Trib. Reggio Emilia, 18 dicembre 2015
La pronunzia in commento, che si inserisce nel medesimo solco già tracciato da altre Corti di Merito, trae origine dall’ormai noto dibattito – che diparte dalla sentenza del Supremo Collegio civile n. 350/2013 – ovvero se, ai fini del calcolo della soglia di usura, debba o meno essere applicata la sommatoria tra gli interessi corrispettivi e moratori rinvenienti dall’obbligazione sottoscritta dal cliente con il proprio istituto di credito.
A tale ultimo riguardo è conosciuto – specialmente agli “addetti ai lavori” – il percorso giurisprudenziale precedente ed appena successivo alla richiamata sentenza della Suprema Corte, la quale puntualizzava come debba essere disattesa la verifica della usurarietà del tasso di interesse condotta mediante la sommatoria del tasso corrispettivo e del tasso di mora.
La sentenza n. 350/2013 si limita infatti a ribadire il principio secondo il quale anche la pattuizione relativa al tasso degli interessi di mora deve essere soggetta alla verifica del rispetto della L. 108/1996, ma in nessun caso afferma che gli interessi corrispettivi e gli interessi moratori debbano essere cumulati tra loro e considerati unitariamente.
A sostegno di tale tesi, giova ricordare che la natura dei tassi di interesse in discorso assolve al ristoro di due diverse e distinte tutele.
Da un lato, gli interessi moratori hanno funzione risarcitoria rispetto al pregiudizio (: il ritardo) subìto dalla banca che si vede illegittimamente procrastinato il soddisfacimento del proprio diritto di credito.
Dall’altro lato, invece, gli interessi corrispettivi sono comunque dovuti dal cliente alla banca per il solo fatto della fruibilità del capitale da quest’ultima messo a disposizione, sia esso rappresentato da un mutuo o da una linea di credito.
Le Corti di Merito, facendo quindi propri i principi giuridici posti dalla Cassazione alla base dell’orientamento sopra visto – e qui sta la novità della decisione qui in commento – ritengono conseguentemente che quella parte che in giudizio spenda la tesi della sommatoria, può essere condannata ex art. 96 c.p.c.. Le sanzioni, in punto, sono state anche esemplari (vd. Sentenza Trib. Padova, 10.03.2015, nda).
Ciò posto, nella questione approdata al Tribunale di Reggio Emilia, l’attore deduceva in giudizio l’usurarietà del tasso moratorio afferente un contratto di mutuo ipotecario stipulato con la banca convenuta.
Il Magistrato romagnolo, sulla sola base della documentazione in atti, respingeva in toto la domanda attrice -8che deduceva per la sommatoria degli interessi in parola) ribadendo che “l’usurarietà degli interessi corrispettivi o moratori va scrutinata con riferimento all’entità degli stessi, e non già alla sommatoria dei moratori con i corrispettivi…”.
In virtù di quanto sopra il Tribunale, sulla scorta poi della “palese ed evidente strumentalità della domanda”, condannava l’attore al pagamento, in favore dell’Istituto di credito, di una somma per lite temeraria pari alle ulteriori spese legali liquidate.
Articolo tratto da