Mutuo e terremoti: modalità di addebito degli interessi da “sospensione”

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ABF Collegio di Milano, 6 marzo 2014,  n. 1340 (leggi la decisione per esteso)

Gli eventi sismici verificatisi nel 2012 in Emilia Romagna hanno indotto il legislatore a disporre, con il D.L. n. 74 del 6 giugno 2012, una sospensione automatica delle rate dei mutui intestati ai soggetti residenti nei territori colpiti dal terremoto.

Tale disposizione ha tuttavia ingenerato delle incertezze in ordine alle modalità di addebito degli interessi nel periodo di sospensione disposto ex lege.

Sul punto si segnala un’interessante pronuncia dell’Arbitrato Bancario Finanziario – Collegio di Milano – che con la decisione n. 1340 del 6 marzo 2014 è intervenuta in una controversia vertente “in ordine alle modalità di calcolo degli interessi sulle rate sospese quando è prevista la sospensione integrale delle stesse, e in particolare se tali interessi debbano essere calcolati sulle rate il cui pagamento è stato sospeso ovvero sul capitale residuo”.

Il Collegio, dalla lettura dell’art. 8 del citato Decreto Legge [1] ha desunto, nonostante la laconicità della disposizione, come gli interessi non vadano calcolati sull’intero debito residuo bensì meramente sulle sole rate venute a scadenza nel periodo di sospensione.

La decisione “trova fondamento nel fatto che tali interessi di sospensione sono aggiuntivi rispetto a quelli contrattuali, che risultavano già ab origine calcolati nell’importo complessivo delle rate in cui la restituzione del mutuo era stata suddivisa secondo il piano di ammortamento. Le rate sospese, infatti, sono collocate  in coda al piano di ammortamento, che viene così a prolungarsi per una durata corrispondente, Peraltro, l’interesse di sospensione dovrà essere calcolato sulla sola quota capitale delle rate interessate”.

22 maggio 2014

(Luca Simoni – l.simoni)


[1] Art. 8 del D.L. 74/2012: “Sospensione termini amministrativi, contributi previdenziali ed assistenziali – 1. In aggiunta a quanto disposto dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 130 del 6 giugno 2012, adottato ai sensi dell’artico 9 della legge 2000, n. 212, e successive modificazioni, e fermo che la mancata effettuazione di ritenute ed il mancato riversamento delle ritenute effettuate da parte dei soggetti di cui al predetto decreto a partire dal 20 maggio 2012 e fino all’entrata in vigore del presente decreto-legge, sono regolarizzati entro 30 novembre 2012 senza applicazione di sanzioni e interessi, sono altresì sospesi fino al 30 novembre 2012: (…) il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché degli intermediari finanziari…”.

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