dipendenti Documenti obbligatori
Bilancio ordinario Superiore a Euro 4.400.000 Superiore a Euro 8.800.000 Superiore a 50 – Stato Patrimoniale

– Conto Economico

– Nota Integrativa

– Relazione sulla Gestione

– Rendiconto Finanziario

Bilancio abbreviato Non superiore a Euro 4.400.000 Non superiore a Euro 8.800.000 Non superiore a 50 – Stato Patrimoniale

– Conto Economico

– Nota Integrativa

– Relazione sulla Gestione (possibile esonero dalla redazione)

Bilancio delle micro-imprese Non superiore a Euro 175.000 Non superiore a Euro 350.000 Non superiore a 5 – Stato Patrimoniale

– Conto Economico

– Nota Integrativa (possibile esonero dalla redazione)

– Relazione sulla Gestione (possibile esonero dalla redazione)

 

Si ricorda che il D.L. 179/2012 all’articolo 25 dopo aver definito come “start-up innovativa” la società di capitali che ha come oggetto sociale esclusivo o comunque prevalente “lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico”, stabilisce che, tra gli altri, deve possedere almeno uno dei seguenti requisiti:

* spese sostenute in ricerca e sviluppo uguali o superiori al 15% del maggior valore fra costo e valore totale della produzione;

* tra la forza lavoro complessiva sono impiegati come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo:

  • in percentuale uguale o superiore a 1/3, personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea o che abbia svolto, da almeno 3 anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero;

ovvero

  • in percentuale uguale o superiore a 2/3, personale in possesso di laurea magistrale (D.M. 270/2004);

* deve essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa ad un’invenzione industriale, biotecnologica, ad una topografia di prodotto a semiconduttori o ad una nuova varietà vegetale ovvero titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato, purché tali privative siano direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività di impresa.

Nel caso in cui la “start-up innovativa” si avvalga del primo requisito, le spese sostenute in ricerca e sviluppo dovranno risultare dall’ultimo bilancio approvato ed essere obbligatoriamente descritte in nota integrativa.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto e del confronto tra le due normative, sorge ovviamente il problema dell’indicazione in Nota Integrativa, da parte di una “start-up innovativa” che ha deciso di avvalersi del requisito relativo alle spese sostenute in ricerca e sviluppo e che contemporaneamente ha tutte le caratteristiche per essere definita “micro-impresa”, dell’esposizione dettagliata riferita al sostenimento delle spese in questione.

Relativamente a quest’ultima imposizione posta nei confronti delle “start-up innovative”, che è in sostanziale contrasto con le semplificazioni introdotte dal D.Lgs. 139/2015, il Ministero dello Sviluppo Economico il 17 novembre 2016 con parere n. 361851, rispondendo ad un quesito posto da un professionista, stabilisce che nel caso in cui la “start-up innovativa” rientri nel concetto di “micro-impresa”, per la descrizione delle spese in ricerca e sviluppo non sarà possibile né redigere la Nota Integrativa solo per la parte relativa alle spese in esame né inserirne il dettaglio nella pratica Comunica effettuata per segnalare il mantenimento dei requisiti.

Facendo prevalere la disposizione prevista dal D.L. 179/2012, il MISE sancisce la permanenza dell’obbligo di redazione della Nota Integrativa per le “start-up innovative” di minori dimensioni che intendono avvalersi del requisito delle spese di ricerca e sviluppo, al fine di consentire all’Amministrazione di verificare immediatamente la rispondenza della dichiarazione di possesso del suddetto requisito.

 

La soluzione sopra prospetta, o più precisamente il vincolo posto dal Ministero dello Sviluppo Economico, si scontra però con la nuova Tassonomia XBRL pubblicata pochi giorni dopo.

Infatti, dal 21 novembre 2016 è disponibile sul sito dell’Associazione XBRL Italia e su quello dell’Agenzia per l’Italia Digitale, in attesa della pubblicazione da parte del MISE del comunicato sulla Gazzetta Ufficiale, la versione definitiva della Tassonomia XBRL, denominata PCI 2016-11-14, che dovrà essere applicata dalle società di capitali ai bilanci chiusi a partire dal 31 dicembre 2016 o successivamente.

La suddetta Tassonomia, che ha ricevuto parere favorevole da parte dell’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), al fine di consentire il deposito dei bilanci redatti secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. 139/2015, introduce, tra le altre novità, i nuovi schemi di bilancio delle “micro-imprese”.

Nello specifico, oltre ad inserire le tabelle concernenti l’informativa su:

* ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi ad amministratori e sindaci e degli impegni assunti per loro conto;

* importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale;

* azioni proprie e azioni o quote di società controllanti possedute, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona;

* azioni proprie e di società controllanti acquisite o alienate nell’esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona;

prevede dei campi testuali di commento che saranno destinati ad accogliere informazioni ulteriori richieste dal nostro ordinamento e non in modo specifico dall’articolo 2435-ter del Codice Civile.

In particolare, grazie all’introduzione molto chiara tra le “Altre informazioni” in calce al bilancio, del campo testuale “Informazioni richieste dalla legge in merito a startup e PMI innovative”, si apre la possibilità per le “start-up innovative micro-imprese” di beneficiare delle semplificazioni introdotte dal Legislatore Italiano, in merito alla possibilità di non redigere la Nota Integrativa.

Tutto ciò premesso, appare necessario che la soluzione indicata dal Ministero dello Sviluppo Economico attraverso il parere n. 361851 che impone l’obbligo di redazione della Nota Integrativa per poter avvalersi del requisito delle spese di ricerca e sviluppo, debba essere rivista.

In caso contrario e preso atto che dall’esame del documento “Sviluppo della tassonomia 2016-11-14” pubblicato sul sito dell’Associazione XBRL Italia, tra le tabelle del “Bilancio d’esercizio micro” non sono previste quelle relative alla Nota Integrativa, neanche per un’eventuale compilazione facoltativa, le“start-up innovative” di minori dimensioni potrebbero non avere la possibilità di usufruire delle semplificazioni introdotte dal D.Lgs. 139/2015 in attuazione della Direttiva Europea e dover necessariamente redigere il bilancio in forma abbreviata o in forma ordinaria.

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