Nullità della clausola TAEG per mancata inclusione dei costi assicurativi
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Il Collegio di Coordinamento dell’A.B.F. ha esaminato il ricorso con il quale un cliente, titolare di tre prestiti personali, ha lamentato la natura usuraria degli interessi applicati dall’intermediario ai predetti prestiti, in quanto nel TAEG era stato incluso il costo delle polizze assicurative, delle spese di gestione e degli interessi di mora.

Il cliente ha quindi chiesto al Collegio ABF di verificare i relativi tassi e, nel caso di superamento della soglia antiusura, di disporre la restituzione degli interessi pagati ai sensi dell’art.1815 c.c. e, nel caso di superamento del tasso indicato nel contratto, di dichiarare la nullità della clausola relativa al TAEG con applicazione sostitutiva del tasso dei BOT annuali emessi nell’anno precedente a quello di conclusione del contratto.

Dal canto suo l’intermediario ha rilevato l’erroneità della richiesta del cliente, che pretende un esame del TAEG e non del TEG (tasso effettivo globale), essendo quest’ultimo l’unico rilevante ai fini delle indagini, ed ha poi indicato per ciascun prestito il tasso applicato ed il relativo tasso soglia di riferimento, i primi abbondantemente al di sotto dei secondi.

Per quanto concerne l’inclusione della polizza assicurativa nel TAEG, ha affermato la natura facoltativa delle coperture assicurative sui crediti, risultando esclusa dal TAEG, mentre nel TEG risulta essere compresa qualsiasi assicurazione contestuale alla stipula.

Il Collegio di Coordinamento ha preliminarmente dichiarato l’inammissibilità delle domande in merito alla richiesta avanzata all’ABF di verificare i tassi applicati includendo nel calcolo del TAEG i costi assicurativi, le spese di gestione e gli interessi di mora e, in caso di superamento del tasso soglia, di disporre la restituzione degli interessi pagati: tale richiesta attività “tende a riversare sul Collegio Arbitrale lo svolgimento di un’attività officiosa di tipo consulenziale sostitutiva dell’onere di specifica allegazione e prova gravante sull’interessato”, tanto più che il ricorrente non enuncia i dati specifici e concreti da prendere in considerazione per la verifica (oltre all’errore concettuale di richiamare il TAEG al posto del TEG).

Il Collegio ha invece ritenuto utile verificare la domanda subordinata, diretta ad accertare il comportamento illegittimo dell’intermediario che non ha incluso nel calcolo del TAEG né gli interessi di mora né il costo di polizze assicurative finalizzate alla garanzia di rimborso dei prestiti, costituendo una questione di diritto basata su elementi oggettivi.

Sul punto il Collegio specifica che la norma applicabile non è l’art. 117 del T.U.B., invocata dal ricorrente, ma, trattandosi di finanziamenti stipulati da un consumatore, l’art. 125 bis del TUB che, al comma 6, prevede la nullità delle clausole relative a costi a carico del consumatore non inclusi o non correttamente inclusi nel TAEG pubblicizzato.

Il Collegio di Coordinamento a tal proposito ricorda brevemente le considerazioni del Collegio rimettente, ed in particolare che per il primo finanziamento, pur risultando un TAEG dell’11,59% e non dell’8,78% indicato nel contratto, per la mancata inclusione del costo delle polizze obbligatorie, non si potrebbe giungere a dichiarare la nullità della clausola  relativa al TAEG con applicazione sostitutiva del tasso dei BOT annuali (e questo perché la normativa vigente all’epoca di stipula del primo finanziamento non prevedeva tale possibilità). Diversa invece la situazione per gli altri due finanziamenti, secondo il Collegio rimettente: non essendo state incluse nel TAEG le polizze assicurative di c.d. credit protection, per il secondo dei tre finanziamenti il TAEG reale risulterebbe pari al 12,59% (anzichè al 9,33% indicato nel contratto) e nel terzo al 16.61% (anziché all’11,52% indicato in contratto).

Secondo il Collegio rimettente però nel caso di specie l’accoglimento del ricorso non potrebbe andare oltre al mero accertamento della illegittimità del comportamento dell’intermediario, reputando che “il 6° e il 7° comma dell’art.125 bis sono strutturati come due disposizioni reciprocamente autonome e autosufficienti”: ritenendo il caso di specie rientrante nel predetto comma 6 dell’art. 125 bis del T.U.B, di conseguenza dovrebbe dichiararsi la nullità della clausola che prevede il costo senza che nulla sia dovuto per il futuro (a tale titolo) dal consumatore, ma escludendo che sia possibile applicare il tasso legale sostitutivo ai sensi del successivo comma 7.

Con detta interpretazione della norma il Collegio di Coordinamento non si trova d’accordo, non condividendo la visione separata e autonoma dei commi 6 e 7 dell’art.125 bis TUB e “la enfatizzazione della distinzione tra nullità della clausola contrattuale relativa al costo non incluso (o non correttamente incluso) nel TAEG e nullità della clausola relativa al TAEG non inclusiva del costo medesimo”.

Il Collegio di Coordinamento ha ritenuto invece che i commi 6 e 7 siano rappresentativi della medesima regola per la quale alcuni costi (nella specie i premi di polizze assicurative obbligatorie), se fanno giuridicamente parte integrante del costo complessivo del credito, devono essere necessariamente inseriti nel TAEG. Pertanto è nulla la clausola relativa al costo in sé considerata, onde nulla è dovuto per tale titolo, ma è anche nulla la clausola relativa al TAEG che non ha previsto quel costo: ipotesi per la quale il comma 7 prevede una forma di integrazione legale del contratto con applicazione del tasso nominale sostitutivo.

Conseguentemente il Collegio, dopo aver dichiarato inammissibile la domanda relativa all’accertamento dell’usurarietà del tasso applicato, ha accertato, per tutti e tre i contratti in discussione, la nullità della controversa clausola relativa al TAEG disponendo l’applicazione del tasso legale sostitutivo.

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