Nuove modalità e criteri per la concessione di contributi alle imprese dell’Emilia Romagna
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Emilia Romagna: stabilite nuove modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale per Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012 e il miglioramento sismico.
Si tratta di un contributo sulle spese sostenute per la messa in sicurezza e l’ottenimento della certificazione di agibilità sismica dei fabbricati destinati ad attività produttive.
Possono presentare la domanda le imprese appartenenti a tutti i settori di attività economica Ateco 2007 ad eccezione della sezione A che: hanno sede legale e/o sede operativa e/o unità locale destinataria dell’intervento, in uno dei Comuni dell’Emilia-Romagna elencati nell’allegato 1; esercitano, o esercitavano al momento del sisma, l’attività all’interno dell’immobile oggetto dell’intervento o in qualità di proprietari abbiamo messo a disposizione l’immobile ad uso produttivo sulla base di un regolare titolo giuridico ad altra impresa che eserciti, o esercitasse al momento del sisma, nello stesso la propria attività; hanno provveduto a rimuovere le carenze strutturali se necessario o se non superate con l’intervento di miglioramento sismico.

Ciascuna impresa può presentare una o più domande, anche riferite adinterventi relativi a più unità locali, sedi operative o sede legale, fermo restando il
rispetto dei requisiti previsti dal presente bando e fino ad contributo massimo erogabile pari complessivamente a € 200.000,00.
Ai fini del riconoscimento della loro ammissibilità, le spese indicate per gli interventi già effettuati (anche congiuntamente di rimozione delle carenze e di miglioramento sismico), dovranno essere sostenute a partire dal giorno 20 maggio 2012 e non oltre il 31 dicembre 2017.
L’agevolazione consiste in un contributo in conto capitale fino ad una misura massima corrispondente al 70% della spesa ammissibile.
Domande dal 2 maggio 2016 e fino al 30 giugno 2016, salvo chiusura anticipata per esaurimento delle risorse.

EMILIA ROMAGNA MIGLIORAMENTO SISMICO

 

Emilia Romagna: stabilite nuove modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale per Finanziamento degli interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività per le imprese insediate nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012 e il miglioramento sismico.

FINALITA’

Il Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario Delegato intende sostenere le imprese insediate nelle aree colpite dal sisma, attraverso un contributo sulle spese sostenute per la messa in sicurezza e l’ottenimento della certificazione di agibilità sismica dei fabbricati destinati ad attività produttive

BENEFICIARI

Al fine di favorire la piena ripresa delle attività produttive garantendo condizioni di sicurezza adeguate, possono presentare la domanda le imprese appartenenti a tutti i settori di attività economica Ateco 2007 ad eccezione della sezione A “Agricoltura, silvicoltura e pesca” della sede/unità produttiva in cui si realizza l’intervento che:

  • hanno sede legale e/o sede operativa e/o unità locale destinataria dell’intervento, in uno dei Comuni dell’Emilia-Romagna elencati nell’allegato 1.
    Per i Comuni indicati nei commi 1 e 1 bis dell’art. 67-septies del D.L. n. 83/2012, convertito con modificazione nella L. 7 agosto 2012, n. 134 e ss.mm. ( Argenta, Argelato, Bastiglia, Campegine, Campogalliano, Castelfranco Emilia, Modena, Minerbio, Nonantola, Reggio Emilia e Castelvetro Piacentino) è previsto un contributo da concedersi ai sensi e nel rispetto del Regolamento (UE) 1407/2013 “de minimis”.
  • esercitano, o esercitavano al momento del sisma, l’attività all’interno dell’immobile oggetto dell’intervento o in qualità di proprietari abbiamo messo a disposizione l’immobile ad uso produttivo sulla base di un regolare titolo giuridico ad altra impresa che eserciti, o esercitasse al momento del sisma, nello stesso la propria attività.
  • hanno provveduto a rimuovere le carenze strutturali elencate all’articolo 3, comma 8 del DL 74/2012 se necessario o se non superate con l’intervento di miglioramento sismico;

L’IMPRESA CHE PRESENTA DOMANDA DI CONTRIBUTO PUÒ ESSERE TENUTA A SOSTENERE TALI SPESE IN QUANTO:

  • titolare di diritto di proprietà od usufrutto dell’immobile oggetto dell’intervento;
    affittuaria dell’immobile oggetto dell’intervento il cui contratto contenga una clausola registrata, anche a seguito di eventuali modifiche o integrazioni, da cui risulti che tutte le spese di natura ordinaria e straordinaria risultino a carico dell’affittuario;
  • il beneficiario del contributo deve essere intestatario delle fatture emesse dalle imprese esecutrici dei lavori o delle fatture emesse dal soggetto che ha sostenuto i costi da valutare ai fini del contributo;
  • nel caso le imprese esecutrici dei lavori abbiano emesso fattura, relativa ai lavori effettuati sull’immobile oggetto dell’intervento, nei confronti di soggetti diversi
    dall’impresa che richiede il contributo, tali fatture devono comunque essere allegate alla domanda di contributo; deve essere in ogni caso allegata alla
    domanda di contributo copia del contratto di affitto e delle successive modifiche e integrazioni;
  • titolare di un contratto di locazione finanziaria (leasing), che contenga una clausola registrata, anche a seguito di eventuali modifiche o integrazioni, da
    cui risulti inequivocabilmente che tutte le spese di natura ordinaria e straordinaria risultino a carico dell’utilizzatore (soggetto richiedente il contributo); deve essere in ogni caso allegata alla domanda di contributo copia del contratto di locazione finanziaria e delle successive modifiche e integrazioni.
  • titolare di un contratto di comodato gratuito, che contenga una clausola registrata, anche a seguito di eventuali modifiche o integrazioni, da cui risulti
    inequivocabilmente che tutte le spese di natura ordinaria e straordinaria risultino a carico dell’utilizzatore (soggetto richiedente il contributo); deve essere in ogni caso allegata alla domanda di contributo copia del contratto di comodato gratuito e delle successive modifiche e integrazioni. Il beneficiario del contributo deve essere intestatario delle fatture delle imprese direttamente esecutrici dei lavori o delle fatture emesse dal soggetto che ha sostenuto i costi da valutare ai fini del contributo; nel caso le imprese esecutrici dei lavori abbiano emesso fattura, relativa ai lavori effettuati sull’immobile oggetto dell’intervento, nei confronti di soggetti diversi dall’impresa che richiede il contributo, tali fatture devono comunque essere allegate alla domanda di contributo;

REQUISITI

TUTTE LE IMPRESE DEVONO INOLTRE POSSEDERE, AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, I SEGUENTI REQUISITI:

  • a) essere regolarmente costituite ed iscritte al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio;
  • b) essere attive e non essere sottoposte a procedure di liquidazione (anche volontaria), fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o altre
    procedure concorsuali in corso o nel quinquennio antecedente la data di presentazione della domanda;
  • c) possedere una situazione di regolarità contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed
    assicurativi nei confronti di INPS e INAIL (si precisa che, dopo il ricevimento della domanda, la Regione provvederà direttamente alla verifica della situazione
    contributiva e di quanto dichiarato dall’impresa stessa);
  • d) rispettare le norme dell’ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della
    sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela dell’ambiente;
  • e) non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono stati individuati dalla
    Commissione Europea quali illegali o incompatibili (c.d. clausola “DEGGENDORF”);
  • f) non devono sussistere cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall’art. 67 del D.lgs. 6/9/2011 n. 159 (Codice antimafia);
  • g) essere in possesso della verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti;
  • h) essere in possesso certificato di agibilità sismica provvisorio o definitivo depositato presso il Comune competente o altri enti preposti in caso di interventi già
    effettuati;
  • i) non presentare le caratteristiche di impresa in difficoltà ai sensi del punto 10 della Comunicazione della Commissione UE 244/2004.

Ciascuna impresa può presentare una o più domande, anche riferite adinterventi relativi a più unità locali, sedi operative o sede legale, fermo restando il
rispetto dei requisiti previsti dal presente bando e fino ad contributo massimo erogabile pari complessivamente a € 200.000,00.

INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI

Ai fini del riconoscimento della loro ammissibilità, le spese indicate per gli interventi già effettuati (anche congiuntamente di rimozione delle carenze e di miglioramento sismico), dovranno essere sostenute:

  • a partire dal giorno 20 maggio 2012
  • e non oltre il 31 dicembre 2017

a valere anche per le Ordinanze n.91 del 29 luglio 2013, n. 158 del 23 dicembre 2013, n. 75 del 24 novembre 2014, n. 25 del 16 giugno 2015 e n. 53 del 4 dicembre 2015, fatto salvo quanto disposto al punto relativo alle domande presentate dalle imprese prima dell’effettuazione degli interventi di miglioramento sismico.
INTERVENTI DI RIMOZIONE CARENZE GIA’ EFFETTUATI

A. OPERE CONNESSE ALL’ELIMINAZIONE DI UNA O PIÙ DELLE CARENZE DI SEGUITO SPECIFICATE:

  • mancanza di collegamenti tra elementi strutturali verticali ed elementi strutturali orizzontali e tra questi ultimi;
  • presenza di elementi di tamponatura prefabbricati non adeguatamente ancorati alle strutture principali;
  • presenza di scaffalature non controventate portanti materiali pesanti che possono nel loro collasso coinvolgere la struttura principale causandone il
    danneggiamento o il collasso;
  • eventuali altre carenze fra cui quelle a carri ponte, macchinari o impianti.

B. SPESE ACCESSORIE E STRUMENTALI 

funzionali alla eliminazione delle carenze sopra richiamate ritenute indispensabili per la completezza degli interventi, comprese eventuali spese per prove tecniche e indagini diagnostiche in loco.

INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO GIA’ EFFETTUATI

Interventi di miglioramento sismico non compresi nel precedente paragrafo realizzati con le seguenti modalità:

  • l’intervento di miglioramento sismico deve essere stato effettuato sulla base di un progetto redatto secondo quanto previsto dalle Norme tecniche per le costruzioni – NTC2008 – di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture del 14 Gennaio 2008;
  • deve essere stato effettivamente conseguito e depositato il certificato di agibilità sismica definitivo attestante un livello di sicurezza sismica dell’immobile oggetto dell’intervento pari almeno al 60% di quello previsto per le nuove costruzioni;
  • la spesa massima ammissibile per gli interventi di miglioramento sismico è
  • pari a 65 euro per metro quadro per ogni 10 punti percentuali di differenza tra il livello di sicurezza sismica di partenza e il livello di sicurezza sismica raggiunto con l’intervento, pari comunque almeno al 60% di quello previsto per le nuove costruzioni;
  • nel caso in cui il livello di sicurezza sismica raggiunto con l’intervento risulti superiore al 60% di quello previsto per le nuove costruzioni, la spesa ammissibile è comunque commisurata al livello di sicurezza sismica del 60%;
  • gli interventi di miglioramento sismico devono essere stati interamente completati prima della presentazione della domanda di contributo.

INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO ANCORA DA EFFETTUARE

Possono inoltre presentare domanda anche disgiuntamente a quella delle carenze strutturali, le imprese che non hanno ancora effettuato o ultimato l’intervento di
miglioramento sismico, secondo le seguenti modalità:

  • la domanda può riguardare esclusivamente le costruzioni sottoposte, ai sensi dell’art. 3, comma 10 del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito nella legge 1 agosto 2012, n. 122, a valutazione di sicurezza effettuata conformemente al capitolo 8 delle norme tecniche per le costruzioni, di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture 14 gennaio 2008, considerato altresì quanto previsto dall’Ordinanza Commissariale n. 35/2013;
  • la domanda di contributo può riguardare esclusivamente gli interventi di miglioramento sismico;
    tali interventi di miglioramento sismico devono essere diversi da quelli previsti Paragrafo 4.1.1;
  • alla domanda di contributo deve essere allegata, oltre all’eventuale Certificato di agibilità sismica provvisorio previsto dal Paragrafo 7, punto 3) della Ordinanza, anche copia della valutazione di sicurezza di cui all’art. 3, comma 10 del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito nella legge 1 agosto 2012, n. 122;
  • 4. l’intervento di miglioramento sismico dovrà essere effettuato sulla base di un progetto redatto secondo quanto previsto dalle Norme tecniche per le
    costruzioni – NTC2008 – di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture del 14 Gennaio 2008;
  • 5. a intervento effettuato, dovrà essere conseguito un livello di sicurezza sismica dell’immobile oggetto dell’intervento pari almeno al 60% di quello
    previsto per le nuove costruzioni;
  • 6. la spesa massima ammissibile per gli interventi di miglioramento sismico è pari a 65 euro per metro quadro per ogni 10 punti percentuali di
    differenza tra il livello di sicurezza sismica di partenza e il livello di sicurezza sismica raggiunto con l’intervento, pari comunque almeno al
    60% di quello previsto per le nuove costruzioni;
  • 7. nel caso in cui il livello di sicurezza sismica raggiunto con l’intervento risulti superiore al 60% di quello previsto per le nuove costruzioni, la
    spesa ammissibile è comunque commisurata al livello di sicurezza sismica del 60%;
  • 8. l’intervento di miglioramento sismico dovrà essere integralmente effettuato entro il 31 dicembre 2017 a valere anche per le Ordinanze n. 91
    del 29 luglio 2013, n. 158 del 23 dicembre 2013, n. 75 del 24 novembre 2014, n. 25 del 16 giugno 2015 e n. 53 del 4 dicembre 2015;

SPESE TECNICHE

Le spese tecniche di progettazione, esecuzione, direzione lavori, verifica e ove previsto collaudo, nonché la spesa relativa al rilascio del certificato di agibilità sismica provvisorio nel limite massimo del 10% del totale degli interventi realizzati oggetto di ciascuna domanda.

SPESE NON AMMISSIBILI

NON SONO AMMESSE A CONTRIBUTO LE SPESE RELATIVE A:

· acquisto di beni usati;
· manutenzione ordinaria degli ambienti di lavoro, di attrezzature, macchine e mezzi d’opera;
· costi del personale interno: del personale dipendente, dei titolari di impresa individuale, dei legali rappresentanti e dei soci;
· pulizia dei locali, ad eccezione degli interventi relativi a particolari lavorazioni produttive quali ad esempio quelle afferenti il biomedicale;
· spese di trasporto
· spese generali;
· spese amministrative e di gestione.

CONTRIBUTO

L’agevolazione prevista nel presente bando consiste in un contributo in conto capitale fino ad una misura massima corrispondente al 70% della spesa
ritenuta ammissibile.

  • Saranno escluse le domande la cui spesa ritenuta ammissibile risulti inferiore a € 4.000,00.

Il contributo concedibile non potrà, in ogni caso, superare, tenuto conto anche delle concessioni riferite alle Ordinanze 23/2013, 52/2013, 91/2013,
158/2013, 75/2014, 25/2015 e 53/2015;

  • Euro 149.000,00 per singola impresa beneficiaria, nel caso di interventi, anche su più immobili, finalizzati alla sola rimozione delle carenze strutturali (contributo riferito alle spese ammissibili del paragrafo 4. 1.1 e 4.1.2 e paragrafo 6);
  • Ø Euro 149.000,00 per singola impresa beneficiaria, nel caso di interventi , anche su più immobili, finalizzati al solo miglioramento sismico (contributo riferito alle spese ammissibili dei paragrafi 4.1.2, 4.1.3 e paragrafo 6);
  • Ø Euro 200.000,00, complessivi per singola impresa beneficiaria, nel caso di interventi, anche su più immobili e anche attraverso più domande, riguardanti entrambi gli interventi di rimozione delle carenze strutturali e di miglioramento sismico, (contributo riferito alle spese ammissibili del paragrafo 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 e paragrafo 6).

DOMANDA

LA DOMANDA DI CONTRIBUTO, COMPRENSIVA DELL’IMPOSTA DI BOLLO, DEVE ESSERE COMPILATA TRAMITE LA SPECIFICA APPLICAZIONE WEB.

  • Sarà possibile presentare la domanda
  • a partire dal 2 maggio 2016
  • e fino al 30 giugno 2016,
  • salvo chiusura anticipata per esaurimento delle risorse.

ELENCO COMUNI AMMISSIBILI

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

1) Campagnola Emilia
2) Campegine (art. 67-septies D.L. n. 83/2012)
3) Correggio
4) Fabbrico
5) Novellara
6) Reggio Emilia (art. 67-septies D.L. n. 83/2012)
7) Reggiolo
8) Rio Saliceto
9) Rolo

PROVINCIA DI MODENA

10) Bastiglia (art. 67-septies D.L. n. 83/2012)
11) Bomporto
12) Campogalliano (art. 67-septies D.L. n. 83/2012)
13) Camposanto
14) Carpi
15) Castelfranco Emilia(art. 67-septies D.L. n. 83/2012)
16) Cavezzo
17) Concordia sulla Secchia
18) Finale Emilia
19) Medolla
20) Modena(art. 67-septies D.L. n. 83/2012)
21) Mirandola
22) Nonantola (art. 67-septies D.L. n. 83/2012)
23) Novi di Modena
24) Ravarino
25) San Felice sul Panaro
26) San Possidonio
27) San Prospero
28) Soliera

PROVINCIA DI BOLOGNA

29) Argelato (art. 67-septies D.L. n. 83/2012)
30) Crevalcore
31) Galliera
32) Minerbio (art. 67-septies D.L. n. 83/2012)
33) Pieve di Cento
34) San Giovanni in Persiceto
35) San Pietro in Casale

PROVINCIA DI FERRARA

36) Argenta (art. 67-septies D.L. n. 83/2012)
37) Bondeno
38) Cento
39) Ferrara
40) Mirabello
41) Poggio Renatico
42) Sant’Agostino
43) Vigarano Mainarda

PROVINCIA DI PIACENZA

44) Castelvetro Piacentino (art. 67-septies D.L. n. 83/2012)

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