Nel caso di trasferimento il dipendente pubblico non ha diritto alla retribuzione di posizione
riconoscimento

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A specificarlo è la Corte di Cassazione, con la sentenza 19 luglio 2017, n. 17775. La decisione dei giudici origina dal fatto che questo emolumento risulta collegato esclusivamente a specifiche responsabilità o modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, suscettibili di venir meno nella circostanza del mutamento della situazione a cui sono collegate.

Il caso di specie affiorava a seguito della soppressione, mediante legge regionale, dell’azienda autonoma di soggiorno e turismo: qui un dipendente, transitato presso un Comune, chiedeva il riconoscimento delle indennità fisse e continuative precedentemente godute, tra cui quelle relative alle indennità di posizione, maneggio denaro e videoterminalista. Il Tribunale di prima istanza e, successivamente la Corte d’appello, hanno confermato il diritto del dipendente alla loro percezione, in considerazione della natura fissa e continuativa di tali voci retributive. Avverso queste decisioni ricorreva il Comune in Cassazione.

Evidenziano i giudici di Piazza Cavour come il ricorso del Comune sia meritevole di accoglimento a fronte della posizione consolidata del giudice di legittimità, in merito alla corretta pretesa da parte del dipendente trasferito a vedere conservate le sole componenti retributive fisse e continuative avente il carattere di generalità nella garanzia di mantenimento della posizione retributiva maturata. Pertanto, in merito al corretto computo degli emolumenti fissi e continuativi gli stessi non possono che riferirsi alle voci di retribuzione riconosciute a tutti i dipendenti, con conseguente esclusione degli emolumenti che trovino causa in una situazione contingente e temporanea, in quanto destinati a venire meno una volta che questa sia cessata.
Nel caso di specie, non può rientrare la retribuzione di posizione precedentemente attribuita al dipendente dall’amministrazione di provenienza, in quanto la stessa cessa al momento del trasferimento, venendo meno il collegamento con la responsabilità della posizione ricoperta dal dipendente nell’amministrazione di destinazione.

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