La nuova disciplina dell’anatocismo bancario: prime note sul Decreto-legge, 24 giugno 2014, n. 91

Articolo del

Il decreto legge (c.d. Decreto competitività), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2014, ha introdotto una serie di ulteriori e nuove misure (urgenti) per lo sviluppo del settore agricolo, la tutela ambientale, l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea.

Fra le novità spiccano senz’altro le modifiche previste all’articolo 120 del decreto legislativo 01 settembre 1993 n. 385 (T.U.B.) in materia di anatocismo bancario, che seguono quelle apportante dalla legge di stabilità 2014.

In particolare, l’art. 31 prevede la sostituzione dell’attuale comma 2 dell’articolo 120 del T.U.B. con il seguente: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione, con periodicità non inferiore a un anno, di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni disciplinate ai sensi del presente Titolo. Nei contratti regolati in conto corrente o in conto di pagamento è assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nell’addebito e nell’accredito degli interessi, che sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto per cui sono dovuti interessi; per i contratti  conclusi nel corso dell’anno il conteggio degli interessi è comunque effettuato il 31 dicembre”.

La disposizione in commento, tuttavia, stabilisce che, fino all’entrata in vigore dell’emananda delibera CICR, continuerà ad applicarsi la delibera CICR del 9 febbraio 2000, recante “Modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria e finanziaria”.

Resta fermo, in ogni caso, che la periodicità di cui al nuovo comma 2 dell’articolo 120 TUB, si applicherà ai soli contratti conclusi dopo che siano decorsi due mesi – e quindi, a conti fatti, dopo la conversione in legge – dalla data di entrata in vigore del Decreto, 24 giugno 2014, n. 91, e sempreché vengano introdotte nuove modalità e criteri per la produzioni di interessi su interessi da parte del CICR.

In più, precisa la norma, “i  contratti  in  corso  alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli conclusi  nei due mesi successivi sono adeguati  entro  sei  mesi  dalla  data  di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  con  l’introduzione  di clausole conformi alla predetta periodicità, ai sensi  dell’articolo 118 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385”.

In tale contesto, non resta dunque che attendere, intanto la conversione in legge del Decreto, 24 giugno 2014, n. 91, dopodiché la successiva deliberazione CICR, che dovrà stabilire nuovi criteri e modalità per la produzione di interessi su interessi con periodicità annuale.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Reddit
Tumblr
Telegram
WhatsApp
Print
Email

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

ALTRI ARTICOLI