Nuova soglia, ma vecchie questioni per il reato di omesso versamento dell’Iva
prestazione occasionale

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Dal 22 ottobre scorso, con l’entrata in vigore del dlgs n. 158/2015, il limite quantitativo oltre il quale la violazione tributaria diventa illecito penale è stato quintuplicato, passando da 50 mila a 250 mila euro.

Saranno meno che in passato, quindi, i casi che finiranno in tribunale, quando il 28 dicembre 2015 (il 27 è domenica) scadrà il termine per la consumazione del reato di omesso versamento dell’Iva dovuta per il 2014. Molti fascicoli in mano ai magistrati, inoltre, andranno al macero per effetto della retroattività della nuova soglia: in base al principio del «favor rei», infatti, la depenalizzazione fino a 250 mila euro si estende anche ai fatti commessi prima del 22 ottobre 2015, salvo che sia stata pronunciata una sentenza definitiva a tale data.

Un effetto decongestionante deriverà anche dalla nuova causa di non punibilità introdotta dal dlgs n. 158/2015, collegata al saldo del debito con il fisco prima dell’apertura del dibattimento di primo grado.

Resta invece in salita la strada se si vuole far valere l’assenza del dolo per lo stato di crisi: la recente sentenza n. 43599/15 della Corte di cassazione, infatti, ribadisce che le difficoltà economiche del contribuente non integrano la causa di forza maggiore idonea a escludere il reato, a meno che non si dimostri l’assoluta impossibilità di adempiere all’obbligo tributario.

Quando non pagare l’Iva diventa reato. L’articolo 10-ter del dlgs n. 74/2000, nella nuova formulazione introdotta, con effetto dal 22 ottobre 2015, dall’art. 8 del dlgs n. 158/2015, punisce con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo, l’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a 250 mila euro per ciascun periodo d’imposta.

Malgrado l’integrale sostituzione dell’articolo, l’unica modifica apportata dal dlgs n. 158/2015 riguarda la soglia monetaria per la configurazione del reato, che la previgente disposizione fissava in 50 mila euro; al riguardo, si deve ricordare che, in seguito alla declaratoria di illegittimità costituzionale parziale pronunciata dalla Consulta con la sentenza n. 80, depositata l’8 aprile 2014, per i fatti commessi fino al 17 settembre 2011 la soglia del reato di omesso versamento Iva doveva intendersi stabilita in 103.291 euro, importo che costituiva allora il limite per la configurazione del più grave reato di dichiarazione infedele. Per integrare il reato di omesso versamento dell’Iva non è sufficiente la semplice omissione dell’adempimento tributario, che si intende realizzata quando questo non è eseguito alla scadenza stabilita dalla legge, ma occorre altresì:

– che l’imposta dovuta in base alla dichiarazione annuale sia superiore all’importo di 250 mila euro e

– che l’inadempimento si protragga oltre il termine per il pagamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo.

Sotto il profilo oggettivo, quindi, commetterà il reato il contribuente che entro lunedì 28 dicembre 2015 non dovesse versare l’Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale relativa all’anno 2014, se il debito supera 250 mila euro. Conseguentemente, dato che i presupposti della rilevanza penale debbono essere verificati alla predetta scadenza, il reato non sussiste se entro il suddetto termine, seppure in ritardo rispetto alla data stabilita per il pagamento annuale dell’Iva, il contribuente versasse un importo sufficiente a ricondurre il debito residuo al di sotto della soglia di punibilità.

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