Legittimi sia il piano di ammortamento alla francese sia il calcolo degli interessi di mora sulle rate scadute
riconoscimento

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Trib. Lecce, 14 dicembre 2015 n. 5857 

La difesa dell’opponente sosteneva che, nel caso di specie, fosse configurabile un’ipotesi di anatocismo in quanto la finanziaria aveva applicato un piano di ammortamento alla francese e, a seguito dell’inadempimento del soggetto finanziato, calcolato interessi di mora sulle rate scadute e rimaste impagate.

Il Tribunale Salentino, tuttavia, ha precisato, in primo luogo, che nel metodo di capitalizzazione “alla francese“, o “progressivo“, vi sono rate costanti, costituite da quota-interessi decrescente e da quota-capitale crescente in progressione geometrica.

In buona sostanza, il giudice adito ha chiarito che in un piano di ammortamento c.d. “alla francese” gli interessi vengono calcolati sulla quota capitale e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata; sicché, non vi è alcuna discordanza tra il tasso pattuito e quello applicato.

In definitiva, ha concluso sul punto il Tribunale, in un piano di ammortamento alla francese non si verifica alcuna applicazione di interessi su interessi, posto che “l’imputazione dei pagamenti prevalentemente in conto interessi e solo in minima parte in conto capitale… risulta assolutamente rispondente alla regola prevista nell’art. 1194 c.c.“.

Proseguendo nel solco così tracciato, con riferimento agli interessi di mora il Giudice ha precisato, poi, come “non via sia nulla di errato nel calcolare gli interessi moratori sulle rate già scadute ed impagate (comprensive anche della quota-interessi), oltre che sulla quota-capitale residua al momento della risoluzione del contratto, trattandosi di previsione conforme alla normativa applicabile alla fattispecie (Art. 3, c. 1, delibera CICR 09.02.200)“.

Proprio con riferimento ai contratti di finanziamento, infatti, trova applicazione il D. Lgs. 4 agosto 1999 n. 342 che, integrando l’art. 120 del D.Lgs. 285/1993, ha previsto espressamente che: “Il C.I.C.R. stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori“.

E’ bene poi anche ricordare che in forza di tale delega, con delibera del 9 febbraio 2000 – entrata in vigore il 22 aprile 2000 – il C.I.C.R. ha regolato alcune particolari fattispecie contrattuali, tra cui i finanziamenti con rimborso rateale.

Nel dettaglio, la delibera prevede che nei rimborsi rateali dei finanziamenti non regolati in conto corrente, in caso di inadempimento all’obbligo di pagare le rate alle scadenze temporali predefinite, siano dovuti, se contrattualmente convenuto, gli interessi a decorrere dalla scadenza dell’importo stabilito e, dunque, anche sulla rata o parte di rata che comprende gli interessi corrispettivi (“nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenza temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore, l’importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento”).

Pertanto, poiché quanto previsto dalla delibera in commento trovava concreta attuazione nella clausola 3.G) delle condizioni generali di finanziamento, il Tribunale di Lecce, superata anche l’eccezione di vessatorietà di tale previsione contrattuale, ha ritenuto il profilo dell’anatocismo ontologicamente incompatibile con la natura dell’operazione di finanziamento oggetto di causa.

Articolo tratto da

iusletter

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