A stabilirlo sono diversi emendamenti al ddl concorrenza approvati dalle commissioni Finanze e Attività Produttive della Camera.
Negli emendamenti si prevede, infatti, che gli intermediari assicurativi, le banche, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari condizionano l’erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo alla stipula di un contratto di assicurazione, “sono tenuti a sottoporre al cliente il proprio preventivo”.
Le norme prevedono poi che il cliente “debitamente informato al momento della sottoscrizione, ha comunque il diritto di recedere, senza spese, dal contratto di polizza assicurativa entro sessanta giorni dalla sottoscrizione del contratto”. Gli operatori sono anche obbligati “a informare il richiedente il finanziamento della provvigione percepita e dell’ammontare della provvigione pagata dalla compagnia assicurativa all’intermediario, sia in termini assoluti che percentuali sull’ammontare complessivo”.