Il Mise rinvia “Agenda Digitale” e “Industria sostenibile”
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Il Ministero dello Sviluppo Economico ha stabilito che la data iniziale di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni per gli interventi “Agenda Digitale” e “Industria sostenibile” a valere sulle risorse del FRI, originariamente fissata al 26 ottobre 2016, è differita al 29 novembre 2016.
La data a partire dalla quale possono essere avviate le attività di predisposizione delle domande da
parte dei soggetti proponenti di cui al comma 1, fissata al 12 ottobre 2016 dall’articolo 2, comma 4, del decretodel Direttore generale per gli incentivi alle imprese 14 luglio 2016, è differita al 15 novembre 2016.Si tratta dell’apertura dello sportello per la presentazione da parte di piccole, medie e grandi imprese, anche in forma congiunta di progetti di ricerca e sviluppo nell’ambito delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione elettroniche (ICTJ, di importo compreso tra 5 e 40 milioni di euro.
INTERVENTI FINANZIABILI: Gli interventi finanziabili sono quelli che riguardano:
– per Agenda digitale, lo sviluppo di grandi progetti di ricerca e sviluppo nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione elettroniche;
– Per Industria sostenibile, grandi progetti di ricerca focalizzati nell’ambito di specifiche tematiche dell’industria sostenibile.
AGEVOLAZIONE:Ricordiamo che le agevolazioni sono concesse nella forma combinata del contributo diretto alla spesa e del finanziamento agevolato.

 

BANDI ICT- AGENDA DIGITALE E INDUSTRIA SOSTENIBILE

BANDI DEDICATI A ICT – AGENDA DIGITALE E INDUSTRIA SOSTENIBILE

  • GRANDI PROGETTI R&S (RISORSE PON “IMPRESE E COMPETITIVITÀ”) E
  • GRANDI PROGETTI R&S (RISORSE FRI)

Il Ministero ha promosso due interventi del Fondo per la crescita sostenibile per la promozione di grandi progetti di ricerca e sviluppo nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione elettroniche (ICT), coerenti con l’Agenda digitale italiana, e nel settore della cosiddetta industria sostenibile.

PRIMO BANDO

Il primo bando, adottato con decreto ministeriale 15 ottobre 2014 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 4 dicembre 2014, ha lo scopo di sostenere progetti in grado di esercitare un significativo impatto sullo sviluppo del sistema produttivo e dell’economia del Paese, grazie a un mercato digitale unico basato su Internet veloce e superveloce e su applicazioni interoperabili e sviluppando specifiche Tecnologie Abilitanti, nell’ambito di quelle definite dal Programma quadro comunitario “Orizzonte 2020”, con adeguate e concrete ricadute su determinati settori applicativi.

SECONDO BANDO

Il secondo bando, adottato con decreto ministeriale 15 ottobre 2014 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5 dicembre 2014, riguarda progetti finalizzati a perseguire un obiettivo di crescita sostenibile, per promuovere un’economia efficiente sotto il profilo delle risorse, più verde e più competitiva, che, utilizzando le Tecnologie Abilitanti Fondamentali, anch’esse definite nel Programma “Orizzonte 2020”, si sviluppano nell’ambito di specifiche Tematiche rilevanti, caratterizzate da maggiore contenuto tecnologico, più rapido impatto sulla competitività e più immediate applicazioni industriali.

  • Con decreto ministeriale 19 marzo 2015 sono state introdotte alcune modifiche, di identica natura, ad entrambi i decreti.

DOTAZIONE FINANZIARIA

Con decreto ministeriale 9 giugno 2016, la dotazione finanziaria, a valere sul Fondo per la crescita sostenibile, inizialmente di 150 milioni di euro per il bando ICT-Agenda digitale e di 250 milioni di euro per il bando Industria sostenibile,  è stata incrementata di 26 milioni di euro il bando ICT Agenda digitale, la cui dotazione finanziaria complessiva è conseguentemente rideterminata in  176 milioni di euro, e di 48 milioni di euro il bando Industria sostenibile, la cui dotazione finanziaria complessiva è conseguentemente rideterminata in  298 milioni di euro.

PRIMO BANDO

DECRETO MINISTERIALE DEL 15 OTTOBRE 2014
INTERVENTO DEL FONDO PER LA CRESCITA SOSTENIBILE
(ICT)
Il decreto ministeriale del 15 ottobre 2014 – Intervento del Fondo per la crescita sostenibile in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione elettroniche e per l’attuazione dell’Agenda digitale italiana.

  • Il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 4 dicembre 2014.

FINALITA’

Il decreto disciplina le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di
progetti di ricerca e sviluppo:
  • a) di rilevanti dimensioni, secondo quanto previsto all’articolo 4, comma 2, lettera a);
  • b) coerenti con le finalità dell’Agenda digitale italiana;
  • c) finalizzati a sfruttare al meglio il potenziale delle ICT per favorire l’innovazione, il risparmio, la crescita economica, la crescita occupazionale e la competitività, ottenendo vantaggi socio-economici sostenibili grazie a un mercato digitale unico basato su Internet veloce e superveloce e su applicazioni interoperabili;
  • d) in grado di esercitare un significativo impatto sullo sviluppo del sistema produttivo e dell’economia del Paese, avvalendosi dell’impiego di specifiche tecnologie abilitanti fondamentali, così come definite nell’ambito del Programma Horizon 2020.
LE AGEVOLAZIONI SONO CONCESSE SULLA BASE DI UNA PROCEDURA VALUTATIVA NEGOZIALE.
Le risorse finanziarie disponibili per la concessione delle agevolazioni previste dal presente decreto ammontano a euro 150.000.000,00 (centocinquantamilioni/00) a valere sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile e possono essere integrate da ulteriori risorse finanziarie comunitarie ovvero dalle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca istituito presso la Cassa depositi e prestiti S.p.a. dall’articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

BENEFICIARI

Possono beneficiare delle agevolazioni i seguenti soggetti:
  • a) le imprese che esercitano le attività di cui all’articolo 2195 del codice civile, numeri 1) e 3), ivi comprese le imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
  • b) le imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attività industriale;
  • c) le imprese che esercitano le attività ausiliarie di cui al numero 5) dell’articolo 2195 del codice civile, in favore delle imprese di cui alle lettere a) e b);
  • d) i centri di ricerca con personalità giuridica;
  • e) i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) definiti imprese start-up innovative.

CONTRATTO DI RETE

I soggetti di cui al comma l, fino a un numero massimo di cinque, possono presentare progetti anche congiuntamente tra loro. In tali casi, i progetti devono essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, quali, a titolo esemplificativo, il consorzio e l’accordo di partenariato.
  • Il contratto di rete o le altre forme contrattuali di collaborazione devono configurare una collaborazione effettiva, stabile e coerente rispetto all’articolazione delle attività, espressamente finalizzata alla realizzazione del progetto proposto.

REQUISITI

I SOGGETTI DI CUI AL COMMA 1 DEVONO POSSEDERE I SEGUENTI REQUISITI:
  • a) essere regolarmente costituiti in forma societaria e iscritti nel Registro delle imprese; le imprese non residenti nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nel relativo registro delle imprese;
  • b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali;
  • c) trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno due bilanci approvati;
  • d) non essere stati destinatari, nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dal Ministero, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce;
  • e) essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
  • f) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà cosi come individuata all’articolo 2, punto 18, del Regolamento GBER;
  • g) non essere destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.
I soggetti di cui al comma 1 non residenti sul territorio italiano devono dimostrare di disporre, alla data di richiesta della prima erogazione dell’agevolazione, di almeno una sede sul territorio italiano.

PROGETTI AMMISSIBILI

I progetti ammissibili alle agevolazioni devono prevedere la realizzazione nel territorio italiano di attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, strettamente connesse tra di loro in relazione all’obiettivo previsto dal progetto, finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti o processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali e con adeguate e concrete ricadute sui settori applicativi.
i fini dell’ammissibilità alle agevolazioni i progetti di ricerca e sviluppo devono:
  • a) prevedere spese ammissibili non inferiori a euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) e non superiori a euro 40.000.000,00 (quarantamilioni/00);
  • b) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni e comunque non oltre 3 mesi dalla data del decreto di concessione.
  • c) avere una durata non superiore a 36 mesi. Su richiesta motivata del soggetto beneficiario, il Ministero può concedere una proroga del termine di ultimazione del progetto non superiore a 12 mesi;
  • d) qualora presentati congiuntamente da più soggetti, prevedere che ciascun proponente sostenga almeno il 10 per cento dei costi complessivi ammissibili.

SPESE AMMISSIBILI

SONO AMMISSIBILI ALLE AGEVOLAZIONI LE SPESE E I COSTI RELATIVI A:
  • a) il personale dipendente del soggetto proponente o in rapporto di collaborazione;
  • b) gli strumenti e le attrezzature di nuova fabbricazione;
  • c) i servizi di consulenza e gli altri servizi utilizzati per l’attività del progetto di ricerca e sviluppo, inclusa l’acquisizione o l’ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del know-how, tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato;
  • d) le spese generali derivanti direttamente dal progetto di ricerca e sviluppo;
  • e) i materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto.

AGEVOLAZIONE

Le agevolazioni sono concesse nei limiti delle intensità massime di aiuto stabilite dagli articoli 4 e 25 del Regolamento GBER e del 100 per cento della spesa ammissibile, nella forma del finanziamento agevolato per una percentuale nominale delle spese ammissibili complessive articolata, in relazione alla dimensione di impresa, come segue:
  • a) 60 per cento per le imprese di piccola e media dimensione;
  • b) 50 per cento per le imprese di grande dimensione.

CONTRIBUTO

In aggiunta al finanziamento agevolato di cui al comma 1, e sempre nei limiti di cui allo stesso comma 1, è altresì concessa, a valere sul Fondo per la crescita sostenibile, un’agevolazione nella forma del contributo diretto alla spesa.
  • Il contributo è concesso fino al 15 per cento delle spese ammissibili per le imprese di piccola e media dimensione e fino al 10 per cento per quelle di grande dimensione.
La misura effettiva è correlata al punteggio di cui all’articolo 10, comma 3, complessivamente conseguito dal progetto ed è determinata in proporzione al rapporto tra la differenza tra il punteggio conseguito e il punteggio minimo ammissibile e la differenza tra il punteggio massimo e il punteggio minimo, calcolato con una cifra decimale senza arrotondamento.
La misura del contributo diretto alla spesa è elevata, comunque nei limiti di cui al comma 1, di 5 punti percentuali al sussistere di almeno una delle seguenti condizioni:
  • a) qualora il progetto venga realizzato con il contributo esterno di almeno un organismo di ricerca in misura non inferiore al 10 per cento della spesa complessivamente ammissibile e l’organismo di ricerca abbia il diritto di pubblicare i risultati dei progetti di ricerca nella misura in cui derivino da ricerche da esso svolte;
  • b) qualora il progetto sia realizzato in parte, nell’ambito di forme di collaborazione internazionale effettiva e stabile tra imprese, in altro Stato membro dell’Unione europea ovvero in quelli contraenti l’accordo SEE, fermo restando quanto previsto dall’articolo 4, comma 1;
  • c) qualora ai progetti congiunti di cui all’articolo 3, comma 2, partecipi almeno una PMI.

FINANZIAMENTO AGEVOLATO

Il finanziamento agevolato non è assistito da forme di garanzia, fermo restando che i crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio ai sensi dell’articolo 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Il finanziamento agevolato ha una durata massima di 8 anni, oltre un periodo di preammortamento della durata massima di 3 anni decorrenti dalla data del decreto di concessione di cui all’articolo 12.
  • È facoltà del soggetto beneficiario, o di ciascuno dei soggetti beneficiari in caso di realizzazione del progetto in modo congiunto, rinunciare, in tutto o in parte, al periodo di preammortamento.
  • Il rimborso del finanziamento agevolato avviene secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno.
  • Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze.
  • Il tasso agevolato di finanziamento è pari al 20 per cento del tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni. In ogni caso il tasso agevolato non può essere inferiore a 0,8 per cento.
  • Qualora il valore complessivo dell’agevolazione determinata ai sensi del presente articolo superi l’intensità massima prevista dalla disciplina comunitaria indicata al comma l, l’importo del contributo diretto alla spesa è ridotto al fine di garantire il rispetto della predetta intensità.
  • L’ammontare delle agevolazioni è rideterminato al momento dell’erogazione a saldo e non può essere superiore a quanto previsto nel decreto di concessione.
  • Le agevolazioni concesse in relazione ai progetti di ricerca e sviluppo di cui al presente decreto non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese.

SECONDO BANDO

DECRETO MINISTERIALE 15 OTTOBRE 2014
INTERVENTO DEL FONDO PER LA CRESCITA SOSTENIBILE
(INDUSTRIA SOSTENIBILE)

Ill decreto ministeriale del 15 ottobre 2014 disciplina l’intervento del Fondo per la crescita sostenibile in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo nell’ambito di specifiche tematiche rilevanti per l’ “industria sostenibile.”

  • Il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 4 dicembre 2014.

FINALITA’

IL DECRETO DISCIPLINA LE PROCEDURE PER LA CONCESSIONE ED EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI IN FAVORE DI PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO:

  • a) di rilevanti dimensioni, secondo quanto previsto all’articolo 4, comma 4, lettera a);
  • b) che perseguono un obiettivo di crescita sostenibile, per promuovere un’economia efficiente sotto il profilo delle risorse, più verde e più competitiva;
  • c) contenuti nel numero ma altamente efficaci nel contribuire concretamente e celermente ad elevare la prestazione del Paese sul piano dell’innovazione e dell’avanzamento tecnologico;
  • d) in grado di esercitare un significativo impatto sullo sviluppo del sistema produttivo e dell’economia del Paese, avvalendosi dell’impiego di specifiche tecnologie abilitanti fondamentali, così come definite nell’ambito del Programma Orizzonte 2020;
  • e) che si sviluppano nell’ambito di specifiche tematiche rilevanti, caratterizzate da maggiore contenuto tecnologico, più rapido impatto sulla competitività e più immediate applicazioni industriali.

Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse sulla base di una procedura valutativa negoziale,

RISORSE

Le risorse finanziarie disponibili per la concessione delle agevolazioni previste dal presente decreto ammontano a euro 250.000.000,00 (duecentocinquantamilioni/00) a valere sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile e possono essere integrate da ulteriori risorse finanziarie comunitarie ovvero dalle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca istituito presso la Cassa depositi e prestiti S.p.a. dall’articolo 1, comma 354 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

BENEFICIARI

Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto i seguenti soggetti:

  • a) le imprese che esercitano le attività di cui all’articolo 2195 del codice civile, numeri 1) e 3), ivi comprese le imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
  • b) le imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attività industriale;
  • c) le imprese che esercitano le attività ausiliarie di cui al numero 5) dell’articolo 2195 del codice civile, in favore delle imprese di cui alle lettere a) e b);
  • d) i centri di ricerca con personalità giuridica;
  • e) i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) definiti imprese start-up innovative ai sensi dell’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

PROGETTI CONGIUNTI

I soggetti di cui al comma l, fino a un numero massimo di cinque, possono presentare progetti anche congiuntamente tra loro.

  • In tali casi, i progetti devono essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di
    collaborazione, quali, a titolo esemplificativo, il consorzio e l’accordo di partenariato.
  • Il contratto di rete o le altre forme contrattuali di collaborazione devono configurare una collaborazione effettiva, stabile e coerente rispetto all’articolazione delle attività, espressamente finalizzata alla realizzazione del progetto proposto.

REQUISITI

I soggetti, alla data di presentazione della domanda, fermi restando i requisiti di legge relativi alle imprese start-up innovative, devono possedere i seguenti requisiti:

  • a) essere regolarmente costituiti in forma societaria ed iscritti nel Registro delle imprese; le imprese non residenti nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nel relativo registro delle imprese;
  • b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali;
  • c) trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno due bilanci approvati;
  • d) non essere stati destinatari, nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dal Ministero, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce;
  • e) essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
  • f) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà cosi come individuata all’articolo 2, punto 18 del Regolamento GBER;
  • g) non essere destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

I soggetti di cui al comma 1 non residenti sul territorio italiano devono dimostrare di disporre, alla data di richiesta della prima erogazione
dell’agevolazione, di almeno una sede sul territorio italiano.

PROGETTI AMMISSIBILI

I progetti ammissibili alle agevolazioni devono prevedere la realizzazione nel territorio italiano di attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, strettamente connesse tra di loro in relazione all’obiettivo previsto dal progetto, finalizzate alla realizzazione di nuovi
prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali e che si sviluppano nell’ambito delle tematiche rilevanti riportate nell’allegato n. 1 al decreto.
AI FINI DELL’AMMISSIBILITÀ ALLE AGEVOLAZIONI I PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO DEVONO:

  • a) prevedere spese ammissibili non inferiori a euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) e non superiori a euro 40.000.000,00 (quarantamilioni/00);
  • b) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni, comunque non oltre 3 mesi dalla data del decreto di concessione;
  • c) avere una durata non superiore a 36 mesi.  Su richiesta motivata del soggetto beneficiario, il Ministero può concedere una proroga del termine di ultimazione del progetto non superiore a 12 mesi;
  • d) qualora presentati congiuntamente da più soggetti, prevedere che ciascun proponente sostenga almeno il 10 per cento dei costi complessivi ammissibili.

SPESE AMMISSIBILI

SONO AMMISSIBILI ALLE AGEVOLAZIONI DI CUI AL PRESENTE DECRETO LE SPESE E I COSTI RELATIVI A:

  • a) il personale dipendente del soggetto proponente o in rapporto di collaborazione;
  • b) gli strumenti e le attrezzature di nuova fabbricazione;
  • c) i servizi di consulenza e gli altri servizi utilizzati per l’attività del progetto di ricerca e sviluppo, inclusa l’acquisizione o l’ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del know-how, tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato;
  • d) le spese generali derivanti direttamente dal progetto di ricerca e sviluppo;
  • e) i materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto;

AGEVOLAZIONI

Le agevolazioni sono concesse, a valere sulle risorse della contabilità speciale n. 1201 del Fondo per la crescita sostenibile, nei limiti delle intensità massime di aiuto stabilite dagli articoli 4 e 25 del Regolamento GBER e del 100 per cento della spesa ammissibile, nella forma del finanziamento agevolato per una percentuale nominale delle spese ammissibili complessive articolata, in relazione alla dimensione di impresa, come segue:

  • a) 60 per cento per le imprese di piccola e media dimensione;
  • b) 50 per cento per le imprese di grande dimensione.

CONTRIBUTO

In aggiunta al finanziamento agevolato è altresì concessa, a valere sul Fondo per la crescita sostenibile, un’agevolazione nella forma del contributo diretto alla spesa, utilizzando.

Il contributo è concesso fino al 15 per cento delle spese ammissibili, per le imprese di piccola e media dimensione, e fino al 10 per cento, per quelle di grandi dimensioni.

La misura effettiva è correlata al punteggio di cui all’articolo 10, comma 3 complessivamente conseguito dal progetto ed è determinata in proporzione al rapporto tra la differenza tra il punteggio conseguito e il punteggio minimo ammissibile e la differenza tra il punteggio massimo e il punteggio minimo, calcolato con una cifra decimale senza arrotondamento.

 

La misura del contributo diretto alla spesa è elevata, comunque nei limiti di cui al comma 1, di 5 punti percentuali al sussistere di almeno una delle seguenti condizioni:

  • a) qualora il progetto venga realizzato in parte con il contributo esterno di almeno un organismo di ricerca in misura non inferiore al 10 per cento della spesa complessivamente ammissibile e l’organismo di ricerca abbia il diritto di pubblicare i risultati dei progetti di
    ricerca nella misura in cui derivino da ricerche da esso svolte;
  • b) qualora il progetto sia in parte realizzato, nell’ambito di forme di collaborazione internazionale effettiva e stabile tra imprese, in altro Stato membro dell’Unione europea ovvero in quelli contraenti l’accordo SEE, fermo restando quanto previsto dall’articolo 4, comma 1;
  • c) qualora ai progetti congiunti di cui all’articolo 3, comma 2 partecipi almeno una PMI.

GARANZIA

Il finanziamento agevolato non è assistito da forme di garanzia, fermo restando che i crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio ai sensi dell’articolo 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

FINANZIAMENTO AGEVOLATO

Il finanziamento agevolato ha una durata massima di 8 anni, oltre un periodo di preammortamento della durata massima di 3 anni decorrenti dalla data del decreto di concessione di cui all’articolo 12.

  • È facoltà ’del soggetto beneficiario, o di ciascuno dei soggetti beneficiari in caso di realizzazione del progetto in modo congiunto, rinunciare, in tutto o in parte, al periodo di preammortamento.
  • Il rimborso del finanziamento agevolato avviene secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno.
  • Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze.
  • Il tasso agevolato di finanziamento è pari al 20 per cento del tasso di riferimento, vigente alla data di concessione delle agevolazioni
  • Le agevolazioni concesse in relazione ai progetti di ricerca e sviluppo non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese.
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